Page 38 - Diritto doganale nel trasporto merci
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Appendice normativa
Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013
a) tutelare gli interessi fi nanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri;
b) tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le
attività commerciali legittime;
c) garantire la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell’am-
biente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità, e
d) mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l’agevolazione degli
scambi legittimi.
Articolo 4
Territorio doganale
1. Il territorio doganale dell’Unione comprende i seguenti territori, compresi le
acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:
- il territorio del Regno del Belgio,
- il territorio della Repubblica di Bulgaria,
- il territorio della Repubblica ceca,
- il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Gro-
enlandia,
- il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell’isola di Heli-
goland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubbli-
ca federale di Germania e la Confederazione elvetica),
- il territorio della Repubblica di Estonia,
- il territorio dell’Irlanda,
- il territorio della Repubblica ellenica,
- il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla,
- il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d’oltremare
francesi cui si applicano le disposizioni della parte quarta del TFUE,
- il territorio della Repubblica di Croazia;
- il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno,
- il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell’atto di
adesione del 2003,
- il territorio della Repubblica di Lettonia,
- il territorio della Repubblica di Lituania,
- il territorio del Granducato del Lussemburgo,
- il territorio dell’Ungheria,
- il territorio di Malta,
- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
- il territorio della Repubblica d’Austria,
- il territorio della Repubblica di Polonia,
- il territorio della Repubblica portoghese,
- il territorio della Romania,
- il territorio della Repubblica di Slovenia,
- il territorio della Repubblica slovacca,
- il territorio della Repubblica di Finlandia,
- il territorio del Regno di Svezia, e
- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Nor-
manne e l’isola di Man.
2. I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spa-
zio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte
del territorio doganale dell’Unione in base alle convenzioni e ai trattati che sono a
essi applicabili:
a) FRANCIA
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