Page 28 - Impianti di alimentazione a gas
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E                              ETICHETTATURA DEI PNEUMATICI




            datario nella UE o l’importatore garantiscano la divulgazione tramite
            apposite  etichette e  supporti d’informazione delle  informazioni
            armonizzate sulle caratteristiche dei pneumatici che riguardano il
            consumo di carburante, l’aderenza sul bagnato e la rumorosità
            esterna di rotolamento (v. § E2).
               Nell’ottica di migliorare l’etichettatura dei pneumatici che permette
            ai consumatori di ottenere informazioni più pertinenti e più comparabili
            sul consumo di carburante, sulla sicurezza e sul rumore con lo scopo
            di consentire il miglioramento della sicurezza, della protezione della

            salute e dell’effi cienza ambientale ed economica del trasporto su stra-
            da sono state emanate nuove norme che sostituiscono e abrogano
            le precedenti introducendo nuove e più complete informazioni armo-
            nizzate sui pneumatici che riguardano l’abrasione del pneumatico,
            il chilometraggio del pneumatico, la resistenza al rotolamento,
            l’aderenza sul bagnato, il rumore esterno di rotolamento e l’ade-
            renza su neve o ghiaccio (v. § E3).

            E2   ETICHETTATURA EUROPEA DEI PNEUMATICI PREVISTA
                  DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1222/2009
               A decorrere dall’1.7.2012, l’etichettatura dei pneumatici è discipli-
            nata da normativa della UE che prevede l’individuazione di parametri
            fondamentali quali la resistenza al rotolamento, l’aderenza sul bagna-
            to o la rumorosità esterna di rotolamento, che durante l’uso hanno un
            impatto rilevante sull’ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute.
               Il regolamento UE defi nisce, in particolare:
            •  responsabilità dei fornitori di pneumatici,
            •  responsabilità dei distributori di pneumatici,
            •  responsabilità dei fornitori e distributori di veicoli,
            •  metodi di prova armonizzati,
            •  procedure di verifi ca.

                 • prevede specifi ci obblighi per i fornitori e i distributori di pneumatici, per i fornitori
                   e distributori dei veicoli, per i prestatori di servizi hosting per la vendita attraverso
                   siti web in relazione alla presenza di autoadesivi ed etichette nonché alla dispo-
                   nibilità di apposite schede informative e altro;
                 •  stabilisce le prescrizioni relative a:
                   -  prova, classifi cazione e misurazione dei parametri dei pneumatici (Allegato I);
                   -  contenuto e formato dell’etichetta dei pneumatici (Allegato II);
                   -  scheda informativa del prodotto (Allegato III);
                   -  informazioni fornite nel materiale tecnico promozionale (Allegato IV);
                   -  procedura di allineamento in laboratorio per la misurazione della resistenza al
                     rotolamento (Allegato V);
                   -  procedura di verifi ca (Allegato VI);
                   -  informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella banca dati dei pro-
                     dotti (Allegato VII)
                   -  tabella di concordanza tra il regolamento (CE) n. 1222/2009 e il regolamento
                     (UE) 2020/740 (Allegato VIII).


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