Page 32 - Velocità e dispositivi di controllo
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F         Criteri d’impiego dei misuratori di velocità




              cità sulle strade, lo ha esercitato fornendo indicazioni vincolanti a tutti i soggetti che
              svolgono il servizio di polizia stradale, dapprima con la cosiddetta “direttiva Maroni”
              (204), la cui fi nalità è per l’appunto garantire un’azione coordinata di prevenzione e
              di contrasto al fenomeno, successivamente con la “direttiva Minniti” (205).
                   in quel particolare segmento che è la sicurezza della circolazione. Entrambi (Ministro dell’interno
                   e prefetto) per l’esercizio di tali attribuzioni si avvalgono, tra l’altro, rispettivamente, del Comitato
                   nazionale e del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica.
                   •  Il Comitato nazionale è istituito presso il Ministero dell’interno. È presieduto dallo stesso Mini-
                     stro ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l’interno, con funzioni di vice presidente,
                     dal Capo della polizia, dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comandante
                     generale del Corpo della guardia di fi nanza e dal Direttore generale dell’Amministrazione pe-
                     nitenziaria. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti generali
                     del Ministero dell’interno, l’ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché altri
                     rappresentanti dell’amministrazione dello Stato, delle Forze armate e, di intesa con il procura-
                     tore competente, componenti dell’ordine giudiziario.
                   •  Il Comitato provinciale, invece, è istituito presso ciascuna Prefettura. È presieduto dal prefetto
                     ed è composto dal Questore, dal Sindaco del comune capoluogo, dal Presidente della provin-
                     cia, dai Comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di fi nanza,
                     nonché dai Sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai
                     rispettivi ambiti territoriali. Possono essere chiamati a partecipare alle sedute del comitato le
                     Autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessa-
                     te ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffi  ci dell’Am-
                     ministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie
                     di porto, e, d’intesa con il Presidente della provincia o con il Sindaco, i responsabili degli altri
                     uffi ci delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale. Il prefetto può invitare

                     componenti dell’ordine giudiziario, d’intesa con il procuratore della Repubblica competente.
                   In tema di coordinamento degli organi di polizia stradale, ad analoga conclusione (circa i poteri del
                   Ministro dell’interno) si perviene esaminando le norme del Codice della strada. Infatti, dal combinato
                   disposto degli artt. 11, c. 3, CDS, e 21, c. 1, regolamento CDS, si desume che il coordinamento dei
                   servizi di polizia stradale, da chiunque espletati compete al Ministero dell’interno, che vi provvede
                   con proprie direttive e che si avvale del Servizio Polizia Stradale e delle Prefetture.
                   Esempi di atti di indirizzo con i quali il Ministro dell’interno ha esercitato i poteri di coordinamento
                   per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con riguardo anche allo specifi co ambito della
                   sicurezza stradale, sono:
                   •  il DM 28.4.2006, concernente il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, che
                     assegna ai Prefetti il compito di promuovere le necessarie intese con i Corpi e i Servizi di po-
                     lizia provinciale e comunale, riservando alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri la com-
                     petenza in ambito autostradale e sulla viabilità ordinaria fuori dei centri abitati;
                   •  la direttiva del Ministro dell’interno sui comparti delle specialità delle Forze di Polizia e sulla ra-
                     zionalizzazione dei presidi di Polizia, 16.8.2017, prot. n. 555-DOC/C/CFP/OOR/4889-17, che
                     ha aggiornato e adeguato il contenuto del citato DM 28.4.2006 all’attuale situazione dell’ordine
                     e della sicurezza pubblica nel Paese;
                   •  la direttiva 14.8.2009, prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 (cd. direttiva Maroni), in materia di
                     velocità, tesa ad evitare l’eff ettuazione contemporanea degli stessi servizi sul medesimo tratto
                     di strada, nonché l’eff ettuazione di servizi senza che sussista una reale esigenza;
                   •  la direttiva 21.7.2017, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3, in seguito per brevità defi nita spesso
                     direttiva Minniti o direttiva del Ministro dell’interno 21.7.2017.
                (204)  Si tratta della direttiva 14.8.2009, prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3, emanata dal Ministero
                   dell'interno, dopo aver acquisito il preventivo parere del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
                   sporti. In particolare, nel protocollo operativo ad essa allegato, che ne è parte integrante, predi-
                   sposto dal Dipartimento della pubblica sicurezza d’intesa con il Dipartimento degli aff ari interni e
                   territoriali, si forniscono indicazioni dettagliate sulle modalità di installazione e utilizzazione delle
                   apparecchiature di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di velocità.
                (205)  Ci si è chiesto in che rapporto si pongono tra loro le due direttive (la prima che, per brevità espo-
                   sitiva, chiameremo direttiva Maroni, e la seconda, che chiameremo direttiva Minniti). Le indica-
                   zioni per comprendere tale rapporto ci sono date dal paragrafo 5 della direttiva 21.7.2017, prot.
                   n. 300/A/5620/17/144/5/20/3. La conclusione cui si è giunti è che non si tratta dell’integrale sosti-
                   tuzione della precedente con la successiva, come spesso accade quando viene approvata una
                   nuova norma. È una relazione più complessa, in parte di sostituzione, in parte di conferma, di
                   estensione, di adeguamento:
                   • di sostituzione, per le parti in cui la direttiva Minniti subentra integralmente alla direttiva Ma-
                     roni, come nel caso delle allegate istruzioni operative sulle modalità di collocazione ed uso dei


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