Page 14 - Ricostruzione incidenti stradali
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Siccome è impossibile prevedere tutti i casi, sarebbe invece molto più opportu-
no che si fornissero delle linee generali alle quali ricondurre poi i singoli casi parti-
colari specifi ci.
Questo è ciò che fa l'art. 140 primo comma nel momento in cui recita: "Gli utenti
della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la
circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale".
La vastità di applicazione di questo articolo è immediatamente chiara ed è que-
sto che deve interessare l'analista ricostruttore.
L'art. 140 primo comma si rivolge a "chiunque".
"Chiunque" vuol dire in qualsiasi veste, cioè non fa distinzioni di alcun genere
tra veicoli, siano essi autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, biciclette, o addirittura
mezzi d'opera e pedoni ed a questa totalità, tutte le entità che possono trovarsi sul-
la sede stradale e quindi che possono essere assoggettate alla circolazione, attri-
buisce un compito che vale sempre e comunque e cioè non creare intralcio e pe-
ricolo per la circolazione.
È immediatamente chiaro, per quanto riguarda gli analisti ricostruttori, che que-
sto signifi ca che il loro compito non fi nisce quando hanno individuato il comporta-
mento di uno dei coinvolti, ma fi nisce solo quando sono stati analizzati ed individuati
i comportamenti di tutti i coinvolti.
L'impegno a cui l'art. 140 primo comma rinvia è di non creare intralcio o pericolo.
Se un appunto si può muovere a questo articolo è di aver aggiunto il termine in-
tralcio, in quanto un intralcio è un pericolo creato, quindi, forse, rimanendo ancora
più sul generico e dicendo non creare pericolo, si sarebbe ancor più radicalmente
manifestata la volontà del legislatore, che è quella di impegnare chiunque ed a
qualsiasi titolo si trovi sulla sede stradale, a fare tutto ciò che è nelle sue possi-
bilità per non creare pericolo.
Si supera, cioè, il concetto di attenersi alle disposizioni, per giungere a quello
molto più vasto per cui comunque, disposizioni o meno e quindi da qualunque parte
ci si venga a trovare, anche in termini di diritti, nessun diritto consente di superare
l'obbligo di comportarsi in modo da evitare il pericolo per sé e per gli altri.
Tutti coloro che si occupano di ricostruire le dinamiche degli incidenti stradali
sanno bene che è molto più facile che portino ad un incidente due comportamen-
ti poco oculati, apparentemente neppure illeciti, di quanto non lo sia un compor-
tamento, anche particolarmente, irregolare ed irresponsabile di uno dei coinvolti,
quando gli altri fortunatamente si sono posti nelle condizioni di massima attenzio-
ne e quindi si sono posti nelle condizioni di scongiurare l'incidente.
Fortunatamente è un modo di dire volutamente lasciato in questo contesto, ma
solo per permettere di evidenziare che è totalmente fuori luogo.
È stato lasciato questo avverbio, fortunatamente, perché rientra nei luoghi co-
muni, nella logica quotidiana, il fatto che, di fronte ad un comportamento illecito, se
non si verifi ca l'incidente, si deve pensare alla fortuna.
In realtà si dovrebbe dire che l'incidente non è successo perché gli altri utenti
della strada che in quel momento avrebbero potuto essere coinvolti, hanno corretta-
mente applicato le disposizioni dell'art. 140, cioè hanno fatto in modo di non creare
pericolo ed addirittura, in presenza di un pericolo creato da altri, hanno, se voglia-
mo dire così, disinnescato la bomba che il comportamento imprudente o addirittura
illecito di qualcuno aveva attivato.
Purtroppo, il legislatore ha ritenuto di inserire questo concetto in un contesto
che ha defi nito principio informatore, cioè linea guida, traccia basilare, concetto
principe, insomma, chi più ne ha più ne metta per richiamare il fatto che la logica di
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