Page 16 - Impianti di alimentazione a gas
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B MONTAGGIO DEI PNEUMATICI
avvenire (32) secondo le seguenti regole generali:
• regolamento UNECE 141 per quanto riguarda monitoraggio della pressione dei
pneumatici per veicoli M1 con massa fi no a 3,5 t e N1 (v. tabella allegato II),
• regolamento UNECE 142 per quanto riguarda il montaggio dei pneumatici, appli-
cabile a tutti i veicoli (v. tabella allegato II),
• regolamento UNECE 124 per quanto riguarda le ruote sostitutive (v. tabella alle-
gato II).
Tuttavia, ai sensi dell’art. 5, c. 4, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione,
disposizioni relative alle procedure e specifi che tecniche uniformi per:
a) l’omologazione di veicoli per quanto riguarda i loro sistemi di monitoraggio della
pressione degli pneumatici;
b) l’omologazione di pneumatici, comprese le specifi che tecniche riguardanti la loro
installazione.
(32) La materia, dapprima regolamentata da norme UNECE (ECE/ONU), è stata signifi -
cativamente riorganizzata nell’anno 1992 con l’emanazione di una specifi ca direttiva
comunitaria (direttiva 92/23/CEE recepita con DM 30.3.1994 (successivamente ag-
giornata e modifi cata) nella quale sono state ricapitolate le disposizioni amministrati-
ve per l’omologazione, le prescrizioni tecniche costruttive, le iscrizioni regolamentari
dei pneumatici, i metodi di prova per le verifi che, ecc.
Tuttavia la direttiva accetta come equivalenti le omologazioni rilasciate secondo i
regolamenti UNECE (o ECE/ONU).
Più recentemente, con l’aggiornamento della direttiva in parola è stato introdotto il
controllo delle emissioni sonore pneumatico/strada ai fi ni del rilascio dell’omologa-
zione CE del pneumatico. Tale accertamento è fi nalizzato a verifi care che il rumore
prodotto dal rotolamento sia contenuto entro i limiti fi ssati dalla normativa che variano
in relazione alla classe di appartenenza del pneumatico (C1 per autovetture, C2 e C3
per veicoli commerciali).
Successivamente, la direttiva 2001/43/CE (recepita con DM 27.2.2002) ha introdotto:
• nuove prescrizioni per la verifica dei pneumatici (livello sonoro pneumatico-
strada),
• i termini entro i quali i pneumatici dovevano risultare conformi alle nuove
prescrizioni (v. art. 2 DM 27.2.2002):
- 4 febbraio 2003, ai fi ni del riconoscimento dell’omologazione CE o dell’omo-
logazione nazionale per un tipo di veicolo o di pneumatico;
- 4 agosto 2003, ai fi ni dell’obbligo del rilascio dell’omologazione CE o dell’o-
mologazione nazionale per un tipo di pneumatico;
- 4 agosto 2004, ai fi ni dell’obbligo del rilascio dell’omologazione CE o dell’o-
mologazione nazionale per un tipo di veicolo;
- 4 febbraio 2005 ai fi ni:
- della validità dei certifi cati di conformità dei veicoli nuovi,
- dell’immatricolazione, della vendita, o dell’immissione in circolazione di veicoli
nuovi;
- 1° ottobre 2009 con riferimento all’applicabilità delle prescrizioni ai fi ni
dell’art. 7, c. 2, del “decreto sulla omologazione CE”, (tranne per pneumatici
delle classi C1d e C1e, per i quali si applicavano, rispettivamente, i termini
dell’1.10.2010 e dell’1.10.2011).
Il regolamento (CE) n. 661/2009 (abrogato dal regolamento UE n. 2144/2019 a
decorrere dal 6.7.2022) abroga la direttiva del Consiglio 92/23/CEE del 31.3.1992,
relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montag-
gio a decorrere dall’1.11.2017 (v. art. 19 regolamento (CE) n. 661/2009).
In attuazione del predetto regolamento è stato emanato il regolamento (UE)
12.5.2011, n. 458/2011 relativo ai requisiti dell’omologazione per tipo dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio degli pneumatici in vigore dal
28.5.2011.
Tuttavia, a decorrere dal 6.7.2022, il regolamento UE n. 458/2011 è abrogato dal
regolamento UE 27.11.2019 n. 2144/2019 e dalla medesima data occorre fare rife-
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