Page 10 - Diritto doganale nel trasporto merci
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A         Diritto doganale UE e dichiarazione doganale




              adotta, mediante atti di esecuzione, il programma di lavoro (8), anche relativamente
              allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici (9).
                    Il Codice doganale dell’Unione rappresenta, pertanto, la massima espressio-
              ne del diritto doganale europeo, ancorché poi la fase attuativa/procedurale rimanga
              di competenza della legislazione degli Stati membri (10). Il nuovo Codice è rivolto a
              stabilire norme e procedure di carattere generale applicabili alle merci in uscita dal
              territorio doganale dell’Unione e a quelle in entrata nel territorio doganale dell’U-
              nione. Il Codice, infatti, si applica in modo uniforme all’intero territorio doganale
              dell’Unione (11).

              A1    DAZI DOGANALI
                    Si defi niscono dazi doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuo-
              tere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.
                    Sono annoverabili tra i dazi doganali i diritti di confi ne nei dazi di importa-
              zione e nei dazi di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o
              all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di appli-
              cazione e, per ciò che concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le
              sovrimposte di confi ne e ogni altra imposta di consumo a favore dello Stato (12).
                    Il dazio rappresenta il quantum che l’operatore commerciale è tenuto a corri-
              spondere in relazione all’importazione delle merci ed è riscosso alle frontiere dell’U-
              nione. Il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria è particolarmente
              raff orzato nell’ambito dell’ordinamento doganale dove i dazi, quali fonti dirette di
              fi nanziamento obbligatorio del bilancio europeo da parte degli Stati membri, non
              possono rappresentare oggetto di rinuncia o transazione.
                    Tra i diritti di confi ne, in passato, si era ritenuto rientrasse anche l’IVA assolta
              sulle importazioni, la cui riscossione è riconosciuta in capo all’uffi  cio doganale. Tale
              competenza, però, è prospettabile solo in determinate ipotesi, per economia proce-

                (8)  Di cui all’art. 280, regolamento (UE) n. 952/2013.
                (9)  L’art. 2 CDU ha conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifi chino le
                   disposizioni della normativa doganale e le relative semplifi cazioni; tali atti delegati sono:
                   a) il regolamento delegato (UE) n. 2446 del 28.7.2015 (RD), che integra il CDU in relazione alle
                     modalità che ne specifi cano alcune disposizioni;
                   b) il regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24.11.2015 (RE), recante modalità di applicazio-
                     ne di talune disposizioni del CDU;
                   c) il regolamento delegato transitorio (UE) n. 341 del 17.12.2015 (di seguito RDT), che integra il
                     CDU per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni nei casi in cui i per-
                     tinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifi ca il RD.
                   Il contesto giuridico di riferimento è integrato dalla decisione di esecuzione della Commissione
                   (UE) n. 578 dell’11.4.2016 (DEC), che stabilisce il programma di lavoro a norma dell’art. 280, par.
                   1, CDU, relativo allo sviluppo ed all’utilizzazione dei sistemi elettronici per lo scambio di informa-
                   zioni tra le autorità doganali e con la Commissione e per l’archiviazione di tali informazioni. In
                   particolare, il programma di lavoro contiene un elenco dei sistemi elettronici elaborati e sviluppati
                   dagli Stati membri (“i sistemi nazionali”) o da questi in collaborazione con la Commissione (“i si-

                   stemi transeuropei”), affi nché il codice diventi pienamente applicabile, e ne identifi ca la relativa
                   base giuridica, le principali tappe e le eventuali date per avviare le operazioni.
               (10)  Nell’ordinamento interno resta riservato uno spazio operativo in cui si colloca, ove compatibile, il
                   Testo Unico doganale (TULD) di cui al d.P.R. n. 43/1973, così come le procedure di accertamen-
                   to, controllo e revisione riordinate dal DLG n. 374/1990.
               (11)  L’art. 1 del Codice doganale, ai commi 2 e 3, precisa che, in forza di normative specifi che o di
                   convenzioni internazionali, talune disposizioni possono applicarsi anche al di fuori del territorio
                   doganale dell’Unione ovvero tra scambi di merci unionali che interessano parti del territorio dove
                   si applicano le direttive 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (IVA) e 2008/118/CE del 16 dicem-
                   bre 2008 (accise) e parti dove non si applicano o tra scambi riguardanti parti del territorio dove le
                   suddette direttive non si applicano.
               (12)  Ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 43/72 (TULD).


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