Page 13 - Diritto doganale nel trasporto merci
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               B     CONTROLLI DOGANALI

                     Le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione sono soggette, dal mo-
               mento della loro introduzione, a vigilanza e possono subire controlli doganali: le
               autorità doganali possono eff ettuare qualsiasi controllo che ritengono necessario.
                     La vigilanza doganale è defi nita  (165) come quell’insieme di provvedimen-
               tiadottati dalle autorità doganali volti a garantire l’osservanza della normativa do-
               ganale e di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti. È
               considerata sottrazione al controllo doganale qualsiasi azione od omissione che
               abbia come risultato quello d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità
               doganale competente di accedere a una merce sotto vigilanza doganale, impeden-
               done i controlli previsti (166).
                     Le merci, inoltre, possono essere soggette a divieti e restrizioni giustifi cati,
               tra l’altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela
               della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali,
               tutela dell’ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico na-
               zionale, e tutela della proprietà industriale o commerciale sulle merci che violano
               taluni diritti di proprietà intellettuale, nonché all’applicazione di misure di conserva-
               zione e gestione delle risorse ittiche e di misure di politica commerciale.
                     Le merci restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo necessario a
               determinare la loro posizione doganale e non possono essere rimosse senza l’au-
               torizzazione delle autorità doganali.
                     In particolare, i controlli doganali sono atti specifi ci espletati dall’autorità do-
               ganale al fi ne di garantire la conformità con la normativa doganale e con le altre
               norme che disciplinano l’entrata, l’uscita, il transito, la circolazione, il deposito e
               l’uso fi nale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell’Unione e i Paesi
               o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel
               territorio doganale dell’Unione delle merci non unionali e delle merci in regime di
               uso fi nale (167).
                     Tali controlli doganali possono consistere, in maniera non esaustiva, nella
               visita delle merci nel prelievo di campioni, nella verifi ca dell’accuratezza e della
               completezza delle informazioni fornite in dichiarazioni o notifi che e dell’esistenza,
               dell’autenticità, dell’accuratezza e della validità di documenti, nell’esame della con-
               tabilità degli operatori economici e di altre scritture, nel controllo dei mezzi di tra-
               sporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con

               sé o su di sé e nello svolgimento di indagini uffi ciali e altri atti simili.
                     Tra l’altro, negli ultimi anni, il completamento del mercato interno, la riduzione
               degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali, nonché l’accresciuta
               necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne dell’Unione hanno note-
               volmente trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida
               nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione
               del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei Paesi e delle
               società.
                     In base al momento di eff ettuazione del controllo, si possono distinguere:
               •  controlli all’atto dello sdoganamento, che vengono eff ettuati alla presentazio-
                 ne in dogana delle merci e della dichiarazione;
               •  controlli a posteriori, successivi allo sdoganamento.

                 (165) Tale defi nizione è contenuta nell’art. 5, n. 27 del codice doganale.
                 (166)  V. Corte di giustizia 4.3.2020, n. C-655/18.
                 (167) Tale defi nizione si rinviene nell’art. 5, n. 3 CDU.


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