Page 23 - Impianti di alimentazione a gas
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              D  SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI

                 Ogni pneumatico riporta, impresso sul proprio fi anco, oltre al mar-
              chio del costruttore, alla data di costruzione, al marchio di omologazio-
              ne e ad altre sigle (40) anche i seguenti dati caratteristici (v. § A1.1.2):
              •  marcatura delle dimensioni;
              •  indici di prestazione che comprendono l’indicazione del codice
                della velocità (che esprime la velocità massima che il pneumatico
                può sopportare) e dell’indice della capacità di carico (che esprime
                il carico massimo che il pneumatico può sopportare).
                 Le caratteristiche dimensionali e di prestazione dei pneumatici
              che possono essere installati (anche in alternativa) sui veicoli vengono
              indicate:
              •  sul prospetto di omologazione;
              •  sul documento di circolazione; i dati sono annotati alla pagina 3 del-
                le vecchie carte di circolazione a compilazione manuale oppure alla
                pagina 2 o 6 della carta di circolazione modello MC 804 N oppure
                alla pagina 3 o 4 della carta di circolazione modello MC 820D o MC
                820F.
                L’annotazione può essere riportata in più punti delle righe descritti-
                ve.
                 In linea generale l’installazione di pneumatici diversi da quelli previ-
              sti per il veicolo comporta l’approvazione e l’aggiornamento dei docu-
              menti di circolazione, fatte salve alcune deroghe ed eccezioni.
                 In occasione della sostituzione dei pneumatici con altri di tipo di-

              verso oppure di ricambio (di quelli usurati) da effettuarsi presso l’offi  -
              cina di autoriparazione (gommista) è prevista la corresponsione di un
              contributo ambientale a carico dell’utente fi nale per la gestione dei
              pneumatici fuori uso (v. § C4).

















                (40)  V. circolare 31.5.1995 n. 105/95.


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