Page 14 - Veicoli e trasporti eccezionali
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B         Trasporti in condizioni di eccezionalità




                    In particolare si intendono “in condizioni di eccezionalità” i trasporti in cui:
              •  il veicolo, per eff etto delle dimensioni e/o della massa del proprio carico costituito
                da oggetti indivisibili, supera i limiti degli artt. 61 o 62 CDS (ad. es. il trasporto di
                una trave che supera la lunghezza di 12 m);






















              Superamento dei limiti di massa o dimensionali con carico indivisibile

              •  il veicolo, pur non trasportando oggetti indivisibili, supera i predetti limiti in funzio-
                ne della peculiarità del trasporto eff ettuato;






















              Superamento dei limiti di massa o dimensionali con carico divisibile


                   Per una disamina dei termini “trasporti in condizioni di eccezionalità” e “veicoli eccezionali” v. cir-
                   colare 1.7.2013, prot. n. 3911/RU, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Di-
                   rezione generale per la motorizzazione - ha fornito le prime istruzioni operative e le linee guida
                   per l’uniforme applicazione del DPR 12.2.2013 n. 31, con il quale sono state apportate ampie mo-
                   difi che alle norme del regolamento di attuazione ed esecuzione del CDS in materia di veicoli ec-
                   cezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. La predetta circolare è stata successivamente
                   integrata e modifi cata dalle seguenti circolari della Direzione generale per la sicurezza stradale:
                   •  10.9.2014, prot. n. 4214/RU,
                   •  27.7.2015, prot. n. 3756.


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