Page 30 - Requisiti psicofisici per la patente
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F PATENTI DI GUIDA SPECIALI
ha mantenuto intatte (richiamandole espressamente) le indicazioni della circolare n.
63/1962, riguardanti gli adattamenti da apportare ai veicoli in funzione delle varie mino-
razioni.
Le indicazioni contenute nella circolare n. 63/1962 hanno costituito per ben 29 anni l’indi-
spensabile vademecum per la guida dei veicoli da parte di conducenti affetti da minora-
zioni invalidanti.
Gli iniziali articoli 478, 479 e 480 del Regolamento di esecuzione DPR 30.6.1959 n. 420
(quelli che qui interessano) sono stati sostituiti dal DPR 23.9.1976 n. 995.
Per quanto riguarda le minorazioni degli arti, l’art. 478 (sostituito come detto) classifi ca di
tipo a, b, c, d, e, le minorazioni anatomiche e/o funzionali che non off rono suffi cienti ga-
ranzie di sicurezza nella guida senza speciali adattamenti del veicolo o senza una par-
ticolare disposizione dei comandi, precisando altresì che il rilascio della patente di cate-
goria F è consentito a coloro che presentino tali minorazioni “...in un solo arto, oppure in
entrambi gli arti inferiori, oppure in un arto inferiore ed in un arto superiore...”, mentre...”
non possono conseguire alcuna patente coloro che presentino minorazioni.....in entram-
bi gli arti superiori o in più di due arti”.
Il nuovo art. 478 si è soltanto limitato a nominare diversamente le classi di minorazioni (a,
b, c, d, e, anziché 1, 2, 3, 4, 5), confermando esattamente il contenuto e le preesistenti
limitazioni riguardo alla ammissibilità dei tipi di minorazioni agli arti “non possono conse-
guire alcuna patente coloro che presentino minorazioni....in entrambi gli arti superiori o in
più di due arti”. Hanno così conservato piena validità gli adattamenti prescritti dalla circo-
lare n. 63/1962.
Riguardo alla guida dei motocicli, il medesimo art. 478, nella nuova stesura, ha confer-
mato che questi possono essere condotti da conducenti con minorazione invalidante ad
un solo arto inferiore, a condizione che questa non sia più grave di quella classifi cabile
nella classe e) (alias 5) e che non presentino alcuna minorazione invalidante negli altri
tre arti.
Il citato DPR 23.9.1976 n. 995 ha altresì sostituito anche l’originario art. 479, del Rego-
lamento, sostituendo la minorazione relativa alla “defi cienza di statura” con quella relati-
va alle “anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico”, comprendendo quindi
non più soltanto i casi di statura insuffi ciente, ma anche quelli riguardanti altre anomalie,
come ad esempio il gigantismo o la grave obesità.
L’art. 480 del medesimo Regolamento (come anch’esso sostituto dal DPR 23.9.1976 n.
995), aggiunge alle minorazioni invalidanti anche la rigidità grave del collo ed introdu-
ce inoltre la coesistenza di minorazioni invalidanti, stabilendo che “Non è ammesso
il rilascio di alcuna patente di guida in caso di coesistenza di minorazioni invalidanti che
interessino: la vista e l’udito; l’udito e gli arti; la vista e gli arti; la vista e la conformazione
o lo sviluppo somatico; l’udito e la conformazione o lo sviluppo somatico; gli arti e la con-
formazione o lo sviluppo somatico; la vista e la rigidità grave del collo; gli arti e la rigidità
grave del collo; la conformazione o lo sviluppo somatico e la rigidità grave del collo”.
Viene tuttavia precisato che agli effetti della coesistenza di minorazioni non è considerata
minorazione quella interessante un arto inferiore in caso di adozione di un sistema auto-
matico che renda irrilevante l’esistenza della minorazione stessa (è il caso della frizione
automatica o del cambio automatico).
Negli anni successivi, il legislatore ha preso maggiormente coscienza della necessità di
facilitare l’inserimento nel campo sociale di una non ristretta categoria di cittadini, talché
la legge n. 111 del 18.3.1988 - sostituendo, all’art. 2/3° comma, il testo dell’art. 80 del
T.U. n. 393/1959 (già sostituito, come visto, dalla legge 14.2.1974 n. 62) - ha soppres-
so la c.d. “coesistenza di minorazioni invalidanti” e quindi ha disposto che “ i mutilati
e i minorati fi sici, anche se aff etti da più minorazioni, possono ottenere la patente per
motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B, C speciali, anche se trainanti un rimor-
chio leggero...”, consentendo così che ciascuna minorazione (arti, vista, udito, svilup-
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