Page 14 - Veicoli e trasporti eccezionali
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B Trasporti in condizioni di eccezionalità
In particolare si intendono “in condizioni di eccezionalità” i trasporti in cui:
• il veicolo, per eff etto delle dimensioni e/o della massa del proprio carico costituito
da oggetti indivisibili, supera i limiti degli artt. 61 o 62 CDS (ad. es. il trasporto di
una trave che supera la lunghezza di 12 m);
Superamento dei limiti di massa o dimensionali con carico indivisibile
• il veicolo, pur non trasportando oggetti indivisibili, supera i predetti limiti in funzio-
ne della peculiarità del trasporto eff ettuato;
Superamento dei limiti di massa o dimensionali con carico divisibile
Per una disamina dei termini “trasporti in condizioni di eccezionalità” e “veicoli eccezionali” v. cir-
colare 1.7.2013, prot. n. 3911/RU, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Di-
rezione generale per la motorizzazione - ha fornito le prime istruzioni operative e le linee guida
per l’uniforme applicazione del DPR 12.2.2013 n. 31, con il quale sono state apportate ampie mo-
difi che alle norme del regolamento di attuazione ed esecuzione del CDS in materia di veicoli ec-
cezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. La predetta circolare è stata successivamente
integrata e modifi cata dalle seguenti circolari della Direzione generale per la sicurezza stradale:
• 10.9.2014, prot. n. 4214/RU,
• 27.7.2015, prot. n. 3756.
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