Page 29 - Requisiti psicofisici per la patente
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              F  PATENTI DI GUIDA SPECIALI
                    di Emanuele Biagetti • Franco Giannetti • Felice Goff redo
                 I mutilati ed i minorati fi sici, anche se affetti da più minorazioni

              considerate invalidanti ai fini della guida, possono conseguire la

              patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e
              D se in possesso dei restanti requisiti psicofi sici prescritti per il tipo di
              patente che intendono conseguire (121).
                (121) Si trascrive l’intervento dell’ing. Franco Giannetti - dirigente generale a r. del Ministero
                  delle infrastrutture e dei trasporti e già Presidente del Comitato tecnico di art. 119/10°
                  CDS al CONVEGNO NAZIONALE ANGLAT “La guida ed il trasporto, ieri, oggi e doma-
                  ni.... 37 anni a favore dell’autonomia delle persone con disabilità” in Roma 29 settembre
                  2017 - Auditorium INAIL - Piazzale Giulio Pastore 6.
                   PRIME SIGNIFICATIVE TAPPE
                  Il Codice della strada 8.12.1933 n. 1740 prevedeva il rilascio della patente di guida (al-
                  lora di 1°, 2° o 3° grado) sulla base di un certifi cato medico attestante che l’aspirante “...

                  non è affetto da malattie fi siche o psichiche e non presenta defi cienze organiche di qual-
                  siasi specie che gli impediscano di condurre con sicurezza un automobile”. Nessuna
                  possibilità di guida dunque per coloro che presentavano minorazioni invalidanti di qualsi-
                  asi tipo.
                  Il successivo Codice della strada - T.U. 15.6.1959 n. 393 - all’art. 80 ha aperto alla

                  possibilità di rilascio della patente a coloro che fossero affetti da minorazioni invalidanti
                  (vista, udito, arti o defi cienza di statura) consentendo la guida di motocicli, motocar-
                  rozzette ed autovetture di limitate prestazioni, (autovetture con potenza specifi ca non
                  superiore a 55 CV/t, motocicli con cilindrata non superiore a 150 cmc, motocarrozzet-
                  te....) appositamente adattati (patente F), ovvero - qualora tali tipi di veicoli, pur sempre
                  di limitate prestazioni, presentassero caratteristiche costruttive tali da rendere superfl uo
                  l’adattamento - la patente di tipo A o B come minorati.
                   La circolare ministeriale 19.9.1962 n. 63, abrogando precedenti disposizioni transitorie
                  od ormai superate, ha emanato disposizioni applicative delle norme contenute nel Codi-
                  ce del 1959, classifi cando le minorazioni invalidanti di tipo 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 5b e specifi -
                  cando in maniera puntuale gli adattamenti da prescrivere nel caso di minorazioni singole
                  o doppie riscontrate in sede di visita presso le Commissioni mediche (allora) provinciali.
                   La legge 14.2.1974 n. 62, sostituendo il testo dell’art. 80 del T.U. n. 393/1959, ha amplia-
                  to la rosa delle categorie di veicoli conducibili dai minorati fi sici. Non più soltanto, quindi,
                  motocicli, motocarrozzette ed autovetture di limitate prestazioni, ma “motoveicoli, auto-
                  vetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, autocarri, autoveicoli per
                  uso speciale o per trasporti specifi ci di peso complessivo a pieno carico fi no a 35 quintali,
                  esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, di particolari tipi e caratteristiche sta-
                  bilite con decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile adattati per mutilati e mino-
                  rati fi sici in relazione alla loro infermità” (patente F), ovvero - qualora non sia necessario
                  prescrivere adattamenti - “motoveicoli ed autoveicoli della categoria A e B, non trainanti
                  rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti
                  e l’aviazione civile” (patenti A e B c.d. limitate).
                   Il conseguente DM 8.1.1975 ha individuato tali tipi e caratteristiche, mantenendo tuttavia
                  le limitazioni di prestazione dei veicoli, seppur più elevate rispetto alle precedenti. In par-
                  ticolare, per le autovetture, è stato prescritto il limite di potenza specifi ca di 80 CV/t e ve-
                  locità massima di omologazione di 150 km/h, elevabili, a determinate condizioni, rispetti-
                  vamente a 90 CV/t e 160 km/h.
                  La circolare ministeriale n.  5/75 del 15.2.1975, applicativa del suddetto decreto,


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