Page 27 - Impianti di alimentazione a gas
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E ETICHETTATURA DEI PNEUMATICI
E1 ETICHETTATURA EUROPEA DEI PNEUMATICI
Per migliorare la sicurezza stradale ed abbattere l’inquinamento at-
mosferico e acustico la UE ha ritenuto opportuno fi ssare disposizioni
che incoraggino ad acquistare pneumatici con una buona aderenza
sul bagnato, una minore resistenza al rotolamento e che producano
bassa rumorosità di rotolamento fornendo agli utenti fi nali informazioni
armonizzate su questi parametri.
Apposite norme UE (61) prevedono che il fabbricante, il suo man-
(61) Il regolamento (CE) 25.11.2009 n. 1222/2009 (modifi cato dal regolamento (UE)
7.3.2011 n. 228/2011, rettifi cato con comunicato 15.6.2011, modifi cato e integrato dal
regolamento (UE) 29.11.2011 n. 1235/2011) concernente l’etichettatura dei pneuma-
tici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, parten-
do dal presupposto che l’etichetta energetica che classifi ca i prodotti in base a una
scala da “A” a “G”, applicata agli apparecchi domestici concernente l’indicazione del
consumo di energia e di altre risorse si è dimostrata effi cace nell’incentivare l’uso di
apparecchi a minor consumo d’energia, si prefi gge di aumentare la sicurezza e l’effi -
cienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l’uso di pneu-
matici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante; il regolamento
istituisce un quadro relativo alle informazioni armonizzate sui parametri dei pneuma-
tici da fornire mediante l’etichettatura per consentire ai consumatori fi nali di fare una
scelta consapevole al momento dell’acquisto dei pneumatici. Il regolamento:
• si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3 fatte salve alcune eccezioni (v. art.
2 del regolamento (CE) 25.11.2009 n. 1222/2009);
• prevede che i fornitori garantiscano la presenza di autoadesivi ed etichette in
conformità all’art. 4 del regolamento (CE) 25.11.2009 n. 1222/2009;
• stabilisce le prescrizioni relative a:
- classifi cazione dei pneumatici con riferimento alle categorie relative al consu-
mo di carburante, all’aderenza sul bagnato, valore misurato del rumore ester-
no di rotolamento (v. Allegato I al regolamento (CE) 25.11.2009 n. 1222/2009);
l’Allegato I parte A (Categorie relative al consumo di carburante) e l’Allegato I
parte B (Categorie di aderenza sul bagnato) sono stati modifi cati dal regola-
mento (UE) 29.11.2011 n. 1235/2011;
- informazioni fornite nel materiale tecnico promozionale (Allegato III al regola-
mento (CE) 25.11.2009 n. 1222/2009);
- procedura di verifi ca delle categorie dichiarate (v. Allegato IV al regolamento
(CE) 25.11.2009 n. 1222/2009); l’Allegato IV (Procedura di verifi ca) è stato
sostituito dal regolamento (UE) 29.11.2011 n. 1235/2011;
- metodo di prova per la misurazione dell’indice di aderenza sul bagnato (G)
dei pneumatici di classe C1 (Allegato V al regolamento (CE) 25.11.2009 n.
1222/2009 aggiunto dal regolamento (UE) 7.3.2011 n. 228/2011);
• è stato modifi cato dal regolamento (UE) 29.11.2011 n. 1235/2011 mediante l’ag-
giunta dell’allegato IV bis concernente “Procedura di allineamento in laboratorio
per la misura della resistenza al rotolamento”.
A decorrere dall’1.5.2021 il regolamento (UE) 740/2020 del 25.5.2020 sull’etichetta-
tura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che
modifi ca il regolamento (UE) 2017/1369, abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009:
• si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3 appartenenti alla rispettive classi di
cui all’art. 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2009 [abrogato dal regola-
mento (UE) n. 2144/2019 a decorrere dal 6.7.2022] fatte salve alcune eccezioni
(v. art. 2);
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