Page 14 - Diritto doganale nel trasporto merci
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B Controlli doganali
In base alla tipologia e all’oggetto del controllo, inoltre, si possono distinguere
controlli di natura:
• tributaria/doganale, che hanno come fi nalità il corretto assolvimento dei diritti
a seguito dell’introduzione della merce nel territorio doganale e dell’accettazione
della dichiarazione;
• extra-tributaria, che hanno come fi nalità la verifi ca del rispetto di altre normative
(ad esempio, la sicurezza dei prodotti, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale
ecc.).
La vigilanza doganale cessa nel momento in cui venga determinata la posi-
zione doganale delle merci.
B1 ENTRATA DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE DELL’UNIONE
La notifi ca di arrivo costituisce l’atto mediante il quale viene portato a cono-
scenza dell’autorità doganale dello Stato membro d’ingresso la circostanza dell’arri-
vo delle merci nel territorio doganale. Si tratta di una formalità prescritta in relazione
all’attivazione di misure di controllo e prevenzione. È l’operatore di una nave ma-
rittima o di un aeromobile che entra nel territorio doganale dell’Unione che notifi ca
l’arrivo all’uffi cio doganale di prima entrata al momento dell’arrivo del mezzo di tra-
sporto.
L’ufficio doganale di prima entrata si identifi ca nell’uffi cio doganale compe-
tente per la vigilanza doganale nel luogo in cui il mezzo di trasporto che trasporta le
merci arriva nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da un territorio situato
al di fuori di esso.
Il prescritto adempimento è dovuto al momento dell’arrivo dei mezzi di tra-
sporto.
B2 TRASPORTO FINO AL LUOGO APPROPRIATO
Qualsiasi persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci
dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione diventa
responsabile dell’assolvimento degli obblighi doganali.
La persona che introduce le merci nel territorio doganale dell’Unione le tra-
sporta, senza indugio, seguendo la via indicata dalle autorità doganali e conforme-
mente allo loro eventuali istruzioni, all’uffi cio doganale designato dalle autorità do-
ganali. Ciò non si applica ai mezzi di trasporto e alle merci in essi trasportate che si
limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale
dell’Unione senza fare scalo all’interno di tale territorio.
L’espressione luogo appropriato viene utilizzata per indicare una serie di
luoghi diff erentemente caratterizzati, ma unifi cati nella fi nalità di assicurare l’eff etti-
vità della vigilanza doganale sulle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unio-
ne. Si tratta di una nozione generale che include una serie di luoghi che debbono
costituire la destinazione delle merci introdotte.
L’obbligo di trasporto sino a luogo appropriato può risultare inesigibile per cir-
costanze oggettive riconducibili alle ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore.
B3 PRESENTAZIONE DELLE MERCI IN DOGANA
Le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione sono presentate in do-
gana immediatamente al loro arrivo all’uffi cio doganale designato o in altro luogo
approvato dalle autorità doganali dalla persona che ha introdotto le merci nel terri-
torio doganale, oppure dalla persona in nome e per conto della quale agisce la per-
sona che ha introdotto le merci in detto territorio, oppure la persona che ha assunto
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