Page 33 - Ricostruzione incidenti stradali
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L DIBATTIMENTO
Una delle più signifi cative diff erenze che si manifestano a seconda che l'anali-
si ricostruttiva si realizzi in ambito giudiziario civile o penale, è quella degli sviluppi
successivi alla stesura e consegna della relazione.
Se l'analisi ricostruttiva si è svolta al di fuori di un procedimento giudiziario è evi-
dente che la predisposizione della relazione conclusiva e la sua consegna al man-
dante dell'incarico conclude l'attività dell'analista ricostruttore, salvo una sua ricon-
vocazione e quindi un rinnovamento di incarico nei suoi confronti se e quando si
dovessero rendere necessari ulteriori sviluppi.
Gli sviluppi, peraltro, risulterebbero poi quelli o di un procedimento giudiziario, ci-
vile o penale che esso sia, o di un confronto in contraddittorio per sostenere le tesi già
sviluppate nell'ambito dell'analisi ricostruttiva e già esposte nella relazione conclusiva.
Diff erenze procedurali (si potrebbe dire: diff erenze nello sviluppo della consu-
lenza) nascono, invece, a seconda che l'affi damento dell'incarico risulti in ambito
giudiziario civile o in ambito giudiziario penale.
È questo l'aspetto che maggiormente diversifi ca la conclusione dell'attività
dell'analista ricostruttore nelle due tipologie di procedimento.
In sede civile, anche quando l'incarico viene svolto in qualità di consulente tec-
nico d'uffi cio, cioè di consulente del giudice, questo si conclude con il deposito della
relazione di consulenza tecnica d'uffi cio.
Tanto più nell'attuale situazione procedurale che prevede già all'interno delle
operazioni peritali ogni possibile contraddittorio tra le parti e quindi anche tra il con-
sulente tecnico d'uffi cio (CTU) e i consulenti tecnici delle parti (CTP).
Il contraddittorio vi è sempre stato ed in sede civile si è sempre svolto all'inter-
no delle operazioni peritali, ma attualmente la procedura consolidata è quella della
predisposizione, al termine delle operazioni peritali congiunte, di una bozza di CTU
da inoltrare ai CTP dando termine per acquisire le loro osservazioni o memorie e
depositando poi la CTU defi nitiva congiuntamente alle osservazioni e memorie del-
le parti ed alle prese di posizione che relativamente a tali osservazioni e memorie il
CTU avrà sviluppato.
In via teorica almeno, questa procedura (questo è lo scopo per cui è stata instau-
rata) evita che vi siano ripensamenti a posteriori con rinvii per riesaminare nuove e di-
verse considerazioni dopo il deposito della CTU e per evitare quindi, da un lato, rinvii
del procedimento per dare termini alle parti di proporre le loro osservazioni ed even-
tualmente per chiamare a chiarimenti il CTU sulle osservazioni e memorie delle parti
e d'altro canto per evitare non solo i ritardi del procedimento che una simile procedura
produrrebbe, ma anche chiamate a chiarimenti del CTU successive al deposito della
relazione defi nitiva, molto spesso più formali che sostanziali, ma in ogni caso capaci
di creare ulteriori tempi dedicati, oltretutto dopo aver già concretizzato ogni e qualsi-
asi considerazione.
Lo scambio della bozza e la ricezione delle memorie delle parti prima del de-
posito della relazione di CTU fi nale, non sempre riesce a scongiurare un'eventuale
successiva chiamata a chiarimenti del CTU, ma quanto meno riesce a rendere tale
ulteriore incombente molto raro e riconducibile ad oggettivi fatti nuovi e non a sem-
plici omissioni o dimenticanze dei CTP nell'ambito delle operazioni peritali o, peg-
gio ancora, come spesso accadeva, a riproposizioni delle stesse considerazioni alle
quali il CTU aveva già provveduto a dare ampio riscontro.
In sede giudiziaria civile, quindi, il procedimento si conclude oggettivamente con
il deposito della relazione di CTU con allegate eventuali memorie di CTP e neces-
sarie osservazioni e considerazioni rispetto a tali memorie.
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