Page 31 - Impianti di alimentazione a gas
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F GESTIONE DEI PNEUMATICI FUORI USO
F1 GESTIONE PNEUMATICI FUORI USO (PFU)
I pneumatici sono, secondo la defi nizione resa dalla vigente norma-
tiva, quei componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro,
prevalentemente in gomma, e destinati a contenere aria in pressione
(pneumatici per veicoli a due o tre ruote v. § A2; pneumatici per auto-
veicoli e rimorchi v. § A1).
Sono considerati pneumatici fuori uso quelli rimossi dal loro im-
piego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi ,
abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, e che non vengono ricostruiti
o riutilizzati.
La gestione dei pneumatici fuori uso (PFU) è disciplinata dell’art.
228 del TUA, il quale prevede l’emanazione di apposito regolamen-
to, successivamente emanato con DM 11.4.2011 n. 82, che prevede
quali debbano essere le attività necessarie per assicurare, anche in
forma indiretta, la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo
smaltimento dei pneumatici fuori uso, nonché l’attività di controllo sulle
predette operazioni (63).
Trattasi di pneumatici che non vengono ricostruiti o riutilizzati, per
i quali è necessario ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione
e proteggere l’ambiente.
Per fi nanziare la gestione dei pneumatici fuori uso da parte di pro-
duttori e importatori è previsto un contributo ambientale a carico
dell’utente fi nale, che grava sui pneumatici immessi sul mercato ita-
liano.
In particolare, fermo restando le disposizioni transitorie previste dal-
la norma regolamentare:
• a decorrere dal 7.9.2011 il contributo per i pneumatici immessi
nel mercato nazionale del ricambio deve essere indicato in modo
chiaro e distinto sulla fattura (documento fi scale di vendita consi-
stente in fattura o ricevuta fi scale o scontrino fi scale);
• a decorrere dal 7.10.2011 il contributo che viene riscosso dal riven-
ditore del veicolo all’atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel
territorio nazionale deve essere indicato, in modo chiaro, in una
riga separata nella fattura di vendita.
Sono esclusi dall’obbligo della gestione dei pneumatici fuori
uso:
• pneumatici per bicicletta;
(63) V. decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11.4.2011
n. 82 che in attuazione dell’art. 228 TUA.
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