Page 26 - Requisiti psicofisici per la patente
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E                         DURATA E CONFERMA DELLA VALIDITÀ
                                                  DELLA PATENTE DI GUIDA


              Qualora siano superati i tre anni di mancata conferma di validità del-
              la patente il conducente potrà essere successivamente sottoposto
              a revisione della patente (73);
            •  rinnovo della patente per un periodo più limitato rispetto alla na-
              turale scadenza prevista nel CDS. Ciò potrà avvenire tuttavia solo
              da parte della CML (74);
            •  declassamento della patente, per riduzione dei requisiti (psicofi si-
              ci, di età, d’idoneità) necessari per la patente posseduta, ma suffi  -
              cienti per una categoria inferiore (75);
            •  sospensione a tempo indeterminato, in caso di perdita tempora-
              nea dei requisiti (76);

                un medico abilitato anche in qualsiasi altro momento. Per la procedura da seguire per l’e-
                liminazione della prescrizione relativa all’obbligo di lenti, v. circolare DG MCTC 7.5.1997
                n. 45/97.
             (73)  La circolare MCTC 7.4.1971 n. 16/71 prevede che, superati i tre anni di mancata con-
                ferma di validità della patente, si confi gurano i presupposti per l’emissione del provve-
                dimento della revisione della patente. In questi casi, l’UCO del CED segnala il supera-
                mento di tale limite all’UMC competente per residenza del conducente, per l’eventuale
                emissione del provvedimento di revisione della patente.
             (74)  Vi sono casi in cui la commissione medica locale ritiene di dover indicare, ai sensi
                dell’art. 319, c. 4, regolamento CDS, la scadenza entro la quale effettuare il successi-

                vo controllo, riducendo, così, il periodo di validità della patente rispetto a quello previ-
                sto dall’art. 126 CDS. Al fi ne di uniformare la procedura, l’allora MCTC, con circolare
                14.11.1995, prot. n. 9289/4630, aveva disposto che le commissioni mediche locali do-

                vessero inviare, anche nel caso suindicato, all’uffi cio centrale operativo (UCO) le co-
                municazioni redatte secondo l’allegato 2 alla circolare 18.7.1995, prot. n. B 5664/60D3,
                indicando il ridotto periodo di validità della patente, rispetto a quello previsto dall’art.
                126, nel rigo “annotazioni” dell’allegato 2, come, peraltro, già specifi cato al punto 2.2
                della circolare 18.7.1995, prot. n. B 5664/60D3. Con l’avvento della procedura di con-
                ferma in via telematica, l’eventuale riduzione del periodo di validità della patente deve
                essere indicato nell’apposita maschera proposta dal sistema informatico, conforme
                all’allegato 1 al DD 15.11.2013. Ad eccezione dell’accertamento dei requisiti psichici

                e fi sici nei confronti dei soggetti affetti da diabete titolari di patente di categoria A, B,

                BE, effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio
                (v. art. 119, c. 2 bis, CDS), esclusivamente le commissioni mediche locali di cui all’art.
                119, c. 4, CDS sono competenti ad emettere giudizi di idoneità alla guida per periodi di
                validità inferiori a quelli previsti dall’art. 126 e giudizi di inidoneità, sia permanente che
                temporanea. Si evidenzia che in ogni caso di comunicazione della commissione medi-
                co locale in merito ad eventuali riduzioni della validità della patente l’UMC è sempre te-
                nuto al rilascio del duplicato, che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle
                diverse prescrizioni della CML (v. art. 119, c. 5, CDS e circolare MIT 15.4.2011, prot. n.
                12143 - File avviso n. 27/2011).
             (75)  Da patente C a patente B quando, ad es., l’acutezza visiva risulta inferiore a quella pre-
                vista per la categoria C, ma rientra nei limiti prescritti per la patente B.
             (76)  V. art. 129, c. 2, CDS, come modifi cato dalla legge 1.8.2003 n. 214. Qualora l’autori-
                tà sanitaria rilevi che sono venute a mancare le condizioni per la conferma della pa-
                tente comunica l’esito dell’accertamento all’UMC per il provvedimento di sospensione
                a tempo indeterminato. In tal caso la patente resta sospesa fi ntanto che l’interessato
                non produca la certifi cazione della commissione medica locale attestante il recupero
                dei prescritti requisiti psichici e fi sici.
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