Page 17 - Diritto doganale nel trasporto merci
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               C     CLASSIFICAZIONE, ORIGINE E VALORE DELLE MERCI

                     Gli elementi dell’accertamento doganale sono:
               •  la qualità, intesa quale classifi cazione tariff aria delle merci (codice NC);
               •  la quantità (peso/massa delle merci);
               •  il valore in dogana delle merci;
               •  l’origine doganale delle merci.
                     I documenti che contengono gli elementi base dell’accertamento doganale
               sono:
               •  per quanto concerne la qualità, la descrizione della merce (o codice NC se indi-
                 cato) sui documenti commerciali (fattura), di trasporto (es. lettera di vettura aerea
                 AWB) o mod. CN22 / CN23 (per invii postali);
               •  per ciò che concerne la quantità, il peso lordo e netto registrato all’invio della
                 spedizione e presente su documenti di trasporto, distinte di carico/packing list,
                 documenti commerciali;
               •  per ciò che concerne il valore, ciò che rileva dalla fattura commerciale, dalla di-
                 chiarazione dello speditore, dal formulario DV1;
               •  riguardo l’origine, ciò che è dichiarato dallo speditore o dal documento di traspor-
                 to o da altri documenti specifi ci, ad esempio il certifi cato d’origine, la dichiarazio-
                 ne su fattura riscontrabile anche dalle etichette sul prodotto.

               C1    TARIFFA DOGANALE COMUNE
                     L’unione doganale è una componente fondamentale dell’Unione europea che
               ha eliminato dazi o barriere agli scambi tra i suoi membri che, a diff erenza dell’area
               di libero scambio, impongono una tariff a esterna comune a tutte le merci che entra-
               no nel territorio unionale.
                     Le autorità doganali di tutti i pasi membri collaborano come se fossero un’u-
               nica entità, applicando le stesse tariff e alle merci importate, nel loro territorio, dai
               Paesi terzi.
                     I dazi all’importazione e all’esportazione dovuti nel quadro degli scambi di mer-
               ci con Paesi terzi sono basati sulla tariff a doganale comune a tutti gli Stati membri.
                     La tariff a doganale comune comprende tutti gli elementi seguenti:
               a) la nomenclatura combinata delle merci (282);
               b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura
                 combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa e che sia istituita da dispo-
                 sizioni dell’Unione specifi che per l’applicazione delle misure tariff arie nel quadro
                 degli scambi di merci;
               c) i dazi convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla
                 nomenclatura combinata.
                 Sono convenzionali i dazi applicabili alle merci importate originarie dei Paesi che
                 sono parti contraenti del GATT (General Agreement on Tariff s and Trade) o con i
                 quali l’Unione europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazio-
                 ne più favorita in materia tariff aria.
                 Sono autonomi i dazi stabiliti dalle istituzioni europee con decisone autonoma e
                 riportati nelle note a piè di pagina della tariff a doganale comune. Le aliquote dei
                 dazi autonomi sono applicabili solo se sono inferiori alle aliquote dei dazi conven-
                 zionali salvo che si tratti di dazi autonomi speciali per le merci originarie di alcuni
                 Paesi, o i dazi doganali preferenziali stabiliti da appositi accordi commerciali che
                 trovano in ogni caso applicazione ove previsti;

                 (282)  Di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87.

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