Page 29 - Diritto doganale nel trasporto merci
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               F     PERFEZIONAMENTO ATTIVO E PASSIVO IN MATERIA
                     DOGANALE

                     Il regime speciale del perfezionamento comprende sia il perfezionamento
               attivo che il perfezionamento passivo. Tale regime riguarda la circolazione interna-
               zionale delle merci da sottoporre a lavorazioni ed è soggetto ad autorizzazione da
               parte delle autorità doganali (520).
                     Il regime di perfezionamento attivo ha lo scopo di incoraggiare e agevolare
               l’attività delle industrie di esportazione dell’UE, consentendo di importare senza
               pagare alcun dazio o prelievo agricolo, né subire l’eff etto di alcuna misura di politica
               commerciale, le merci destinate ad essere perfezionate nell’UE e quindi riesportate
               al di fuori di essa, sotto forma di prodotti compensatori. Con tale regime economico
               e sospensivo è possibile evitare l’applicazione dei diritti doganali e le misure restrit-
               tive all’importazione di merci destinate a essere riesportate come prodotto fi nito,
               dopo una o più lavorazioni.
                     A seguito dell’entrata in vigore del CDU, il perfezionamento attivo ha assor-
               bito il regime della trasformazione sotto controllo doganale. Tale regime permetteva
               l’importazione di merci extra UE da sottoporre a lavorazione/trasformazione che ne
               modifi cava la specie o lo stato nella UE senza che venissero assoggettate al pa-
               gamento dei dazi all’importazione, che venivano poi applicati sul prodotto derivante
               dalla lavorazione allorquando sarebbero stati immessi in libera pratica. Le autoriz-
               zazioni di trasformazione sotto controllo doganale in essere al 1° maggio 2016 sono
               rimaste valide fi no alla scadenza delle stesse o al massimo fi no al 1° maggio 2019.
               Dopo il 1° maggio 2016 le norme applicabili per l’utilizzo dell’autorizzazione alla
               trasformazione sotto controllo doganale sono quelle del regime di perfezionamento
               attivo contenute nel CDU. Poiché attualmente le norme applicabili sono quelle del
               perfezionamento attivo, si rinvia a quanto stabilito per quest’ultimo.
                     Il perfezionamento passivo è il regime che consente agli operatori econo-
               mici di esportare fuori dal territorio dell’Unione europea, temporaneamente, merci
               dell’UE per sottoporle a operazioni di trasformazione e successivamente di reim-
               portarne i prodotti compensatori, immettendoli in libera pratica, in esonero totale o
               parziale dei dazi all’importazione. Il suo scopo è quello di permettere alle imprese
               UE di inviare semilavorati UE verso Paesi extra UE per servirsi di tecnologie più
               avanzate o per usufruire di condizioni economiche più vantaggiose (ad esempio,
               un costo della manodopera inferiore a quello praticato in Europa) per realizzare i
               prodotti a un costo complessivo più basso e, pertanto, più competitivo.
                     Le operazioni ammesse in regime di perfezionamento attivo o passivo riguar-
               dano:
               •  la lavorazione di merci, il loro montaggio, assemblaggio e/o adattamento ad altre
                 merci,
               •  la trasformazione di merci,
               •  la riparazione di merci compresi il restauro e la messa in ordine,
               •  il riadattamento di merci,
               •  la messa a punto di merci,
               •  l’utilizzo di talune merci che non si ritrovano nei prodotti compensatori, ma che ne
                 permettono o facilitano l’ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzial-
                 mente durante la loro utilizzazione (cd. aiuti alla produzione).
                     Sono defi niti prodotti compensatori i prodotti ottenuti dalle operazioni di cui
               sopra, defi nite di perfezionamento.

                 (520)  Ciò in base all’art. 211, c. 1, lett. a) del CDU.


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