Page 36 - Impianti di alimentazione a gas
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H                        USO DI CATENE E PNEUMATICI DA NEVE




            •  nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile, se prescritto, (88) (v. § H4)
              (89):
              -  dall’ente proprietario della strada con ordinanza motivata,
              -  da apposito segnale CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE (90);
            •  qualora le condizioni della strada, per neve o ghiaccio in atto, lo
              impongano come dovere di prudenza del conducente.
               I dispositivi supplementari di aderenza di altro tipo (diversi dalle

                 ramente effi caci, anche nella misura in cui consentano di evitare che, da zone adia-

                 centi o prossime, possano affl  uire nell’area interessata fl ussi veicolari che, una volta
                 nella zona, non potrebbero essere più fermati o ricoverati in condizioni di sicurezza,
                 con conseguente rischio di gravi ed ulteriori turbative alla circolazione già resa critica
                 dalle precipitazioni nevose.
                  V. direttiva 16.1.2013, prot. n. RU/1580, del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
                 sporti. La direttiva:
                 •  impartisce istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, agli Uffi  ci
                   territoriali di Governo e ai sindaci dei comuni, fi nalizzate a regolamentare, in via
                   generale, le modalità di attuazione dei provvedimenti da adottare nel periodo in-
                   vernale e in caso di emergenza neve ai sensi dell’art. 6, c. 4, lettera e), CDS;
                 • chiarisce che:
                   -  i dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con
                     i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego,
                     devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del
                     veicolo e del dispositivo;
                   -  i mezzi antisdrucciolevoli devono essere montati almeno sulle ruote degli assi
                     motori;
                   -  nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 ed
                     N1, ne è raccomandata l’installazione su tutte le ruote al fi ne di conseguire
                     condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale;
                   -  nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiac-
                     cio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le
                     ruote, anche in coerenza con la circolare n. 58/71;
                   -  per la necessaria uniformità dispone che il periodo interessato dall’obbligo sia
                     ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile e che il provvedimento sia redatto
                     utilizzando come riferimento il modello di ordinanza proposto nell’allegato A
                     della direttiva (Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale);
                   -  nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, pos-
                     sono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni
                     nevosi in atto.
                  Tuttavia, gli enti proprietari di strade possono adottare provvedimenti della stessa na-
                 tura, con una estesa temporale diversa, per strade, o tratti di esse, in condizioni parti-
                 colari quali, ad esempio, strade di montagna a quote particolarmente alte. È evidente
                 che in caso di circolazione promiscua su strade che sono interessate da provvedi-
                 menti con estese temporali diverse, per non incorrere in sanzioni nella circolazione
                 tra il 16 maggio e il 14 ottobre, occorre avere a bordo catene da neve oppure mon-
                 tare pneumatici invernali (MS) con codice di velocità almeno pari a quello indicato
                 sulla carta di circolazione / DU.
              (88)  Le catene da neve sono considerate quali mezzi antisdrucciolevoli ai sensi dell’art. 6
                 CDS e ai fi ni del segnale CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE di cui all’art. 122 re-
                 golamento CDS.
              (89)  V. circolare 30.4.2020 n. 12047.
              (90)  V. Fig. II 87 art. 122 regolamento CDS.
                  Il segnale può essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITÀ (Fig. II
                 330 art. 135) sulle strade di montagna, mantenendo il proprio valore prescrittivo.

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