Page 13 - Diritto doganale nel trasporto merci
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B CONTROLLI DOGANALI
Le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione sono soggette, dal mo-
mento della loro introduzione, a vigilanza e possono subire controlli doganali: le
autorità doganali possono eff ettuare qualsiasi controllo che ritengono necessario.
La vigilanza doganale è defi nita (165) come quell’insieme di provvedimen-
tiadottati dalle autorità doganali volti a garantire l’osservanza della normativa do-
ganale e di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti. È
considerata sottrazione al controllo doganale qualsiasi azione od omissione che
abbia come risultato quello d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità
doganale competente di accedere a una merce sotto vigilanza doganale, impeden-
done i controlli previsti (166).
Le merci, inoltre, possono essere soggette a divieti e restrizioni giustifi cati,
tra l’altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela
della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali,
tutela dell’ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico na-
zionale, e tutela della proprietà industriale o commerciale sulle merci che violano
taluni diritti di proprietà intellettuale, nonché all’applicazione di misure di conserva-
zione e gestione delle risorse ittiche e di misure di politica commerciale.
Le merci restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo necessario a
determinare la loro posizione doganale e non possono essere rimosse senza l’au-
torizzazione delle autorità doganali.
In particolare, i controlli doganali sono atti specifi ci espletati dall’autorità do-
ganale al fi ne di garantire la conformità con la normativa doganale e con le altre
norme che disciplinano l’entrata, l’uscita, il transito, la circolazione, il deposito e
l’uso fi nale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell’Unione e i Paesi
o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel
territorio doganale dell’Unione delle merci non unionali e delle merci in regime di
uso fi nale (167).
Tali controlli doganali possono consistere, in maniera non esaustiva, nella
visita delle merci nel prelievo di campioni, nella verifi ca dell’accuratezza e della
completezza delle informazioni fornite in dichiarazioni o notifi che e dell’esistenza,
dell’autenticità, dell’accuratezza e della validità di documenti, nell’esame della con-
tabilità degli operatori economici e di altre scritture, nel controllo dei mezzi di tra-
sporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con
sé o su di sé e nello svolgimento di indagini uffi ciali e altri atti simili.
Tra l’altro, negli ultimi anni, il completamento del mercato interno, la riduzione
degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali, nonché l’accresciuta
necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne dell’Unione hanno note-
volmente trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida
nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione
del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei Paesi e delle
società.
In base al momento di eff ettuazione del controllo, si possono distinguere:
• controlli all’atto dello sdoganamento, che vengono eff ettuati alla presentazio-
ne in dogana delle merci e della dichiarazione;
• controlli a posteriori, successivi allo sdoganamento.
(165) Tale defi nizione è contenuta nell’art. 5, n. 27 del codice doganale.
(166) V. Corte di giustizia 4.3.2020, n. C-655/18.
(167) Tale defi nizione si rinviene nell’art. 5, n. 3 CDU.
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