Page 25 - Requisiti psicofisici per la patente
P. 25
E
D
E DURATA E CONFERMA DELLA VALIDITÀ
DELLA PATENTE DI GUIDA
di Felice Goff redo • Giandomenico Protospataro
Validità e durata di patenti e CAP è contenuta ora solo nell’art. 126
CDS, a seguito delle modifi che ad esso apportate dal DLG n. 59/2011
(v. § E1).
La patente di guida ha effi cacia limitata nel tempo, indicata sul do-
cumento stesso, che varia in relazione alla categoria (v. § E1) ed all’età
del titolare (v. § E6); alla scadenza, la patente, pur restando valida, non
è più effi cace e non consente più di guidare alcun veicolo a motore (70).
La validità della patente di guida viene confermata dal CED “Moto-
rizzazione” a seguito visita medica presso un sanitario autorizzato:
• CML (commissione medica locale) per le patenti speciali (71) e per
gli altri casi previsti dall’art. 119, c. 4, CDS;
• uno qualsiasi dei medici monocratici per tutte le altre categorie
di patenti.
A seguito di tale visita e in relazione all’esito della stessa, possono
confi gurarsi le seguenti fattispecie:
• rinnovo della patente, se permangono suffi cienti requisiti psicofi sici
(v. § E2) (72).
(70) La durata e la conferma della validità della patente di guida sono disciplinate dall’art. 126
CDS, il cui testo originale aveva subito nel corso degli anni varie modifi che e aggiunte, in
particolare operate dal DLG 10.9.1993 n. 360, DPR 19.4.1994 n. 575, legge 1.8.2003 n.
214, legge 29.7.2010 n. 120. Il testo attuale dell’art. 126 è quello interamente riformulato
dal DLG 18.4.2011 n. 59. Resta nella rubrica della norma l’espressione “conferma della
validità”, che è impropria, poiché la patente scaduta non è per questo non valida, ma solo
ineffi cace. Per restituire effi cacia al documento di guida è necessario procedere alla sua
conferma:
• attraverso l’emissione di un provvedimento che ne protragga gli effetti per un ulteriore
periodo di tempo;
• allo scopo di verifi care periodicamente la permanenza dei soli requisiti psicofi sici ne-
cessari per la guida dei veicoli.
Il conducente, all’approssimarsi della scadenza della patente riceverà, dal CED “Motoriz-
zazione” una lettera che gli rammenterà tale scadenza fornendogli istruzioni per la con-
ferma di validità. Chi si sia avvalso in precedenza di autoscuole, delegazioni ACI o agen-
zie per operazioni inerenti la propria patente, riceverà probabilmente da esse analogo
avviso per la fruizione dei loro servizi.
(71) Riguardo alla certifi cazione medica, particolare attenzione va prestata nel caso in cui si
tratti di minorato o invalido che necessita di adattamenti per la guida. In tali casi infatti il
certifi cato viene confrontato con quello precedente, relativo al rilascio o all’ultima confer-
ma della patente, al fi ne di accertare la necessità di eventuali modifi che dei precedenti
adattamenti del veicolo (ad es., per peggioramento delle condizioni fi siche della perso-
na). Nel caso di peggioramento delle condizioni e di necessità di nuovo adattamento del
veicolo occorre aggiornare presso l’UMC la patente di guida con l’indicazione dei nuovi
adattamenti necessari.
(72) Il conducente che, avendo riacquistato suffi ciente visus, intenda eliminare l’obbligo di
lenti sulla patente, potrà approfi ttare dell’occasione della conferma di validità o recarsi da
93