Page 27 - Impianti di alimentazione a gas
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              E  ETICHETTATURA DEI PNEUMATICI

              E1    ETICHETTATURA EUROPEA DEI PNEUMATICI
                 Per migliorare la sicurezza stradale ed abbattere l’inquinamento at-
              mosferico e acustico la UE ha ritenuto opportuno fi ssare disposizioni
              che incoraggino ad acquistare pneumatici con una buona aderenza
              sul bagnato, una minore resistenza al rotolamento e che producano
              bassa rumorosità di rotolamento fornendo agli utenti fi nali informazioni
              armonizzate su questi parametri.
                 Apposite norme UE (61) prevedono che il fabbricante, il suo man-

                (61)  Il regolamento (CE) 25.11.2009 n. 1222/2009 (modifi cato dal regolamento (UE)
                   7.3.2011 n. 228/2011, rettifi cato con comunicato 15.6.2011, modifi cato e integrato dal
                   regolamento (UE) 29.11.2011 n. 1235/2011) concernente l’etichettatura dei pneuma-
                   tici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, parten-
                   do dal presupposto che l’etichetta energetica che classifi ca i prodotti in base a una
                   scala da “A” a “G”, applicata agli apparecchi domestici concernente l’indicazione del

                   consumo di energia e di altre risorse si è dimostrata effi cace nell’incentivare l’uso di
                   apparecchi a minor consumo d’energia, si prefi gge di aumentare la sicurezza e l’effi  -
                   cienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l’uso di pneu-
                   matici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante; il regolamento
                   istituisce un quadro relativo alle informazioni armonizzate sui parametri dei pneuma-
                   tici da fornire mediante l’etichettatura per consentire ai consumatori fi nali di fare una
                   scelta consapevole al momento dell’acquisto dei pneumatici. Il regolamento:
                   •  si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3 fatte salve alcune eccezioni (v. art.
                     2 del regolamento (CE) 25.11.2009 n. 1222/2009);
                   •  prevede che i fornitori garantiscano la presenza di autoadesivi ed etichette in
                     conformità all’art. 4 del regolamento (CE) 25.11.2009 n. 1222/2009;
                   •  stabilisce le prescrizioni relative a:
                     -  classifi cazione dei pneumatici con riferimento alle categorie relative al consu-
                        mo di carburante, all’aderenza sul bagnato, valore misurato del rumore ester-
                        no di rotolamento (v. Allegato I al regolamento (CE) 25.11.2009 n. 1222/2009);
                        l’Allegato I parte A (Categorie relative al consumo di carburante) e l’Allegato I
                        parte B (Categorie di aderenza sul bagnato) sono stati modifi cati dal regola-
                        mento (UE) 29.11.2011 n. 1235/2011;
                     -  informazioni fornite nel materiale tecnico promozionale (Allegato III al regola-
                        mento (CE) 25.11.2009 n. 1222/2009);
                     -  procedura di verifi ca delle categorie dichiarate (v. Allegato IV al regolamento
                        (CE) 25.11.2009 n. 1222/2009); l’Allegato IV (Procedura di verifi ca) è stato
                        sostituito dal regolamento (UE) 29.11.2011 n. 1235/2011;
                     -  metodo di prova per la misurazione dell’indice di aderenza sul bagnato (G)
                        dei pneumatici di classe C1 (Allegato V al regolamento (CE) 25.11.2009 n.
                        1222/2009 aggiunto dal regolamento (UE) 7.3.2011 n. 228/2011);
                   •  è stato modifi cato dal regolamento (UE) 29.11.2011 n. 1235/2011 mediante l’ag-
                     giunta dell’allegato IV bis concernente “Procedura di allineamento in laboratorio
                     per la misura della resistenza al rotolamento”.
                    A decorrere dall’1.5.2021 il regolamento (UE) 740/2020 del 25.5.2020 sull’etichetta-
                   tura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che
                   modifi ca il regolamento (UE) 2017/1369, abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009:
                   •  si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3 appartenenti alla rispettive classi di
                     cui all’art. 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009 [abrogato dal regola-
                     mento (UE) n. 2144/2019 a decorrere dal 6.7.2022] fatte salve alcune eccezioni
                     (v. art. 2);

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