Page 26 - Diritto doganale nel trasporto merci
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E Transito, ammissione temporanea e uso fi nale
in ambito doganale
L’obiettivo è quello di favorire la movimentazione delle merci negli scambi
internazionali, garantendo la massima sicurezza e vigilanza doganale.
Il regime riveste un’importanza notevole per le aziende europee in ragione
del dinamismo che ne connota l’esercizio e ha, per primo, rappresentato attuazio-
ne del principio di libertà, anche se costantemente vigilata, nella circolazione delle
merci.
In entrambi i casi, le merci devono essere trasportate in colli o con mezzi di
trasporto chiusi con sigilli o piombi apposti dall’autorità doganale: la merce, in questo
modo, non subirà controlli fi no all’arrivo a destinazione, salvo nel caso in cui le auto-
rità competenti non ravvisino situazioni sospette o documenti/sigilli manomessi.
In materia di transito e, in particolare, nella parte riguardante le domande
per l’uso di sigilli di un modello particolare è stabilito che la presentazione delle
domande di autorizzazione all’utilizzo di sigilli di modello speciale avvenga presso
il medesimo uffi cio doganale che ha concesso la qualifi ca di speditore autorizzato,
ciò in considerazione del fatto che i benefi ciari dell’autorizzazione all’utilizzo dei
sigilli di tipo speciale sono gli stessi operatori economici ai quali è stata rilasciata la
procedura semplifi cata dello speditore autorizzato.
La funzione del transito è ben evidenziata dalla Commissione europea nel
manuale di transito, ove si precisa che “il regime del transito è un meccanismo di
facilitazione doganale del quale possono usufruire gli operatori, a favore delle merci
che devono attraversare un dato Paese, che non richiede il pagamento degli oneri
normalmente previsti per l’entrata o l’uscita delle merci dal territorio in questione.
Questo meccanismo off re un procedimento amministrativo semplice ed economico
per il trasporto delle merci attraverso i vari territori doganali”.
E1.1 Transito comunitario esterno
Il regime di transito comunitario esterno consente la circolazione, da una
località all’altra del territorio doganale dell’UE, in sospensione dei dazi doganali
e della fi scalità nazionale, di merci terze che non abbiano assolto le formalità
di immissione in libera pratica. Può trattarsi anche di merci comunitarie destinate
ad essere esportate, o riesportate, fuori dal territorio dell’UE.
Il DAU indica la dicitura T1.
La circolazione di transito esterno avviene secondo una delle seguenti moda-
lità:
• in base al regime di transito unionale esterno, che abbia cioè luogo da un punto
all’altro del territorio dell’Unione. Trova applicazione in relazione alla circolazione
delle merci non unionali ed è rivolto a sospendere i dazi all’importazione, altri
oneri e misure di politica commerciale fi no a quando le merci raggiungono la loro
destinazione nell’Unione;
• conformemente alla convenzione TIR (448), sempre che essa sia iniziata o deb-
ba concludersi fuori del territorio doganale dell’Unione e si eff ettui da un punto a
un altro del territorio doganale dell’Unione con attraversamento del territorio in un
Paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione;
• conformemente alla convenzione ATA (449);
(448) TIR (Transports Internationaux Routiers) conclusa il 14 novembre 1975, resa esecutiva in Italia
mediante L. n. 706/1982. L’Unione europea ha approvato il regime TIR mediante regolamento n.
2112 del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto
internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR).
(449) La previsione in commento richiama la Convenzione di Bruxelles del 6 dicembre 1961, in forza
della quale gli Stati contraenti accettano, in luogo dei documenti doganali nazionali e in luogo del-
la garanzia per il pagamento dei diritti d’importazione e delle somme dovute in caso di violazione
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