Page 37 - Diritto doganale nel trasporto merci
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REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
                                      952/2013 del 9 ottobre 2013 (1)
                                       (G.U.U.E. n. L 269 del 10.10.2013)


               che istituisce il codice doganale dell’Unione (rifusione).
                                                TITOLO I
                                        DISPOSIZIONI GENERALI

                                                CAPO 1
                Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e defi nizioni

                                                Articolo 1
                                     Oggetto e ambito di applicazione
                     1. Il presente regolamento istituisce il codice doganale dell’Unione ("il co-
               dice") che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle
               merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono.
                     Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali e la normativa dell’U-
               nione vigente in altri settori, il codice si applica in modo uniforme nell’intero territorio
               doganale dell’Unione.
                     2. Alcune disposizioni della normativa doganale possono applicarsi al di fuori
               del territorio doganale dell’Unione nel quadro di normative specifi che o di conven-
               zioni internazionali.
                     3. Talune disposizioni della normativa doganale, incluse le semplifi cazioni ivi
               previste, si applicano agli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale
               dell’Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della diret-
               tiva 2008/118/CE e parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano, o agli
               scambi tra parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano.

                                                Articolo 2
                                            Delega di potere
                     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
               all’articolo 284 che specifi chino le disposizioni della normativa doganale e le relative
               semplifi cazioni per quanto riguarda la dichiarazione in dogana, la prova della posizione
               doganale, l’utilizzo del regime di transito interno unionale, fi ntantoché non incide sulla
               corretta applicazione delle misure fi scali interessate, che si applicano agli scambi di
               merci unionali di cui all’articolo 1, paragrafo 3. Tali atti possono riguardare situazioni
               particolari inerenti agli scambi di merci unionali che interessano solo uno Stato membro.

                                                Articolo 3
                                       Ruolo delle autorità doganali
                     Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli
               scambi internazionali dell’Unione in modo da contribuire al commercio leale e libe-
               ro, all’attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale
               comune e delle altre politiche dell’Unione comuni riguardanti il commercio e alla
               sicurezza dell’intera catena logistica. Le autorità doganali mettono in atto misure
               intese in particolare ai seguenti obiettivi:

                (1)  Modifi cato da ultimo dal Regolamento (UE) 2019/632 del 17.4.2019; le modifi che sono in gras-
                    setto corsivo.

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