Page 21 - Diritto doganale nel trasporto merci
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D IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESPORTAZIONE
DEFINITIVA
Il dichiarante può scegliere liberamente il regime doganale al quale vincolare
le merci.
I regimi di immissione in libera pratica e di esportazione attengono rispettiva-
mente all’acquisizione della posizione doganale di merce unionale e all’uscita dal
territorio doganale dell’UE.
Con il regime di immissione in libera pratica, la merce non UE provenien-
te da Paesi terzi, acquisisce la posizione doganale di merce UE.
L’immissione presuppone una dichiarazione di vincolo al regime resa
presso la dogana d’ingresso nell’Unione europea.
L’operazione doganale implica le seguenti attività in dogana:
• l’applicazione delle misure di politica commerciale (verifi ca delle licenze d’impor-
tazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.);
• l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di una merce (con-
trolli sanitari, fi tosanitari, ecc.);
• l’applicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa comunitaria.
Soddisfatte queste condizioni, la merce potrà liberamente circolare all’interno
del territorio doganale della UE.
Il vincolo delle merci al regime dell’esportazione è, invece, obbligatorio nei
casi in cui le merci dell’UE debbano lasciare il territorio doganale dell’Unione.
L’esportazione comporta l’applicazione delle formalità, previste all’atto
dell’uscita, comprese misure di politica commerciale e, all’occorrenza, dei dazi
all’esportazione. L’esportatore deve presentare le merci, la relativa dichiarazione di
esportazione e, ove richieste, specifi che autorizzazioni o licenze, all’uffi cio dogana-
le di “esportazione”.
D1 SCELTA DI UN REGIME DOGANALE
Il dichiarante può scegliere liberamente il regime doganale al quale vincolare
le merci, ovvero alle condizioni stabilite per quel regime, indipendentemente dalla
loro natura o quantità, o dal loro Paese di origine, provenienza o destinazione: è un
atto del dichiarante, privo di condizionamenti.
D1.1 Documenti di accompagnamento
I documenti di accompagnamento richiesti per l’applicazione delle disposizio-
ni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci devono
essere in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali nel mo-
mento in cui viene presentata la dichiarazione in dogana (357).
Sono forniti alle autorità doganali se la normativa dell’Unione lo richiede o se
sono necessari per i controlli doganali.
(357) A tal riguardo la Circolare n. 8/2016 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli evidenzia la rile-
vanza della previsione, precisando che “dal 1° maggio 2016 non ne è più richiesta l’obbligatoria
allegazione alla dichiarazione doganale, essendo suffi ciente che tali atti siano in possesso del
dichiarante e a disposizione dell’autorità doganale nel momento in cui viene presentata la dichia-
razione in dogana. (...) Questa facilitazione assume particolare rilevanza per gli operatori econo-
mici nazionali, tenuto conto dell’elevato sviluppo del sistema informatico di questa Agenzia che
consente da tempo, in modalità totalmente digitalizzata, la presentazione e gestione delle dichia-
razioni doganali”.
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