Page 30 - Diritto doganale nel trasporto merci
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F Perfezionamento attivo e passivo in materia doganale
F1 PERFEZIONAMENTO ATTIVO
Nel quadro del regime di perfezionamento attivo, merci non unionali possono
essere utilizzate nel territorio doganale dell’Unione in una o più operazioni di per-
fezionamento senza essere soggette ai dazi all’importazione, ad altri oneri e alle
misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita
delle merci nel o dal territorio doganale dell’Unione (521).
Il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato in casi diversi dalla
riparazione e distruzione solo quando, senza pregiudizio dell’uso di accessori per
la produzione, le merci vincolate al regime possono essere identifi cate nei prodotti
trasformati.
Può essere utilizzato anche per le merci destinate a essere oggetto di ope-
razioni atte a garantire la loro conformità a requisiti tecnici per la loro immissione in
libera pratica e a merci che devono essere oggetto di manipolazioni usuali.
Per manipolazioni usuali si intendono attività che, di regola, non possono
dar luogo a un cambiamento del codice a otto cifre della Nomenclatura Combinata,
consistendo in operazioni eterogenee tra loro, ovvero attività di mantenimento (con-
servazione, imballaggio), modifi cative (trattamenti vari), diminutive (ad es. disidra-
tazione o rimozione di parti), accrescitive (ad es. aggiunta di parti), di aggregazione
(ad es. mescolatura) o disaggregazione (ad es. separazione).
È noto infatti che, quando si importano dall’esterno dell’UE dei prodotti ne-
cessari per produrne altri, è necessario pagare dei dazi all’importazione, pagare
eventuali accise e aggiungere l’IVA. Tali costi vanno naturalmente ad aggiungersi
al costo fi nale dei prodotti per la cui costruzione sono necessari. È evidente che,
in questo modo, le merci prodotte all’interno dell’UE si troveranno a competere
sui mercati internazionali in condizioni di inferiorità. Con il perfezionamento attivo,
si cerca di evitare che la tariff a doganale comune crei diffi coltà per le industrie di
esportazione UE che siano obbligate a rifornirsi all’estero di certi materiali, non
riuscendo a farlo all’interno della UE. Naturalmente, è necessario evitare che utiliz-
zando il perfezionamento attivo, produttori UE ne vengano svantaggiati. È proprio
per questo che l’autorizzazione al suo utilizzo è subordinato al verifi carsi di almeno
una tra una serie di condizioni economiche.
Nello specifi co, il regime del perfezionamento attivo consente, al fi ne di sot-
toporre a lavorazione sul territorio doganale dell’UE per far subire loro una o più
operazioni di perfezionamento, l’importazione di:
• merci non UE destinate a essere riesportate fuori del territorio doganale dell’UE
sotto forma di prodotti compensatori, senza essere soggette ai dazi dell’importa-
zione né a misure di politica commerciale;
• merci immesse in libera pratica, quando vengano esportate fuori del territorio
doganale dell’UE sotto forma di prodotti compensatori.
Il regime di perfezionamento attivo costituisce, nell’ambito dei regimi speciali,
quello che nel corso degli anni ha subito maggiori cambiamenti, alla luce del fatto
che ha inglobato le ipotesi che precedentemente erano comprese nel regime di tra-
sformazione sotto controllo doganale. Inoltre è stato eliminato, nell’ambito di tale re-
gime, il sistema del rimborso per cui l’unica modalità applicabile di perfezionamento
(521) Vedasi, al riguardo, Cass. 27 febbraio 2013, n. 4918, nella quale viene osservato come nel regi-
me di traffi co per perfezionamento attivo, le merci sono importate in esenzione di dazio per es-
sere lavorate nell’Unione, purché i prodotti compensatori ottenuti siano esportati verso un Paese
terzo, le merci importate possano essere individuate dei prodotti compensatori, non siano lesi gli
interessi dei produttori comunitari e gli operatori siano stabiliti nell’Unione. Dopo il perfeziona-
mento, le merci non scontano alcuna fi scalità, essendo destinate, per defi nizione, a essere rie-
sportate verso Paesi extra Ue.
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