Page 25 - Diritto doganale nel trasporto merci
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E TRANSITO, AMMISSIONE TEMPORANEA E USO FINALE
IN AMBITO DOGANALE
Il transito è un regime che permette, sotto il controllo della dogana, la libera
circolazione delle merci tra due Paesi del territorio dell’UE senza che siano assog-
gettate al pagamento di oneri previsti dalla normativa doganale.
Il vantaggio per gli operatori derivante dall’utilizzo del regime del transito è
rappresentato dalla possibilità di far circolare, con un sistema di facile ed economi-
co utilizzo, merci che, diversamente, avrebbero dovuto assolvere agli oneri normal-
mente previsti per il loro inoltro da un punto all’altro dell’Unione.
L’ammissione temporanea è un regime che permette, invece, l’importazio-
ne temporanea di prodotti extra UE nel territorio doganale della UE usufruendo di
particolari agevolazioni daziarie.
Tali merci sono introdotte in esonero totale o parziale dai dazi all’importazio-
ne a condizione che, dopo il loro utilizzo, siano destinate ad essere nuovamente
esportate senza aver subito modifi che. Scopo del regime è facilitare il traffi co inter-
nazionale e la circolazione di strumenti, attrezzature e merci a fi ni economici e non
(ad esempio mezzi di trasporto, merci utilizzate per esposizioni, fi ere, convegni,
merci a seguito di viaggiatori).
L’uso fi nale consiste nell’immissione in libera pratica delle merci in esenzio-
ne totale o parziale da dazio a causa della loro utilizzazione.
La peculiarità del regime comporta che le merci immesse in libera pratica,
fruendo di un dazio all’importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione,
restano soggette a vigilanza doganale. L’uso fi nale può dirsi assegnato e concluso
nel caso normale in cui la destinazione è stata completamente raggiunta, ma anche
quando le merci, già assegnate, non possono essere riutilizzate. Con l’assegna-
zione delle merci alla destinazione prevista il regime deve intendersi concluso e da
quel momento il titolare potrà disporre liberamente delle merci.
L’uso particolare comprende l’ammissione temporanea e l’uso fi nale.
E1 TRANSITO
Il transito è un regime che permette, sotto controllo doganale, la libera
circolazione delle merci tra due Paesi del territorio dell’UE senza che siano
assoggettate al pagamento di oneri previsti dalla normativa doganale (né dazi
d’importazione e altre imposte né alle misure di politica commerciale).
La circolazione è consentita:
• tra un punto dell’UE ed uno dei Paesi EFTA e tra questi ultimi (cosiddetto
“transito comune”), ovvero
• tra due Paesi dell’UE (cosiddetto “transito comunitario”).
Quest’ultimo è di due tipi:
• esterno: per le merci estere (terze) che circolino nel territorio doganale comune;
• interno: per le merci dell’Unione, che circolino da una località all’altra del territo-
rio doganale dell’Unione, con attraversamento del territorio di un Paese terzo.
Mediante il regime del transito esterno, le merci non unionali possono circo-
lare da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione senza essere soggette
ai dazi all’importazione, oneri e misure di politica commerciale, salvo che si tratti di
divieti all’entrata o all’uscita di merci nel o dal territorio doganale dell’Unione, mentre
attraverso il transito interno le merci unionali circolano da un punto all’altro del terri-
torio doganale dell’Unione, attraversando un Paese o un territorio non facente parte
dell’unione doganale, senza mutare la loro posizione doganale di merci unionali.
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