Page 18 - Diritto doganale nel trasporto merci
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C         Classificazione, origine e valore delle merci




              d) le misure tariff arie preferenziali contenute in accordi che l’Unione ha concluso
                con alcuni Paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con
                gruppi di tali Paesi o territori;
              e) le misure tariff arie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione nei confronti
                di taluni Paesi o territori non faceti parte del suo territorio doganale o di gruppi di
                tali Paesi o territori;
              f)  le misure autonome che prevedono la riduzione o l’esenzione per i dazi su talune
                merci;
              g) il trattamento tariff ario favorevole specifi cato per talune merci, a causa della loro
                natura o del loro uso fi nale;
              h) le altre misure tariff arie previste dalle normative agricole, commerciali o da altre
                normative dell’Unione.
                    Nell’ambito della politica agricola comune (PAC) vanno ricordate le “restri-
              zioni all’esportazione”, benefi ci concessi agli esportatori di prodotti agricoli diretti a
              compensare le diff erenze tra i costi di produzione e i prezzi di talune merci prodotte
              nell’Unione europea destinate a essere esportate verso Paesi terzi e i costi o prezzi
              vigenti sul mercato mondiale. Questo sistema di sovvenzioni ha lo scopo di soste-
              nere l’esportazione rendendola più competitiva sul mercato, soprattutto in presenza
              di fenomeni distorsivi, ma anche di riequilibrare i prezzi dei prodotti unionali con
              quelli presenti sul mercato mondiale.

              C2    CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI
                    Esistono numerose categorie e sottocategorie di prodotti introdotti nel territo-
              rio dell’Unione.
                    Al fi ne di velocizzare gli scambi e ottimizzare la raccolta e lo scambio di dati
              statistici attinenti al commercio estero, con riferimento a ogni tipo di merce viene
              attribuito un codice numerico attraverso il quale un determinato bene è ascritto a
              una determinata categoria merceologica.

              C2.1 Sistema armonizzato
                    Per fornire uniformità alle regole classifi catorie vigenti nei vari Paesi è stato
              adottato un  Sistema Armonizzato (HS, Harmonized System) che contiene una
              nomenclatura internazionale comune per i vari Paesi del mondo (283).
                    Il sistema armonizzato è soggetto a periodico aggiornamento della nomen-
              clatura: il Comitato per il sistema armonizzato (HSC - Harmonized System Commit-
              tee), composto dai rappresentanti dei Paesi partecipanti all’Organizzazione mon-
              diale delle dogane, provvede ad adeguare le nomenclature e la classifi cazione.
                    Le sentenze della Corte di Giustizia, insieme alla nomenclatura, costituiscono
              fonte primaria di classifi cazione, fornendo criteri che possano consentire ai giudici
              nazionali di assegnare la corretta collocazione dei prodotti nel sistema armonizzato.

              C2.2 Nomenclatura combinata
                    Per meglio soddisfare le esigenze di classifi cazione dei Paesi membri, il si-


              stema armonizzato è stato affiancato dalla nomenclatura combinata (NC) (284)

                (283)  Elaborata dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO) che ha codifi cato le merci scam-
                   biate, la International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System
                   è stata conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e ratifi cata dalla Comunità Europea con decisione
                   del 4 aprile 1987.
                (284)  Istituita per la prima volta dal regolamento (CEE) n. 2658/87.


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