Page 38 - Diritto doganale nel trasporto merci
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Appendice normativa
                    Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013


              a) tutelare gli interessi fi nanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri;
              b) tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le
                attività commerciali legittime;
              c) garantire la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell’am-
                biente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità, e
              d) mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l’agevolazione degli
                scambi legittimi.

                                              Articolo 4
                                          Territorio doganale
                    1. Il territorio doganale dell’Unione comprende i seguenti territori, compresi le
              acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:
              -  il territorio del Regno del Belgio,
              -  il territorio della Repubblica di Bulgaria,
              -  il territorio della Repubblica ceca,
              -  il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Gro-
                enlandia,
              -  il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell’isola di Heli-
                goland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubbli-
                ca federale di Germania e la Confederazione elvetica),
              -  il territorio della Repubblica di Estonia,
              -  il territorio dell’Irlanda,
              -  il territorio della Repubblica ellenica,
              -  il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla,
              -  il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d’oltremare
                francesi cui si applicano le disposizioni della parte quarta del TFUE,
              -  il territorio della Repubblica di Croazia;
              -  il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno,
              -  il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell’atto di
                adesione del 2003,
              -  il territorio della Repubblica di Lettonia,
              -  il territorio della Repubblica di Lituania,
              -  il territorio del Granducato del Lussemburgo,
              -  il territorio dell’Ungheria,
              -  il territorio di Malta,
              -  il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
              -  il territorio della Repubblica d’Austria,
              -  il territorio della Repubblica di Polonia,
              -  il territorio della Repubblica portoghese,
              -  il territorio della Romania,
              -  il territorio della Repubblica di Slovenia,
              -  il territorio della Repubblica slovacca,
              -  il territorio della Repubblica di Finlandia,
              -  il territorio del Regno di Svezia, e
              -  il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Nor-
                manne e l’isola di Man.
                    2. I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spa-
              zio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte
              del territorio doganale dell’Unione in base alle convenzioni e ai trattati che sono a
              essi applicabili:
              a) FRANCIA

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