Page 9 - Diritto doganale nel trasporto merci
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               A     DIRITTO DOGANALE UE E DICHIARAZIONE DOGANALE

                     In data 9 ottobre 2013, a Strasburgo, è stato adottato, dal Parlamento euro-
               peo e dal Consiglio, il Codice Doganale dell’Unione (CDU) (1).
                     Il nuovo Codice è frutto del lavoro che si è svolto presso il Consiglio e del
               confronto con le altre due istituzioni europee (Commissione europea e Parlamento
               europeo), durante la Presidenza cipriota e durante la Presidenza irlandese.
                     Il Codice Doganale dell’Unione sostituisce il Codice doganale aggiornato
               (2)che era entrato in vigore, senza tuttavia abrogare, il Codice doganale comunita-
               rio (3). Viene pertanto superata la disciplina frammentaria e stratifi cata del Codice
               doganale comunitario con un sistema di carattere generale e un impianto normativo
               razionalizzato.
                     Il nuovo codice (cd. “Union Customs Code”), è stato presentato (4) dalla Com-
               missione al Parlamento europeo e al Consiglio, con i seguenti obiettivi principali:
               •  allineare la normativa di base alle nuove disposizioni del Trattato di Lisbona;
               •  concedere più tempo alle autorità doganali e agli operatori per l’adeguamento
                 alle nuove procedure previste dal codice doganale aggiornato;
               •  adeguare alcune norme di quest’ultimo che, durante i lavori sulle disposizioni di
                 applicazione, si erano rivelate non in linea con i cambiamenti intervenuti nella
                 legislazione doganale o di diffi  cile attuazione.
                     In particolare, il codice doganale dell’Unione introduce, tra l’altro, misure ne-
               cessarie per completare il passaggio a un ambiente informatizzato e privo di sup-
               porto cartaceo (“paperless”) e disposizioni che raff orzano una rapida concessione
               delle agevolazioni a favore degli operatori economici affi  dabili (“Authorized Econo-
               mic Operators”).
                     Lo spirito che impronta il nuovo Codice Doganale dell’Unione è quello di faci-

               litare ulteriormente i traffi ci leciti e di ridurre gli ostacoli al commercio tra l’Unione e il
               resto del mondo mediante l’adozione di regimi e procedure doganali semplici, rapidi
               e uniformi. In tale scenario, l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comuni-
               cazione per la creazione di un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il
               commercio è un elemento essenziale per assicurare i predetti fi ni.
                     L’applicazione completa del codice doganale dell’Unione è stata prevista (5) a
               partire il 1° maggio 2016 (6). Il periodo di tempo intercorrente tra il 2013 e il 2016 si
               è reso necessario in quanto l’effi cacia operativa del Codice ha richiesto l’adozione,

               da parte della Commissione, di un insieme di strumenti collaterali (atti delegati e atti
               di esecuzione) (7). Tutti i testi di attuazione hanno poi subito, nel tempo, periodici
               aggiornamenti e continuano a essere modifi cati e/o integrati. È la Commissione che
                 (1)  V. regolamento (UE) n. 952/2013.
                 (2)  V. regolamento (CE) n. 450/2008. La sua completa attuazione era stata rimandata, dall’art. 188
                    par. 2, al momento dell’adozione delle disposizioni di applicazione.
                 (3)  V. regolamento (CEE) n. 2913/1992.
                 (4)  Sotto forma di rifusione del regolamento (CE) n. 450/2008.
                 (5)  Ai sensi dell’art. 288, par. 2, regolamento (UE) n. 952/2013.
                 (6)  Con contestuale abrogazione del regolamento (CEE) n. 3925/91, relativo all’eliminazione dei controlli
                    sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari, regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce il codice do-
                    ganale comunitario (CDC), e del regolamento (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certifi cati di
                    origine EUR e alla qualifi ca di esportatore autorizzato. Anche il regolamento (CEE) n. 2454/1993, re-
                    cante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (DAC) è formalmente abrogato
                    dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione del 1° aprile 2016.
                 (7)  Si segnalano, al riguardo, il Reg. delegato UE n. 2446/2015 del 28 luglio 2015 (RD), il Reg. di
                    esecuzione UE n. 2447/2015 del 24 novembre 2015(RE), il Reg. delegato UE n. 341/2016 del 17
                    dicembre 2015 (RDT) e la Decisione di esecuzione della Commissione n. 578 dell’11 aprile 2016
                    (DEC).


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