Page 34 - Diritto doganale nel trasporto merci
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G         Deposito doganale e zone franche




              • il deposito fi scale: per i prodotti nazionali e comunitari in sospensione da accisa
                (il deposito fi scale è l’impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute,
                ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti
                di accisa, alle condizioni stabilite dall’amministrazione fi nanziaria);
              •  deposito IVA, per beni nazionali e unionali in sospensione da IVA (è un regime
                contabile sospensivo di diritto nazionale).
                    Una novità di rilievo apportata dal CDU riguarda la possibilità di utilizzare
              l’equivalenza nel regime di deposito. Nel deposito sarà possibile quindi stoccare
              merce non unionale, merce unionale e merce equivalente.
                    La merce equivalente dovrà avere lo stesso codice NC, le stesse caratteristi-
              che tecniche e la stessa qualità commerciale della merce non unionale che sostitui-
              sce. Le merci equivalenti possono essere stoccate insieme alle merci non unionali e

              a quelle unionali. Se l’Uffi cio doganale ritiene che sia importante individuare le merci
              equivalenti rispetto alle altre potrà usare specifi ci metodi di identifi cazione oppure,
              se tale modalità non è suffi ciente o troppo complessa, potrà richiedere la separazio-

              ne contabile in relazione ad ogni tipo di merce, posizione doganale e origine.
                    Nel deposito doganale non può essere utilizzata l’equivalenza per:
              1) le merci sensibili (567);
              2) le merci ed i prodotti che sono stati geneticamente modifi cati o che contengono
                elementi che sono stati sottoposti a modifi cazione genetica;
              3) le merci sottoposte a dazio antidumping provvisorio o defi nitivo, ad un dazio com-
                pensativo, ad un dazio di salvaguardia, ad un dazio addizionale derivante da una
                sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l’immissione in libera
                pratica.
                    Nel deposito doganale è possibile svolgere l’attività di trasformazione anche
              in regime di uso fi nale oltre che di perfezionamento attivo.
                    È prevista (568), inoltre, per la circolazione delle merci vincolate al regime di
              deposito doganale, in procedura semplifi cata, senza utilizzo del transito, il termine
              di 30 giorni - prorogabile - entro cui tale movimentazione deve concludersi. Dalle
              scritture deve essere possibile verifi care l’ubicazione delle merci e la movimentazio-
              ne delle stesse.
                    Il termine per il rilascio di un’autorizzazione al deposito doganale è rimasto
              invariato a 60 giorni. La durata di permanenza delle merci in regime di deposito
              doganale non è soggetta ad alcuna limitazione. Anche per questo regime è stato
              previsto, a diff erenza che in passato, l’obbligo di prestazione della garanzia (569).
              G1.1  Merci ammesse al deposito doganale
                    Sono ammesse al benefi cio del regime del deposito doganale le seguenti
              tipologie di merci:
              •  merci non UE, in sospensione di diritti doganali;
              •  merci UE per le quali una specifi ca normativa dell’Unione prevede, a motivo del
                loro collocamento nel deposito doganale, il benefi cio di misure connesse in gene-
                re con l’esportazione delle merci, in attesa della destinazione fi nale delle stesse.

              G1.2  Autorizzazione al deposito doganale
                    La concessione del regime di deposito doganale è subordinata ad autorizza-


                (567)  Indicate nell’allegato 71-02 RD.
                (568)  Art. 179, par. 3) RD. L’introduzione del termine si è resa necessaria per permettere il controllo sul-
                   le merci in circolazione visto che il regime di deposito non prevede un termine di appuramento.
                (569)  Art. 211 par. 3), lett. c), CDU e circolare 19.4.2016, n. 8/D, par. F 3).


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