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H USO DI CATENE E PNEUMATICI D NEVE
Per aumentare l’aderenza durante la marcia su neve e/o ghiaccio
vengono utilizzati (v. § A1):
• catene da neve,
• pneumatici da neve,
• pneumatici chiodati.
È obbligatorio l’uso delle catene da neve o dei pneumatici da
neve, salvo casi particolari (87) (v. § H1 e § H2):
(87) In passato è accaduto che i diversi gestori stradali emanassero ordinanze in materia
di pneumatici invernali così differenti, da operare sulla mobilità locale con disomoge-
neità di criteri, in assenza di un coordinamento centrale. Per questo motivo, il Mini-
stero dei trasporti è intervenuto con la “Nuova Direttiva sulla circolazione stradale in
periodo invernale e in caso di emergenza neve”, (16.1.2013, prot. RU/1580).
La direttiva è diretta agli enti proprietari di strade, alle società concessionarie di stra-
de e autostrade (nonché a prefetture, ministero dell’interno, forze dell’ordine). “Pre-
messo che - spiega la direttiva - durante il periodo invernale le precipitazioni nevose
e i fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) possono avere durata ed intensità
tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento
del traffi co; considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, deter-
minare situazioni di ridotte condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli; conside-
rato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in diffi coltà possano produrre
blocchi della circolazione rendendo di conseguenza diffi coltoso, se non impossibile,
garantire l’espletamento del servizio di sgombero neve; considerato che con legge
29.7.2010, n.120, è stato modifi cato l’art. 6, c. 4, lettera e), DLG 30.4.1992, n. 285,
(Nuovo codice della strada), che nell’attuale formulazione prevede che l’ente proprie-
tario della strada, con ordinanza, può “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero
abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia
su neve e su ghiaccio”. E prosegue: “Non sempre sono risultati coordinati e uniformi,
di modo che si sono verifi cate situazioni di disagio per gli utenti delle strade che si
sono trovati a dover ottemperare ad obblighi diversi a seconda dell’ambito territoria-
le attraversato”. Di qui, è derivato il caos provocato da ordinanze diverse per date e
territorio.
Queste le date indicate dal ministero: fuori dai centri abitati, lungo le strade frequen-
temente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (free-
zing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono,
ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera e) CDS, prescrivere che i veicoli a motore,
esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ov-
vero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
Il periodo interessato dall’obbligo è ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile. Gli
enti proprietari o concessionari che avevano già adottato provvedimenti con un inter-
vallo temporale diverso sono stati invitati a rettifi care la data del termine di fi ne perio-
do secondo l’indicazione che precede.
La direttiva chiarisce anche che le situazioni di emergenza correlate al verifi carsi di
precipitazioni nevose particolarmente intense possono richiedere l’adozione di prov-
vedimenti di limitazione e/o di totale interdizione della circolazione sulle strade che,
fuori dei centri abitati, ricadono nella competenza dei prefetti, ai sensi dell’art. 6, c.
1, CDS. Anche in questo caso, fermo restando il potere di disciplinare in modo auto-
nomo e discrezionale le situazioni che hanno una rilevanza soltanto provinciale, nel
caso in cui le intense precipitazioni nevose sono ragionevolmente attese o sono in
atto nel territorio di più province, è opportuno che siano defi niti provvedimenti unifor-
mi e coordinati, che possono interessare anche territori limitrofi a quelli di stretta com-
petenza. Infatti, operazioni di limitazione o blocco totale del traffi co veicolare sono ve-
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