Page 9 - Veicoli e trasporti eccezionali
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A VEICOLI ECCEZIONALI
A1 VEICOLI ECCEZIONALI E PER TRASPORTI ECCEZIONALI - MEZZI
D’OPERA
(139) Emanuele Biagetti - Giandomenico Protospataro
Il Codice della strada (1) distingue tra veicoli eccezionali e trasporti ecce-
zionali: entrambi per circolare necessitano di specifi ca autorizzazione dell’ente
proprietario della strada (v. § C); ad esempio, nel caso di circolazione su strada
statale, l’ente competente è l’ANAS.
Fermo restando i limiti specificamente previsti per i trasporti in condizio-
ni di eccezionalità che determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma fi ssati
dalle norme nazionali o congiuntamente rispetto ai limiti dimensionali e di massa
fi ssati dalle norme nazionali.
I trasporti eccezionali per massa possono essere eff ettuati solo con veicoli,
aventi adeguata portata, immatricolati come eccezionali.
Sono considerati veicoli eccezionali, e sono immatricolati come tali, quei
veicoli che, nella propria confi gurazione di marcia e per specifi che esigenze fun-
zionali (2) sono destinati a superare i limiti previsti negli artt. 61 e 62 CDS rispetti-
vamente per:
(1) La disciplina dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità contenuta nell’art. 10 dell’a-
brogato Codice della strada, dopo le varie modifi che e innovazioni apportate dalle leggi 38/1982 e
229/1990 e da numerosi decreti ministeriali, trova la sua attuale sistemazione nell’art. 10 del Co-
dice della strada e negli artt. 9 ÷ 20 del relativo regolamento. Le disposizioni dell’art. 10 si appli-
cano ad autoveicoli, rimorchi e mezzi d’opera mentre, ai sensi del comma 26 dell’art. 10, per le
macchine agricole e le macchine operatrici vale la specifi ca normativa di cui all’art. 104 CDS.
Nonostante che una serie di proroghe ne abbia ritardato l’entrata in vigore di ben 4 anni rispetto
agli altri articoli del Codice, l’art. 10 ha subito, anche successivamente, numerose modifi che e ag-
giustamenti nei ricorrenti tentativi di contemperare le esigenze degli operatori del settore e quelle
della circolazione stradale, anche tenendo conto dei vincoli conseguenti all’appartenenza dell’I-
talia all’UE. Il testo dell’articolo tradisce in più parti questa soff erta evoluzione e lascia non pochi
dubbi e incertezze interpretative anche nei collegamenti con altri articoli del Codice.
(2) Da questa defi nizione si desume che sono considerati eccezionali i veicoli (sia a motore sia rimor-
chi) adibiti a trasporto di cose o di persone che eccedono gli standards dimensionali o di massa
dei veicoli ordinari fi ssati dagli artt. 61 e 62 con una precisa condizione: che l’eccedenza sia motiva-
ta da specifiche esigenze funzionali, cioè sia dovuta a necessità legate alla specifi cità del veicolo
in quanto destinato a trasporti non altrimenti realizzabili (es. prefabbricati di notevoli dimensioni).
Non si può quindi costruire e mettere in circolazione, ad es., un veicolo che supera le dimensioni
dell’art. 61 solo per disporre di una maggior capienza di trasporto. Il superamento di detti limiti va
poi considerato nella normale confi gurazione di marcia del veicolo e cioè nella sua confi gurazio-
ne d’esercizio. Quest’ultima condizione, risultante dalla modifi ca apportata dal DLG 10.9.1993, n.
360 al testo originario del Codice, è stata aggiunta per coordinare la defi nizione generale di veico-
lo eccezionale con le disposizioni dell’art. 10 comma 11, secondo cui non sono soggetti ad au-
torizzazione i veicoli classificati ed immatricolati come eccezionali quando circolano senza
superare i limiti di categoria. Infatti, quando il veicolo eccezionale circola senza superare nes-
suno dei suddetti limiti (ad es. un rimorchio telescopico che circola con telaio non allungato), pur
conservando la qualifi ca di veicolo eccezionale, non ha bisogno di autorizzazione per circolare.
L’eccezionalità dei veicoli discende dunque da precise esigenze funzionali, e può riguardare le
sole dimensioni, o la sola massa complessiva, oppure sia le dimensioni che la massa complessiva
ed è sempre annotata sulla carta di circolazione / DU. In assenza di annotazioni relative alla ecce-
zionalità, i valori di massa complessiva a pieno carico inferiori ai limiti minimi previsti dall’Appen-
dice I al titolo I regolamento CDS devono intendersi come non eccezionali e riconducibili ai limiti
legali dell’art. 62 CDS.
Al riguardo va segnalato, nonostante il criterio non sia sempre osservato, che secondo l’art 62
CDS, per i complessi veicolari va usato il termine “massa complessiva”, mentre per i rimorchi e per
i veicoli a motore isolati si deve usare il termine “massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.)”.
La “massa massima tecnicamente ammissibile” è la m.c.p.c. risultante dalla carta di circolazione
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