Page 22 - Diritto doganale nel trasporto merci
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D Immissione in libera pratica ed esportazione defi nitiva
D2 PRESUNZIONE DI POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI UNIONALI
Tutte le merci presenti nel territorio doganale dell’Unione sono considerate
avere la posizione doganale di merci unionali, tranne quando sia espressamente
stabilito che non sono merci unionali.
La presunzione di posizione doganale di merci unionali non si applica alle
seguenti merci (358):
a) merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione che sono sotto vigilanza doga-
nale per determinare la loro posizione doganale;
b) merci in custodia temporanea;
c) merci vincolate a uno dei regimi speciali, ad eccezione del transito interno, del
perfezionamento passivo e dell’uso fi nale;
d) prodotti della pesca marittima catturati da una nave da pesca dell’Unione al di
fuori del territorio doganale dell’Unione;
e) merci ottenute a partire dai prodotti di cui alla lett. d) a bordo di tale nave;
f) prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti o catturati da navi battenti
bandiera di un Paese terzo all’interno del territorio doganale dell’Unione.
D3 PERDITA DELLA POSIZIONE DOGANALE
Le merci unionali diventano non unionali quando:
a) sono fatte uscire dal territorio doganale dell’Unione, sempre che non si applichino
le norme sul transito interno;
b) sono state vincolate al regime di transito esterno, di deposito o di perfezionamen-
to attivo compatibilmente con la normativa doganale (359);
c) sono state vincolate al regime dell’uso fi nale e successivamente vengono abban-
donate allo Stato o vengono distrutte e restano i residui (360);
d) la dichiarazione di immissione in libera pratica è invalidata dopo lo svincolo del-
le merci: in tale ipotesi, la perdita della posizione doganale consegue al venir
meno degli eff etti dell’accettazione della dichiarazione presentata. Su richiesta
del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione in dogana già
accettata quando siano certe che le merci saranno vincolate immediatamente
a un altro regime doganale, o quando siano certe che, in seguito a circostanze
particolari, non è più giustifi cato il vincolo delle merci al regime doganale per il
quale sono state dichiarate (361).
In pratica la posizione doganale di merce unionale si perde con l’acquisizione
della diversa posizione di merce non unionale nel caso in cui le merci escano dal
territorio dell’Unione, a meno che esse non siano vincolate a un regime di transito
(358) In base all’art. 119 RD.
(359) Nel caso di vincolo al regime di transito esterno, esso riguarda la circolazione delle merci non
unionali e sospende le misure a loro normalmente applicabili all’atto dell’importazione. Quanto
al deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche, esso consente a merci non
unionali di essere immagazzinate nel territorio doganale dell’Unione senza essere soggette ai
dazi all’importazione come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore e alle misure di po-
litica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio
doganale dell’Unione. Analogamente, il perfezionamento attivo consente che merci non unionali
possano essere utilizzate nel territorio doganale dell’Unione in una o più operazioni di perfezio-
namento senza essere soggette ai dazi all’importazione, come previsto dalle altre disposizioni
pertinenti in vigore e alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o
l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell’Unione
(360) Nel caso di merci vincolate al regime dell’uso fi nale, che rientra nell’ambito dell’uso particolare,
si consente l’immissione in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa dell’uso
particolare delle merci: il mutamento della posizione doganale consegue all’ipotesi in cui le merci
vengano successivamente abbandonate allo Stato o vengano distrutte, restando i residui.
(361) Ciò ai sensi dell’art. 174 CDU.
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