Page 35 - Velocità e dispositivi di controllo
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G ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI RILEVAMENTO
DEGLI ECCESSI DI VELOCITÀ
(0516) Giandomenico Protospataro - Giuseppe Franco
Il proliferare di norme e direttive, negli ultimi anni (228), sull’installazione e uti-
lizzazione delle apparecchiature telematiche di controllo e di accertamento delle
violazioni in materia di velocità, se da un lato ha costituito una forma di tutela e di
garanzia per il conducente di un veicolo, indifeso di fronte all’agire di una pubblica
amministrazione mossa, spesso, più da esigenze di bilancio che di sicurezza della
circolazione, dall’altro ha parecchio appesantito i moduli operativi degli agenti chia-
mati a installarle e utilizzarle.
G1 SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI CONTROLLO
Il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità costituisce, ai sensi dell’art. 11,
c. 1, un servizio di polizia stradale, precisamente attività di prevenzione ed accerta-
mento delle violazioni in materia di circolazione stradale. In quanto tale può essere
espletata da tutti gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, cc. 1, 2 e 3, CDS (229).
(228) Ne sono esempi signifi cativi le disposizioni di cui all’art. 4 legge 168/2002, quelle di cui all’art. 201,
c. 1 bis, CDS, introdotto dal decreto legge n. 151/2003 convertito dalla legge n. 214/2003, le modi-
fi che introdotte all’art. 142 CDS dal decreto legge n. 117/2007 convertito dalla legge n. 160/2007,
il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, 15.8.2007, l’art. 36 del-
la legge 29.7.2010 n. 120 che ha integrato l’art. 201 CDS, la direttiva del Ministro dell’interno
14.8.2009, prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3, in particolare il suo allegato relativo alle modalità
di impiego dei dispositivi di controllo della velocità, in seguito integralmente sostituito dall’Allegato
tecnico alla direttiva del Ministro dell’interno 21.7.2017, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3, il DM
MIT 13.6.2017 n. 282, pubblicato sulla GU il 31.7.2017, relativo alle verifi che di funzionalità e ta-
ratura delle apparecchiature per il controllo della velocità.
(229) Si tratta degli appartenenti alle tre principali forze di polizia a ordinamento statale (Polizia di Stato,
Carabinieri e Guardia di fi nanza), dei Corpi di Polizia locale nell’ambito del territorio di competen-
za, dei funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale, degli appartenenti
ai Corpi di Polizia penitenziaria e forestale in relazione ai compiti d’istituto, di tutti i restanti uffi ciali
ed agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, cc. 1 e 2, del Codice di procedura penale. Previo
superamento di un esame di qualifi cazione tali servizi spettano altresì al personale: dell’Ispetto-
rato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (oggi Direzione generale per la sicurezza
stradale), dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e della mobi-
lità sostenibili e dell’ANAS; al personale degli uffi ci competenti in materia di viabilità delle regioni,
delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli
enti da cui dipendono; ai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifi ca o
le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade
affi date alla loro sorveglianza; al personale dell’Ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie
in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzio-
ni e limitatamente alle violazioni commesse nell’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazio-
ne di appartenenza; al personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7; ai militari
del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7.
A proposito della competenza degli agenti e uffi ciali della Polizia Locale, in conformità alla regola ge-
nerale stabilita dall’art. 13 legge n. 689/1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su tutto il territorio comunale
o provinciale, essi hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite
con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che detto potere risulti da alcu-
na norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all’interno che fuori dei centri abitati (Cass., n.
22366/2006; Cass. civ., sez. II, 16.1.2012 n. 508). Tale competenza trova fondamento, altresì, nell’art.
12, comma 1, lett. e), CDS, e nell’art. 22, comma 3, del regolamento. La tematica relativa alla compe-
tenza territoriale della Polizia Locale, in rapporto ai poteri di coordinamento del prefetto, è aff rontata
nella direttiva del Ministro dell’interno 21.7.2017, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3.
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