Page 36 - Velocità e dispositivi di controllo
P. 36
G Attuazione dei servizi di rilevamento
degli eccessi di velocità
L’art. 4, c. 1, della legge n. 168/2002, ha introdotto una signifi cativa distinzione
tra i soggetti cui spetta l’espletamento di tali servizi. Ha infatti previsto che l’utiliz-
zazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo a distanza, cioè i dispositivi
idonei a funzionare senza la presenza dell’operatore di polizia, quindi con contesta-
zione diff erita, spetta ai soli organi di polizia stradale indicati nel comma 1, dell’art.
12 CDS, vale a dire: agli appartenenti alle tre principali forze di polizia ad ordina-
mento statale (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di fi nanza), ai Corpi di Polizia
provinciale e municipale nell’ambito del territorio di competenza, ai funzionari del
Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale, agli appartenenti ai Corpi
di Polizia penitenziaria e forestale in relazione ai compiti d’istituto (230).
Per i rimanenti organi di polizia stradale, richiamati ai commi 2 e 3 dell’art. 12
CDS, resta salva la facoltà di utilizzare dispositivi di controllo fi nalizzati all’accerta-
mento diretto delle violazioni, cioè dispositivi il cui impiego avviene con la presenza
e sotto il diretto controllo degli operatori di polizia stradale, procedendo, quando è
possibile, alla contestazione immediata (231).
G2 UTILIZZABILITÀ DEI DISPOSITIVI COME FONTI DI PROVA
L’impiego delle apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità dei
veicoli si fonda sulla disciplina di cui all’art. 142, c. 6, CDS, dove si prevede che
sono considerate fonti di prova (232) le risultanze di apparecchiature debitamente
(230) L’impiego dei dispositivi di controllo a distanza della velocità, cioè i dispositivi idonei a funzionare
senza la presenza dell’operatore di polizia, spetta ai soli organi di polizia stradale indicati nel com-
ma 1, dell’art. 12 CDS, ed è limitato alle autostrade e alle strade extraurbane principali nonché
alle strade extraurbane e alle strade urbane individuate con apposito decreto del prefetto ai sensi
dell’art. 4 del DL 20.6.2002, n. 121, convertito, con modifi cazioni, nella legge 1.8.2002, n. 168.
(231) In tutti i casi previsti dall’art. 201 CDS la contestazione immediata non è necessaria, a condizio-
ne che nel verbale siano indicati i motivi che l’hanno resa impossibile (comma 1) o sia richiama-
ta la corrispondente ipotesi di cui al comma 1-bis. A proposito dei casi di contestazione diff erita
previsti dall’art. 201, c. 1-bis, lett. e), in cui la determinazione dell’illecito avviene in un momento
successivo poiché il veicolo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità
di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, si è chiarito che la condizione della co-
stante presenza di un operatore di polizia stradale può ritenersi soddisfatta quando l’apparecchio
di misura è gestito anche da un solo operatore (direttive del Ministro dell’interno 14.8.2009, prot.
n. 300/A/10307/09/144/5/20/3, e 21.7.2017, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3).
(232) L’art. 142, c. 6, CDS, defi nisce fonte di prova le risultanze delle apparecchiature omologate per l’accer-
tamento della velocità, sia istantanea che media. Il concetto (fonte di prova) ha defi nizioni diverse in
base all’ambito, processuale-penale o civilistico, in cui si utilizza: la velocità di un veicolo può essere,
infatti, valutata sia in un procedimento relativo ad un incidente mortale, per cui assumerà rilevanza la
defi nizione penalistica, che in un giudizio di opposizione al verbale di contestazione del superamento
dei limiti di velocità, dove invece assumerà rilevanza la defi nizione processuale-civilistica.
In senso lato, la fonte di prova è il soggetto o l’oggetto da cui può desumersi almeno un elemen-
to di prova, per cui si parla di fonte personale, come nel caso del testimone, ovvero di fonte reale
nell’ipotesi del documento. L’elemento di prova, invece, è ciò che può essere utilizzato dal giudice
come fondamento della sua attività giurisdizionale (es. il contenuto della dichiarazione testimo-
niale, le caratteristiche dell’oggetto sequestrato, l’espressione contenuta in un documento, ecc.).
L’attività del testimoniare, del confronto, mediante la quale l’elemento di prova viene veicolato, ad
esempio, nel giudizio di opposizione, è infi ne il mezzo di prova.
Nel nostro caso potremmo dire che: il dato quantitativo, numerico, della velocità accertata, es. 80
km/h, è l’elemento di prova; la relazione del pubblico uffi ciale che consacra tale risultanza, per
averne preso diretta e personale visione dal display del misuratore di velocità, è invece la fonte di
prova, reale.
La relazione/il verbale di accertamento del p.u., cioè la fonte di prova, in quanto atto pubblico, ha
valore di prova legale, di presunzione legale, cioè di prova predeterminata dal legislatore, sulla
cui attendibilità non è data alcuna valutazione discrezionale al giudice. Tuttavia, mentre l’accer-
tamento della violazione e le circostanze di fatto rilevate dal p.u. sono assistiti da presunzione
legale assoluta, di cui il verbale fa prova fi no a querela di falso, le risultanze dell’apparecchiatu-
ra, cioè la velocità concretamente rilevata dal misuratore, è una presunzione legale relativa, vale
110