Page 10 - Veicoli e trasporti eccezionali
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A         Veicoli eccezionali




              •  sagoma, o/e
              •  massa.
                    Sono altresì considerati veicoli eccezionali i complessi di veicoli che non ri-
              spettano le norme generali relative al traino dei veicoli (ad es., lunghezza massima,
              masse, fascia di ingombro, ecc.).
                    I veicoli che non superano i limiti di sagoma ma superano i limiti di massa
              previsti per la categoria senza oltrepassare quelli fi ssati dall’art. 10, c. 8, CDS sono
              defi niti mezzi d’opera (3); tali veicoli hanno caratteristiche che li rendono idonei per
              specifi ci impieghi (attività edilizia, stradale, escavazione, ecc.).
                    Sono considerati trasporti in condizioni di eccezionalità anche quelli eff et-
              tuati con:
              •  veicoli che per eff etto del carico (ma non del veicolo) superano i limiti di sagoma
                previsti dal CDS (ad es., il carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sago-
                ma del veicolo oppure posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo);
              •  mezzi d’opera che eccedono i limiti di massa relativi alla loro categoria.
                    Ai veicoli eccezionali per masse e/o dimensioni non si applicano le norme UE
              concernenti masse e dimensioni dei veicoli (4).
                    Quando il veicolo, classifi cato eccezionale, circola senza superare né il limite
              di massa né il limite di sagoma pur conservando la qualifi ca di veicolo eccezionale
              non necessita di autorizzazione per circolare (da richiedere agli Enti proprietari delle
              strade interessate dal trasporto) ed è soggetto, durante la circolazione, alle norme
              applicabili a tutti gli altri veicoli.






















              Veicoli e trasporti eccezionali

                   / DU, ai punti (F.2), ovvero la somma degli (F.2) di motrice e rimorchio nel caso di autotreni, o la
                   somma della tara del trattore (G) e della m.c.p.c. (F.2) del semirimorchio nel caso di autoarticolati.
                (3)  V. art. 10 regolamento CDS. Tali veicoli, utilizzati per le fi nalità indicate dall’art. 54, comma 1, let-
                   tera n) CDS, infatti, sono considerati a tutti gli eff etti come veicoli eccezionali.
                (4)  La disciplina delle caratteristiche costruttive dei veicoli eccezionali si trova nell’art. 10 CDS e negli
                   artt. 9 ÷ 20 regolamento CDS, l’uno e gli altri ripetutamente modifi cati. Le disposizioni dell’art. 10
                   si applicano agli autoveicoli, ai rimorchi di dimensioni eccezionali e ai mezzi d’opera mentre per le
                   macchine agricole e per quelle operatrici vale la speciale normativa dettata dall’art. 104 CDS che,
                   in quanto più specifi ca, prevale sulle disposizioni generali citate (v. art. 10, c. 26). Occorre peraltro
                   precisare che la direttiva 96/53/CE (recepita con DM 6.4.1998) che stabilisce le dimensioni mas-

                   sime autorizzate nel traffi co nazionale e internazionale e le masse massime autorizzate nel traf-
                   fi co internazionale non si applica ai veicoli eccezionali per masse e/o dimensioni per i quali
                   continuano a valere le norme nazionali.

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