Page 28 - Impianti di alimentazione a gas
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E ETICHETTATURA DEI PNEUMATICI
datario nella UE o l’importatore garantiscano la divulgazione tramite
apposite etichette e supporti d’informazione delle informazioni
armonizzate sulle caratteristiche dei pneumatici che riguardano il
consumo di carburante, l’aderenza sul bagnato e la rumorosità
esterna di rotolamento (v. § E2).
Nell’ottica di migliorare l’etichettatura dei pneumatici che permette
ai consumatori di ottenere informazioni più pertinenti e più comparabili
sul consumo di carburante, sulla sicurezza e sul rumore con lo scopo
di consentire il miglioramento della sicurezza, della protezione della
salute e dell’effi cienza ambientale ed economica del trasporto su stra-
da sono state emanate nuove norme che sostituiscono e abrogano
le precedenti introducendo nuove e più complete informazioni armo-
nizzate sui pneumatici che riguardano l’abrasione del pneumatico,
il chilometraggio del pneumatico, la resistenza al rotolamento,
l’aderenza sul bagnato, il rumore esterno di rotolamento e l’ade-
renza su neve o ghiaccio (v. § E3).
E2 ETICHETTATURA EUROPEA DEI PNEUMATICI PREVISTA
DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1222/2009
A decorrere dall’1.7.2012, l’etichettatura dei pneumatici è discipli-
nata da normativa della UE che prevede l’individuazione di parametri
fondamentali quali la resistenza al rotolamento, l’aderenza sul bagna-
to o la rumorosità esterna di rotolamento, che durante l’uso hanno un
impatto rilevante sull’ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute.
Il regolamento UE defi nisce, in particolare:
• responsabilità dei fornitori di pneumatici,
• responsabilità dei distributori di pneumatici,
• responsabilità dei fornitori e distributori di veicoli,
• metodi di prova armonizzati,
• procedure di verifi ca.
• prevede specifi ci obblighi per i fornitori e i distributori di pneumatici, per i fornitori
e distributori dei veicoli, per i prestatori di servizi hosting per la vendita attraverso
siti web in relazione alla presenza di autoadesivi ed etichette nonché alla dispo-
nibilità di apposite schede informative e altro;
• stabilisce le prescrizioni relative a:
- prova, classifi cazione e misurazione dei parametri dei pneumatici (Allegato I);
- contenuto e formato dell’etichetta dei pneumatici (Allegato II);
- scheda informativa del prodotto (Allegato III);
- informazioni fornite nel materiale tecnico promozionale (Allegato IV);
- procedura di allineamento in laboratorio per la misurazione della resistenza al
rotolamento (Allegato V);
- procedura di verifi ca (Allegato VI);
- informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella banca dati dei pro-
dotti (Allegato VII)
- tabella di concordanza tra il regolamento (CE) n. 1222/2009 e il regolamento
(UE) 2020/740 (Allegato VIII).
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