Page 17 - Diritto doganale nel trasporto merci
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C CLASSIFICAZIONE, ORIGINE E VALORE DELLE MERCI
Gli elementi dell’accertamento doganale sono:
• la qualità, intesa quale classifi cazione tariff aria delle merci (codice NC);
• la quantità (peso/massa delle merci);
• il valore in dogana delle merci;
• l’origine doganale delle merci.
I documenti che contengono gli elementi base dell’accertamento doganale
sono:
• per quanto concerne la qualità, la descrizione della merce (o codice NC se indi-
cato) sui documenti commerciali (fattura), di trasporto (es. lettera di vettura aerea
AWB) o mod. CN22 / CN23 (per invii postali);
• per ciò che concerne la quantità, il peso lordo e netto registrato all’invio della
spedizione e presente su documenti di trasporto, distinte di carico/packing list,
documenti commerciali;
• per ciò che concerne il valore, ciò che rileva dalla fattura commerciale, dalla di-
chiarazione dello speditore, dal formulario DV1;
• riguardo l’origine, ciò che è dichiarato dallo speditore o dal documento di traspor-
to o da altri documenti specifi ci, ad esempio il certifi cato d’origine, la dichiarazio-
ne su fattura riscontrabile anche dalle etichette sul prodotto.
C1 TARIFFA DOGANALE COMUNE
L’unione doganale è una componente fondamentale dell’Unione europea che
ha eliminato dazi o barriere agli scambi tra i suoi membri che, a diff erenza dell’area
di libero scambio, impongono una tariff a esterna comune a tutte le merci che entra-
no nel territorio unionale.
Le autorità doganali di tutti i pasi membri collaborano come se fossero un’u-
nica entità, applicando le stesse tariff e alle merci importate, nel loro territorio, dai
Paesi terzi.
I dazi all’importazione e all’esportazione dovuti nel quadro degli scambi di mer-
ci con Paesi terzi sono basati sulla tariff a doganale comune a tutti gli Stati membri.
La tariff a doganale comune comprende tutti gli elementi seguenti:
a) la nomenclatura combinata delle merci (282);
b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura
combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa e che sia istituita da dispo-
sizioni dell’Unione specifi che per l’applicazione delle misure tariff arie nel quadro
degli scambi di merci;
c) i dazi convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla
nomenclatura combinata.
Sono convenzionali i dazi applicabili alle merci importate originarie dei Paesi che
sono parti contraenti del GATT (General Agreement on Tariff s and Trade) o con i
quali l’Unione europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazio-
ne più favorita in materia tariff aria.
Sono autonomi i dazi stabiliti dalle istituzioni europee con decisone autonoma e
riportati nelle note a piè di pagina della tariff a doganale comune. Le aliquote dei
dazi autonomi sono applicabili solo se sono inferiori alle aliquote dei dazi conven-
zionali salvo che si tratti di dazi autonomi speciali per le merci originarie di alcuni
Paesi, o i dazi doganali preferenziali stabiliti da appositi accordi commerciali che
trovano in ogni caso applicazione ove previsti;
(282) Di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87.
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