Page 34 - Ricostruzione incidenti stradali
P. 34

L         Dibattimento




                 Non così in sede giudiziaria penale.
                 In sede penale, a meno dei casi in cui il procedimento trovi la sua naturale con-
              clusione o per un non luogo a procedere, che a seconda delle varie fasi processuali
              potrà essere, di volta in volta, una richiesta di archiviazione da parte del PM o del
              GIP o del GUP, oppure un patteggiamento da parte dell'imputato, si avrà a che fare
              con il dibattimento.
                 In particolare, quando l'incarico è affi dato dal GIP o dal GUP, il deposito vero e

              proprio della consulenza si realizza a seguito del dibattimento, che costituisce quin-
              di l'eff ettiva conclusione delle operazioni peritali.
                 Aff ermare che il dibattimento costituisce il momento ultimo e se vogliamo, la
              vera sintesi dell'attività del perito d'uffi  cio è perfi no banale ed ovvio.
                 Ciò che va opportunamente valutato è il modo di approcciare il dibattimento.
                 Che nel dibattimento si realizzi un ulteriore contraddittorio e che questo contrad-
              dittorio risulti tanto più "acceso" ed a volte "aspro" quanto più la condanna rischia di
              essere pesante è indiscutibile, ma è altrettanto indiscutibile che, mentre il contrad-
              dittorio in sede di operazioni peritali si svolge solo ed esclusivamente tra tecnici ed
              in chiave tecnica, nell'ambito del dibattimento, pur essendo l'analista ricostruttore
              chiamato solo ed esclusivamente a svolgere il proprio compito di Consulente Tecni-
              co, il contraddittorio si svolge a più ampio raggio, nel senso che è portato avanti nor-
              malmente dal legale e quindi si sviluppa su un piano che è costantemente un piano
              di collegamento tra gli aspetti tecnici e gli aspetti giuridici connessi.
                 Dare indicazioni sul come svolgere un dibattimento è impossibile, anche perché

              non è il perito d'uffi cio a condurlo, bensì, principalmente, il giudice e collateralmente
              i legali delle parti, che abitualmente nell'ambito del dibattimento vengono coadiuvati
              dai rispettivi consulenti tecnici (CT).
                 Inevitabile, perciò, in primo luogo e per norma procedurale, riproporre, almeno
              nelle loro linee principali, analisi, elementi acquisiti, loro interpretazioni e sintesi rico-
              struttiva, con indicazione della metodologia utilizzata. La relazione dovrebbe essere
              acquisita solo dopo essere stata esposta, anche se, in realtà, risulta già depositata.
                 Ma inevitabile anche che una buona parte delle osservazioni critiche svolte du-
              rante le operazioni peritali vengano riproposte dal legale dietro indicazione del pro-
              prio CT ed è per questo che assume particolare importanza l'aver svolto già in pre-
              cedenza un'accurata disamina anche degli aspetti che si è ritenuto successivamen-
              te di accantonare avendone superato le premesse.
                 Arrivare al dibattimento avendo già preso posizione rispetto alle osservazioni
              che i CTP possono aver anticipato o anche solo prospettato durante le operazioni
              peritali signifi ca non trovarsi a dover ripercorrere tutta l'analisi ma avere l'opportu-
              nità di sintetizzarla richiamando quanto già contenuto nella relazione e soprattutto
              non essere colti impreparati rispetto ad analisi che comunque sarebbe stato neces-
              sario condurre, anche se al solo scopo di poterne escludere l'importanza o l'inciden-
              za nell'evento esaminato.
                 Ritrovarsi un’osservazione, anche critica ed anche di totale opposizione alle
              proprie conclusioni, ma già vagliata approfonditamente, consente di trovarsi prepa-
              rati nel confutarla nuovamente, così come si è già fatto in una prima circostanza,
              ma soprattutto dimostrare nella sede opportuna e cioè nell’ambito del dibattimento,
              come anche degli aspetti che si è ritenuto di dover successivamente accantonare o
              addirittura escludere, si sia tenuto il dovuto conto, analizzandoli ed escludendoli in
              quanto ritenuti incoerenti o inaccettabili, o anche semplicemente inattendibili, ma su
              basi legate a una loro approfondita analisi e non a semplici sensazioni.
                 Non bisogna mai dimenticare che in sede penale è indispensabile superare il
              ragionevole dubbio per poter raggiungere un giudizio ed il superamento del ragio-


              180
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39