Page 13 - Veicoli e trasporti eccezionali
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               B     TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ
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                     Sono considerati in condizioni di eccezionalità i trasporti eff ettuati con veico-
               li che superano per dimensioni o massa i limiti stabiliti per la specifi ca categoria.
                     I trasporti in condizioni di eccezionalità si distinguono in base al superamento
               dei limiti di categoria relativi a:
               •  massa: trasporti eff ettuabili solo con veicoli, aventi adeguata portata, immatrico-
                 lati come eccezionali (v. § A1 e § A2);
               •  dimensioni (ma nel rispetto dei limiti di massa): trasporti eff ettuabili non solo con
                 veicoli eccezionali (aventi caratteristiche costruttive e/o attrezzature che fanno
                 superare i limiti dell’art. 61 CDS) ma anche con veicoli normali (non eccezionali
                 per massa o dimensioni) che, in particolari circostanze di carico, superano i limiti
                 dimensionali previsti per quella determinata categoria (v. § A1 e § A2).
                     I trasporti in condizioni di eccezionalità possono circolare su strada solo se
               muniti di autorizzazione degli enti proprietari o concessionari della strada stessa (ad
               esempio: comune, ANAS e società concessionaria dell’autostrada).
                     Nessun tipo di trasporto eccezionale può essere eff ettuato con motoveicoli.























               Trasporto in condizioni di eccezionalità
               B1    NOZIONE DI TRASPORTO IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ
                     Sono considerati in condizioni di eccezionalità i trasporti eff ettuati con veicoli
               che superano per dimensioni o massa i limiti stabiliti per la specifi ca categoria (58).

                (58)  Si considerano trasporti in condizioni di eccezionalità, ai fi ni delle norme del Codice della strada, quelli
                    indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 10 CDS. Il legislatore ha defi nito nel nuovo Codice i trasporti disciplinati
                    dall’art. 10 in maniera omnicomprensiva, utilizzando la formula “trasporti in condizioni di eccezionalità”
                    (già presente peraltro per alcuni tipi di trasporti nel DM 23.12.1984). Ciò per indicare che la disciplina
                    di cui si parla non si riferisce solo ai veicoli che superano i limiti dimensionali o di massa degli artt. 61
                    e 62 CDS trasportando merci indivisibili, ma si estende, sia pure con particolari modalità ed eccezioni,
                    anche ai veicoli che superano tali limiti trasportando oggetti divisibili (es. trasporto di veicoli con veicoli
                    attrezzati, o di animali con veicoli dotati di carrozzeria ad altezza variabile, ecc.) ovvero nei quali si de-
                    terminano sporgenze fuori sagoma oltre il consentito pur non superandosi i limiti citati.
                     Un trasporto in condizioni di eccezionalità è consentito quando anche una sola delle cose traspor-
                    tate, indivisibile ai sensi dell’art. 10, c. 4, CDS, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di
                    massa di cui agli artt. 61 e 62 CDS o entrambi, e non è possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.


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