Page 15 - Impianti di alimentazione a gas
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B MONTAGGIO DEI PNEUMATICI
B1 MONTAGGIO DEI PNEUMATICI SU AUTOVEICOLI E
RIMORCHI
In base alle norme di omologazione UE degli autoveicoli e dei loro
rimorchi (categorie M, N, O) il montaggio dei pneumatici (31) deve
(31) Il regolamento (UE) 12.5.2011 n. 458/2011 (relativo ai requisiti dell’omologazione per
tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio dei pneumatici e
che attua il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 661/2009
[abrogato dal regolamento (UE) n. 2144/2019 a decorrere dal 6.7.2022] sui requisiti
dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e
sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati):
• si applica ai veicoli appartenenti alle categorie M, N e O;
• ha introdotto disposizioni che riguardano l’omologazione CE per tipo di un
veicolo riguardo al montaggio dei pneumatici, con particolare riferimento alle
disposizioni amministrative relative all’omologazione di veicoli riguardo al montag-
gio dei pneumatici (allegato I) e ai requisiti dei veicoli riguardo al montaggio dei
pneumatici (allegato II);
• entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella GUUE e cioè il 2.6.2011;
• è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri;
• riporta le prescrizioni stabilite nella direttiva 92/23/CEE opportunamente modifi ca-
te per adeguarle all’evoluzione delle conoscenze scientifi che e tecniche.
In particolare, il regolamento:
• fi ssa i requisiti di base per l’omologazione per tipo dei veicoli a motore riguardo
al montaggio dei pneumatici al fi ne di garantire che i pneumatici utilizzati da un
veicolo siano adeguati alle caratteristiche di carico, velocità e impiego del veicolo
stesso;
• prevede che il fabbricante, o il suo mandatario, presenti all’autorità di omologazio-
ne una domanda di omologazione CE per tipo di un veicolo riguardo al montaggio
dei pneumatici ad esso destinati e se i requisiti sono soddisfatti, l’autorità di omo-
logazione rilasci l’omologazione CE del tipo di veicolo.
Tuttavia, a decorrere dal 6.7.2022, il regolamento UE n. 458/2011 è abrogato dal
regolamento UE 27.11.2019 n. 2144/2019 e dalla medesima data si occorre fare
riferimento a:
• art. 5 (cc. 1 e 2) di detta norma per i sistemi di monitoraggio della pressione,
• art. 5 (c. 3) di detta norma per i requisiti di prestazione ambientale e di sicurezza
stabiliti nei pertinenti atti normativi di cui all’allegato II che richiama i regolamenti
UNECE 64, (ruote di scorta applicabile ai veicoli M1, N1), UNECE 109 (pneuma-
tici rigenerati applicabile ai veicoli M, N, O), UNECE 141 (monitoraggio pressione
applicabile ai veicoli M1, N1), UNECE 142 (montaggio pneumatici applicabile ai
veicoli M,N,O), UNECE 124 (ruote sostitutive applicabile ai veicoli M1, N1, O1,
O2),
• regolamenti UNECE 30 (omologazione pneumatici, principalmente veicoli cat.
M1, O1, O2), 54 (omologazione pneumatici, principalmente veicoli cat. M2, M3,
N, O3, O4), 117 (omologazione dei pneumatici delle Classi C1, C2, C3 per quanto
attiene a emissioni sonore, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento i (v.
tabella allegato II),
• regolamento UNECE 64 per quanto riguarda ruote di scorta e sistemi antiforatura
(v. tabella allegato II),
• regolamento UNECE 108 e 109 per quanto riguarda pneumatici rigenerati (v. ta-
bella allegato II),
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