Page 18 - Diritto doganale nel trasporto merci
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C Classificazione, origine e valore delle merci
d) le misure tariff arie preferenziali contenute in accordi che l’Unione ha concluso
con alcuni Paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con
gruppi di tali Paesi o territori;
e) le misure tariff arie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione nei confronti
di taluni Paesi o territori non faceti parte del suo territorio doganale o di gruppi di
tali Paesi o territori;
f) le misure autonome che prevedono la riduzione o l’esenzione per i dazi su talune
merci;
g) il trattamento tariff ario favorevole specifi cato per talune merci, a causa della loro
natura o del loro uso fi nale;
h) le altre misure tariff arie previste dalle normative agricole, commerciali o da altre
normative dell’Unione.
Nell’ambito della politica agricola comune (PAC) vanno ricordate le “restri-
zioni all’esportazione”, benefi ci concessi agli esportatori di prodotti agricoli diretti a
compensare le diff erenze tra i costi di produzione e i prezzi di talune merci prodotte
nell’Unione europea destinate a essere esportate verso Paesi terzi e i costi o prezzi
vigenti sul mercato mondiale. Questo sistema di sovvenzioni ha lo scopo di soste-
nere l’esportazione rendendola più competitiva sul mercato, soprattutto in presenza
di fenomeni distorsivi, ma anche di riequilibrare i prezzi dei prodotti unionali con
quelli presenti sul mercato mondiale.
C2 CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI
Esistono numerose categorie e sottocategorie di prodotti introdotti nel territo-
rio dell’Unione.
Al fi ne di velocizzare gli scambi e ottimizzare la raccolta e lo scambio di dati
statistici attinenti al commercio estero, con riferimento a ogni tipo di merce viene
attribuito un codice numerico attraverso il quale un determinato bene è ascritto a
una determinata categoria merceologica.
C2.1 Sistema armonizzato
Per fornire uniformità alle regole classifi catorie vigenti nei vari Paesi è stato
adottato un Sistema Armonizzato (HS, Harmonized System) che contiene una
nomenclatura internazionale comune per i vari Paesi del mondo (283).
Il sistema armonizzato è soggetto a periodico aggiornamento della nomen-
clatura: il Comitato per il sistema armonizzato (HSC - Harmonized System Commit-
tee), composto dai rappresentanti dei Paesi partecipanti all’Organizzazione mon-
diale delle dogane, provvede ad adeguare le nomenclature e la classifi cazione.
Le sentenze della Corte di Giustizia, insieme alla nomenclatura, costituiscono
fonte primaria di classifi cazione, fornendo criteri che possano consentire ai giudici
nazionali di assegnare la corretta collocazione dei prodotti nel sistema armonizzato.
C2.2 Nomenclatura combinata
Per meglio soddisfare le esigenze di classifi cazione dei Paesi membri, il si-
stema armonizzato è stato affiancato dalla nomenclatura combinata (NC) (284)
(283) Elaborata dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO) che ha codifi cato le merci scam-
biate, la International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System
è stata conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e ratifi cata dalla Comunità Europea con decisione
del 4 aprile 1987.
(284) Istituita per la prima volta dal regolamento (CEE) n. 2658/87.
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