Page 31 - Velocità e dispositivi di controllo
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               F  CRITERI D’IMPIEGO DEI MISURATORI DI VELOCITÀ
                   (0515) Giandomenico Protospataro - Giuseppe Franco

                   L’utilizzo sempre più diff uso di tecnologie per il controllo remoto delle violazioni
               alle norme della circolazione stradale, e segnatamente di quelle legate all’eccesso
               di velocità, grazie all’evoluzione della tecnologia e della legislazione corrisponden-
               te, ha richiesto e richiede l’individuazione puntuale di precisi criteri nell’impiego di
               tali tecnologie, possibilmente diff erenziati in relazione al livello di responsabilità: tra
               chi è chiamato a decidere sul loro utilizzo e chi concretamente ad impiegarli.
                   Questi criteri, per schematizzare, li potremmo defi nire di primo e di secondo
               livello, a indicare, rispettivamente:
               •  il momento decisionale e di coordinamento dei soggetti che svolgono il servizio di
                 polizia stradale di cui all’art. 12 CDS che operano su un dato territorio (v. § F1);
               •  l’attuazione organizzata e coordinata delle scelte operative, nel rispetto delle di-
                 sposizioni legislative ed amministrative vigenti, nonché delle predette direttive (v.
                 § G).
                   Il primo momento ha le sue naturali sedi istituzionali nel Ministero dell'interno, a
               livello centrale, e nella Prefettura, a livello decentrato. La fase successiva, invece,
               è rimessa agli operatori di polizia stradale che devono concretamente svolgere il
               servizio.
                   Come spesso accade in tematiche complesse, che riguardano la circolazione
               stradale e che incidono in maniera signifi cativa sugli interessi e sui diritti dei soggetti
               coinvolti, l’impiego dei misuratori di velocità ha fatto sorgere una serie di problema-
               tiche giuridiche, cui la giurisprudenza, la dottrina e la prassi amministrativa hanno
               tentato via via di dare delle risposte (202).

               F1  FASE DECISIONALE E DI COORDINAMENTO
                   Il coordinamento di tutti i servizi di polizia stradale, da chiunque espletati, spetta
               al Ministero dell’interno (203), il quale, nella specifi ca tematica dell’eccesso di velo-

                 (202)  Ad esempio, una rilevante questione di legittimità costituzionale a proposito della regolamenta-
                    zione e l’uso degli apparecchi di misurazione della velocità “autovelox” sulle strade di proprietà
                    regionale, è stata esaminata dalla Corte costituzionale. La regione Campania, infatti, con la legge
                    regionale 22.7.2009 n. 10, aveva stabilito che gli apparecchi di misurazione della velocità doves-
                    sero essere impiegati esclusivamente a scopo preventivo e che non era consentito l’uso repressi-
                    vo degli stessi. La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza, secondo cui nell’assetto delle
                    competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione,
                    attuata nel 2001, la disciplina della circolazione stradale è attribuita alla competenza esclusiva
                    dello Stato (sentenza n. 428/2004), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della suddetta legge,
                    soprattutto nella parte in cui non consente l’uso repressivo degli apparecchi di misurazione della
                    velocità, ponendosi con ciò in contrasto con la normativa statale. Le norme regionali impugnate
                    tendevano, secondo la Corte, a sostituirsi alle norme del Nuovo codice della strada aventi lo sco-
                    po di indurre gli automobilisti ad un corretto comportamento nella guida, sanzionando il supera-
                    mento dei limiti di velocità.
                 (203)  Il Ministro dell’interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza (art. 1 legge n. 121/1981),
                    è il responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblica nel nostro Paese ed ha, anche, l’alta dire-
                    zione dei relativi servizi e il coordinamento in materia dei compiti e delle attività di tutte le Forze di
                    polizia. Ogni qualvolta lo reputa necessario adotta i provvedimenti necessari per la tutela dell’or-
                    dine e della sicurezza pubblica. La legge, nell’attribuire al Ministro dell’interno i predetti compiti,
                    precisa che egli si avvale a tal fi ne dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (art. 2 legge n.

                    121/1981), cioè del personale, degli uffi ci e dei reparti del Dipartimento della PS, delle Autorità
                    provinciali e locali di PS e del personale che da esso dipende, nonché di tutti coloro che rivestono

                    la qualifi ca di uffi ciali ed agenti di pubblica sicurezza. Dunque, in base alla legge 1.4.1981, n. 121,
                    il Ministro dell’interno e il prefetto sono i soggetti istituzionali ai quali è attribuito il coordinamento e
                    la direzione delle Forze di Polizia in materia di ordine e sicurezza pubblica, di conseguenza anche
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