Page 10 - Ricostruzione incidenti stradali
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A Concetti
Se è stato incaricato è perché chi lo ha fatto ha bisogno di uno specialista in un
settore che non gli "appartiene" e la consulenza ha lo scopo di indirizzare le scelte
che sono di pertinenza del committente dell'incarico fornendogli quelle informazioni
che gli servono e che non gli sono proprie.
La ridondanza di informazioni, ancorché corrette, ma estranee alla logica del
caso, non può far altro che creare confusione fi no al punto di distogliere l'attenzione
dagli aspetti realmente importanti, o anche solo appropriati, rispetto alla linea pro-
cessuale (sempre intesa come prospettiva ultima) che si intende tenere.
Il primo concetto che si deve focalizzare è perciò: l'estensione delle indagini,
delle verifiche e degli approfondimenti non deve essere maggiore del neces-
sario.
Come si può perseguire questo risultato?
Soltanto indirizzando la propria attività di consulenza secondo la logica che il
caso propone.
Iniziare anche solo ad esaminare un incidente al fi ne di fornire una consulenza
in merito a ciò che occorre a comprenderne gli aspetti giuridicamente rilevanti sen-
za essersi prima preoccupati di capire quali siano, nel caso specifi co, questi aspetti,
signifi ca partire con il piede sbagliato, navigare a vista e quindi, per bene che vada,
divagare.
Come si comprende qual è la logica processuale (si continuerà ad usare questo
termine a titolo di sintesi)?
Innanzi tutto, esaminando gli atti già esistenti e che hanno portato alla necessi-
tà di una consulenza tecnica.
Da tale lettura potrebbe e anzi dovrebbe nella maggior parte dei casi, addirittu-
ra emergere un confronto costruttivo tra l'impostazione giuridica e le possibili impli-
cazioni tecniche.
Quante volte si verifi ca che sono certe premesse, ormai radicate in un atto di
citazione o anche solo in una lettera di contestazione, a precludere o comunque ri-
durre l'effi cacia di una ricostruzione, per quanto approfondita e corretta!
Ritenendo di crearsi un'attenuante, quante volte è lo stesso interessato, diretta-
mente o tramite il proprio legale, a dichiarare "non l'ho visto perché ero abbagliato dal
sole" rendendo così poco signifi cativa la verifi ca circa la distanza alla quale si poteva
trovare (comunque non lo avrebbe visto!).
O "non l'ho visto [...] è arrivato a velocità esagerata" con una evidente contrad-
dizione intrinseca (se non lo ha visto come può indicarne la velocità?).
O ancora, "quando ho iniziato ad attraversare l'auto non era visibile" e ci sono
200 metri di rettilineo (e quindi l'auto non poteva materialmente trovarsi fuori del
campo di avvistamento!).
Probabilmente una consultazione con il Consulente prima di aff ermazioni, che
oltre tutto sono palesemente emozionali e non reali, permetterebbe di evitare incon-
gruenze diffi cili poi da sanare.
Ma ogni incidente ha dati di fatto inconfutabili e non contestati ed allora la logica
processuale non serve a dimostrare quanto è già pacifi co, ma deve essere orienta-
ta a quegli approfondimenti che, rispetto al fatto incontestato, permettono un'inter-
pretazione in termini di attribuzione delle responsabilità. Non è il consulente tecni-
co che deve attribuire le responsabilità ma è il consulente tecnico che deve fornire
gli elementi scientifi ci e di analisi comportamentale che permettono a chi di dovere
quell'attribuzione.
E l'unico modo perché il consulente tecnico possa svolgere al meglio tale com-
pito è quello di essere lui stesso a comprendere le implicazioni giuridiche dei com-
portamenti che dovrà poi indagare approfonditamente. Pensare che il consulente
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