Page 33 - Diritto doganale nel trasporto merci
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               G     DEPOSITO DOGANALE E ZONE FRANCHE

                     Il deposito doganale è un luogo, autorizzato dall’autorità doganale e sottopo-
               sto al suo controllo, in cui merci non unionali possono essere immagazzinate nel
               territorio doganale dell’Unione senza essere soggette a dazi di importazione, ad al-
               tri oneri e alle misure di politica commerciale (nella misura in cui non vietino l’entrata
               o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell’Unione).
                     Anche le merci unionali possono essere vincolate al regime di deposito do-
               ganale (o di zona franca) conformemente alla normativa dell’Unione specifi ca, o
               al fi ne di benefi ciare di una decisione che accorda il rimborso o lo sgravio dei dazi
               all’importazione.

               G1    DEPOSITO DOGANALE
                     Il deposito doganale è un luogo, autorizzato dall’autorità doganale e sottopo-
               sto al suo controllo, in cui merci non UE possono essere, a determinate condizioni,
               immagazzinate senza che siano assoggettate a dazi di importazione, all’IVA o a
               qualsiasi altra imposizione eventualmente prevista per la loro immissione in libera
               pratica.
                     È un regime speciale che realizza la sua fi nalità in abbinamento a luoghi fi si-
               ci, a tal fi ne autorizzati, dove le merci non unionali, vincolate a tale regime, devono
               essere collocate e rimanere. Non è un luogo extraterritoriale: fa parte del territorio
               dello Stato membro in cui è istituito (566).
                     Tale regime assume natura sospensiva ed economica, in quanto permette al
               titolare di diff erire il pagamento dei diritti relativi alle merci, favorendo le operazioni
               di circolazione delle merci in attesa della defi nitiva destinazione.
                     È un regime sospensivo in quanto consente, a fronte di apposita autoriz-
               zazione da parte dell’Autorità doganale, la sospensione del pagamento dei diritti
               gravanti sulle merci depositate, in quanto permette di detenere, senza pagamento
               dei dazi e della fi scalità interna, anche in deroga alle misure di politica commercia-
               le, merce non unionale all’interno dell’UE fi nché alla stessa non venga attribuita la
               destinazione fi nale.
                     È un regime economico in quanto le peculiarità legate al suo utilizzo sono,
               infatti, riconducibili soprattutto a una riduzione complessiva del costo fi nale del pro-
               dotto, così come avviene nel perfezionamento attivo e passivo, nella trasformazio-
               ne sotto controllo doganale e nell’ammissione temporanea.
                     Possono essere immagazzinate anche merci unionali per le quali una nor-
               mativa europea specifi ca preveda, a motivo del loro collocamento nel deposto do-
               ganale, il benefi cio di misure connesse, in genere, con l’esportazione delle merci.
               Nei regimi doganali economici le merci non perdono la loro natura di merci estere, o
               di merci unionali, come avviene invece nei regimi defi nitivi rispettivamente nel caso
               di merci immesse in libera pratica (importazione) o di merci comunitarie esportate
               (esportazione).
                     Oltre al deposito doganale, le strutture in cui gli operatori possono custodire
               le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributarie
               sono:


                 (566)  Si veda, al riguardo, la sentenza C-165/11 dell’8 novembre 2012 della Corte di Giustizia dell’Unio-
                    ne europea che, escludendo l’extraterritorialità dei depositi doganali, ha ritenuto che le cessioni
                    di beni vincolati al regime di deposito doganale, anche se non ancora importati, sono rilevanti agli
                    eff etti dell’IVA, ma possono essere escluse dal campo di applicazione dell’imposta con facoltà dei
                    singoli Paesi membri.


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