Page 24 - Velocità e dispositivi di controllo
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D Approvazione e verifica periodica dei dispositivi
per la misurazione della velocità
Uno dei motivi dell’opposizione, alla base della decisione del giudice, riguardava le modalità di funzio-
namento del - Telelaser LT1 20-20 - “non in grado di garantire che l’autovettura inquadrata nel mirino
fosse quella poi fermata dagli agenti: l’apparecchio (secondo il manuale d’uso e le dichiarazioni degli
accertatori) non memorizza alcuna traccia del veicolo inquadrato e della velocità rilevata, né tantome-
no consente di riprodurre fotografi e o altri dati, dopo il successivo “puntamento” su altro veicolo”; così
che solo l’accortezza di rifl essi e la buona vista dell’accertatore garantirebbero la corrispondenza tra
l’auto “inquadrata” dal Telelaser e quella eff ettivamente fermata dagli agenti. Verrebbero meno quindi
per il Telelaser i requisiti di omologazione prescritti dall’art. 345, c. 1, regolamento CDS secondo cui:
“... le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costru-
ite in modo da raggiungere detto scopo fi ssando la velocità del veicolo in un dato momento in modo
chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente”. In motivazione, l’interprete osservava che
una delle caratteristiche tecniche richieste all’apparecchiatura consiste nel fi ssare la velocità del vei-
colo “in modo chiaro ed accertabile.”, quindi si soff erma sull’espressione letterale della norma con rife-
rimento al verbo “fi ssare, da cui traspare la preoccupazione del legislatore che la velocità rilevata sia
fi ssata, cioè resa ferma, certa, verifi cabile.”. Prosegue ancora il giudice argomentando che: “Lo stesso
accade per l’espressione - in modo chiaro ed accertabile - “, e che l’uso dell’aggettivo “accertabile” che
signifi ca: “verifi cabile, esaminabile, controllabile, provabile, riscontrabile, documentabile in modo og-
gettivo” indica che la velocità rilevata dal Telelaser deve essere oggettivamente verifi cabile da parte di
chiunque, compreso il presunto trasgressore, per consentire il contraddittorio dell’interessato e garan-
tire la verifi cabilità oggettiva del rilievo eseguito, evitando errori. Il giudice poi richiamava la disposizio-
ne dell’art. 142, c. 6, CDS dove il riferimento alle “risultanze” (delle apparecchiature elettroniche come
fonti di prova) starebbe ad indicare una fonte di prova oggettivamente verifi cabile e scientifi camente
prodotta per “evitare errori di percezione da parte dell’agente.”, a diff erenza di quanto avviene per al-
tre violazione al codice della strada (come per esempio quelle per sosta vietata) dove, trattandosi di
accertare fatti relativamente semplici, l’ordinamento ritiene suffi ciente la valutazione soggettiva dell’a-
gente. Irrilevante appariva poi al giudice il fatto che l’art. 345, c. 1, regolamento CDS nel prevedere
che “...le apparecchiature ... devono essere costruite... fi ssando la velocità del veicolo ...” si riferisca
soltanto alla “velocità” e non anche ai dati del veicolo: una diversa interpretazione si rivelerebbe “...
contraria alle esigenze di certezza e di verifi cabilità oggettiva richiesta dalla norma”, poiché non avreb-
be alcun signifi cato non correlare con certezza e verifi cabilità ad un certo veicolo la velocità rilevata,
potendosi, in caso contrario, quella velocità riferire ad un altro veicolo “... o addirittura ad un oggetto
estraneo casualmente entrato nel raggio d’azione del Telelaser.”. La velocità, per il giudice di Padova,
doveva essere necessariamente associata, con certezza - verifi cabilità, ad un determinato veicolo, e
tale accostamento non può essere rimesso alla sola percezione visiva dell’agente, perché in questo
caso si verserebbe in una valutazione meramente soggettiva priva di alcuna verifi cabilità oggettiva.
Pur ammettendo che in condizioni di tempo e di luogo ideali il rischio di errore dell’agente (nell’asso-
ciare la velocità rilevata al veicolo) sarebbe minimo, il giudice riteneva che “... in presenza di numerosi
veicoli, dello stesso tipo e dello stesso colore, oppure con caratteristiche comunque simili che proce-
dono ad elevata velocità ... per fi le parallele, come ad esempio in autostrada ...”, sarebbe aumentato
notevolmente il rischio per l’agente di confondere un veicolo con un altro che lo precede, lo affi anca o
lo segue, e ciò violerebbe il dettato dell’art. 345 regolamento CDS il quale impone che la velocità rile-
vata di un determinato veicolo sia fi ssata con certezza scientifi ca, oggettivamente verifi cabile, così da
eliminare il rischio dell’errore umano, “logico e necessario corollario dell’utilizzo di un’apparecchiatura”
elettronica di rilevamento della velocità.
Questo indirizzo interpretativo, invero, non è condivisibile perché non tiene conto che qualsiasi “pro-
va” volta a dimostrare un fatto illecito deve essere necessariamente completata da un’attività uma-
na che trasformi il “fenomeno naturalistico” (costituito dalla prova tecnica della fotografi a) in “fatto
giuridico”, e quindi in una prova valida. Infatti, considera marginale l’attività dell’agente accertatore
dell’illecito discostandosi pericolosamente dalla copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che
attribuisce, invece, particolare valore all’opera svolta dal personale addetto ai servizi di polizia stra-
dale ai fi ni dell’accertamento degli illeciti con l’utilizzo di apparecchi elettronici. È l’agente che accer-
ta la violazione con l’ausilio del misuratore di velocità (strumento tecnico dell’evoluzione scientifi ca
e frutto della conoscenza e dell’attività umana) e non viceversa, come traspare dalla motivazione
della citata sentenza che focalizza l’attenzione soltanto sulla macchina anziché sull’uomo come se
fosse la macchina a servirsi dell’agente. Il giudice sostiene che: “L’automobilista fermato può per-
tanto vedere esclusivamente la velocità memorizzata sul display esterno del Telelaser; ma nulla gli
assicura che quella velocità corrisponda al suo veicolo.”, per aff ermare che: “Potrebbe trattarsi del-
la velocità di un altro veicolo”. Egli deve quindi fi darsi dell’accortezza dei rifl essi e della buona vista
dell’accertatore, ma così facendo non riconosce che il verbale di accertamento, in quanto atto pub-
blico redatto da un Pubblico Uffi ciale, è dotato di fede privilegiata che fa piena prova fi no a querela
di falso. Invero, qualsiasi strumentazione elettronica, per quanto tecnologicamente avanzata, può
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