Page 9 - Diritto doganale nel trasporto merci
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A DIRITTO DOGANALE UE E DICHIARAZIONE DOGANALE
In data 9 ottobre 2013, a Strasburgo, è stato adottato, dal Parlamento euro-
peo e dal Consiglio, il Codice Doganale dell’Unione (CDU) (1).
Il nuovo Codice è frutto del lavoro che si è svolto presso il Consiglio e del
confronto con le altre due istituzioni europee (Commissione europea e Parlamento
europeo), durante la Presidenza cipriota e durante la Presidenza irlandese.
Il Codice Doganale dell’Unione sostituisce il Codice doganale aggiornato
(2)che era entrato in vigore, senza tuttavia abrogare, il Codice doganale comunita-
rio (3). Viene pertanto superata la disciplina frammentaria e stratifi cata del Codice
doganale comunitario con un sistema di carattere generale e un impianto normativo
razionalizzato.
Il nuovo codice (cd. “Union Customs Code”), è stato presentato (4) dalla Com-
missione al Parlamento europeo e al Consiglio, con i seguenti obiettivi principali:
• allineare la normativa di base alle nuove disposizioni del Trattato di Lisbona;
• concedere più tempo alle autorità doganali e agli operatori per l’adeguamento
alle nuove procedure previste dal codice doganale aggiornato;
• adeguare alcune norme di quest’ultimo che, durante i lavori sulle disposizioni di
applicazione, si erano rivelate non in linea con i cambiamenti intervenuti nella
legislazione doganale o di diffi cile attuazione.
In particolare, il codice doganale dell’Unione introduce, tra l’altro, misure ne-
cessarie per completare il passaggio a un ambiente informatizzato e privo di sup-
porto cartaceo (“paperless”) e disposizioni che raff orzano una rapida concessione
delle agevolazioni a favore degli operatori economici affi dabili (“Authorized Econo-
mic Operators”).
Lo spirito che impronta il nuovo Codice Doganale dell’Unione è quello di faci-
litare ulteriormente i traffi ci leciti e di ridurre gli ostacoli al commercio tra l’Unione e il
resto del mondo mediante l’adozione di regimi e procedure doganali semplici, rapidi
e uniformi. In tale scenario, l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione per la creazione di un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il
commercio è un elemento essenziale per assicurare i predetti fi ni.
L’applicazione completa del codice doganale dell’Unione è stata prevista (5) a
partire il 1° maggio 2016 (6). Il periodo di tempo intercorrente tra il 2013 e il 2016 si
è reso necessario in quanto l’effi cacia operativa del Codice ha richiesto l’adozione,
da parte della Commissione, di un insieme di strumenti collaterali (atti delegati e atti
di esecuzione) (7). Tutti i testi di attuazione hanno poi subito, nel tempo, periodici
aggiornamenti e continuano a essere modifi cati e/o integrati. È la Commissione che
(1) V. regolamento (UE) n. 952/2013.
(2) V. regolamento (CE) n. 450/2008. La sua completa attuazione era stata rimandata, dall’art. 188
par. 2, al momento dell’adozione delle disposizioni di applicazione.
(3) V. regolamento (CEE) n. 2913/1992.
(4) Sotto forma di rifusione del regolamento (CE) n. 450/2008.
(5) Ai sensi dell’art. 288, par. 2, regolamento (UE) n. 952/2013.
(6) Con contestuale abrogazione del regolamento (CEE) n. 3925/91, relativo all’eliminazione dei controlli
sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari, regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce il codice do-
ganale comunitario (CDC), e del regolamento (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certifi cati di
origine EUR e alla qualifi ca di esportatore autorizzato. Anche il regolamento (CEE) n. 2454/1993, re-
cante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (DAC) è formalmente abrogato
dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione del 1° aprile 2016.
(7) Si segnalano, al riguardo, il Reg. delegato UE n. 2446/2015 del 28 luglio 2015 (RD), il Reg. di
esecuzione UE n. 2447/2015 del 24 novembre 2015(RE), il Reg. delegato UE n. 341/2016 del 17
dicembre 2015 (RDT) e la Decisione di esecuzione della Commissione n. 578 dell’11 aprile 2016
(DEC).
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