Page 26 - Diritto doganale nel trasporto merci
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E         Transito, ammissione temporanea e uso fi nale
                    in ambito doganale


                    L’obiettivo è quello di favorire la movimentazione delle merci negli scambi
              internazionali, garantendo la massima sicurezza e vigilanza doganale.
                    Il regime riveste un’importanza notevole per le aziende europee in ragione
              del dinamismo che ne connota l’esercizio e ha, per primo, rappresentato attuazio-
              ne del principio di libertà, anche se costantemente vigilata, nella circolazione delle
              merci.
                    In entrambi i casi, le merci devono essere trasportate in colli o con mezzi di
              trasporto chiusi con sigilli o piombi apposti dall’autorità doganale: la merce, in questo
              modo, non subirà controlli fi no all’arrivo a destinazione, salvo nel caso in cui le auto-
              rità competenti non ravvisino situazioni sospette o documenti/sigilli manomessi.
                    In materia di transito e, in particolare, nella parte riguardante le domande
              per l’uso di sigilli di un modello particolare è stabilito che la presentazione delle
              domande di autorizzazione all’utilizzo di sigilli di modello speciale avvenga presso

              il medesimo uffi cio doganale che ha concesso la qualifi ca di speditore autorizzato,
              ciò in considerazione del fatto che i benefi ciari dell’autorizzazione all’utilizzo dei
              sigilli di tipo speciale sono gli stessi operatori economici ai quali è stata rilasciata la
              procedura semplifi cata dello speditore autorizzato.
                    La funzione del transito è ben evidenziata dalla Commissione europea nel
              manuale di transito, ove si precisa che “il regime del transito è un meccanismo di
              facilitazione doganale del quale possono usufruire gli operatori, a favore delle merci
              che devono attraversare un dato Paese, che non richiede il pagamento degli oneri
              normalmente previsti per l’entrata o l’uscita delle merci dal territorio in questione.
              Questo meccanismo off re un procedimento amministrativo semplice ed economico
              per il trasporto delle merci attraverso i vari territori doganali”.

              E1.1  Transito comunitario esterno
                    Il regime di transito comunitario esterno consente la circolazione, da una
              località all’altra del territorio doganale dell’UE, in sospensione dei dazi doganali
              e della fi scalità nazionale, di merci terze che non abbiano assolto le formalità
              di immissione in libera pratica. Può trattarsi anche di merci comunitarie destinate
              ad essere esportate, o riesportate, fuori dal territorio dell’UE.
                    Il DAU indica la dicitura T1.
                    La circolazione di transito esterno avviene secondo una delle seguenti moda-
              lità:
              •  in base al regime di transito unionale esterno, che abbia cioè luogo da un punto
                all’altro del territorio dell’Unione. Trova applicazione in relazione alla circolazione
                delle merci non unionali ed è rivolto a sospendere i dazi all’importazione, altri
                oneri e misure di politica commerciale fi no a quando le merci raggiungono la loro
                destinazione nell’Unione;
              • conformemente alla convenzione TIR (448), sempre che essa sia iniziata o deb-
                ba concludersi fuori del territorio doganale dell’Unione e si eff ettui da un punto a
                un altro del territorio doganale dell’Unione con attraversamento del territorio in un
                Paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione;
              • conformemente alla convenzione ATA (449);

                (448) TIR (Transports Internationaux Routiers) conclusa il 14 novembre 1975, resa esecutiva in Italia
                   mediante L. n. 706/1982. L’Unione europea ha approvato il regime TIR mediante regolamento n.
                   2112 del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto
                   internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR).
                (449)  La previsione in commento richiama la Convenzione di Bruxelles del 6 dicembre 1961, in forza
                   della quale gli Stati contraenti accettano, in luogo dei documenti doganali nazionali e in luogo del-
                   la garanzia per il pagamento dei diritti d’importazione e delle somme dovute in caso di violazione


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