Page 20 - Velocità e dispositivi di controllo
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C Limiti di velocità
C2 LIMITI DI VELOCITÀ PER CATEGORIA DI STRADA
Il principio generale nella determinazione dei limiti di velocità per categoria di
strada è quello secondo cui la velocità massima dei veicoli non può superare i limiti
predefi niti “... ai fi ni della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana
...” (117).
I limiti di velocità sono diversamente modulati a seconda che si tratti di strade
urbane, extraurbane o autostrade.
C2.1 Limiti di velocità fuori dei centri abitati
Il CDS (118) prescrive che non si possono superare le seguenti velocità massime
(in km/h) (119):
Strade extraurbane secondarie o locali 90
Strade extraurbane principali [*] 110
Autostrade 130
Autostrade con 3 corsie per ogni 150 (se eventualmente stabilito) [**]
carreggiata
_____
[*] Un aspetto particolarmente signifi cativo della nuova normativa è costituito dal fatto che la classifi cazio-
ne defi nitiva di una certa strada come extraurbana principale o secondaria (e quindi la decisione sul-
la velocità massima che vi è ammessa) non risulta ancora eff ettuata per la mancata emanazione delle
corrispondenti norme, previste dall’art. 13, c. 4, del CDS. È possibile però operare una classifi cazione
provvisoria di fatto avvalendosi della prerogativa di cui all’art. 2, c. 8, del Regolamento. La conseguenza
pratica di maggior rilievo che discende dal quadro normativo attuale è che una strada extraurbana, per
poter avere il limite massimo di velocità di 110 km/h non solo deve rispondere a tutte le caratteristiche
strutturali e funzionali indicate dall’ art. 2, c. 3 lettera b), CDS, ma deve essere oggetto di espresso prov-
vedimento da parte dell’ente proprietario. In mancanza, il limite di velocità è di 90 km/h.
locità di 50 km/h quando le condizioni del traffi co e della visibilità impongono una velocità più mode-
rata; in tal caso infatti il conducente, pur avendo rispettato il limite fi sso di 50 km/h, che vale, salvo
eccezioni, come massima velocità nei centri abitati, non ha rispettato la regola di moderare partico-
larmente la velocità alle intersezioni e, quindi, in caso di incidente, può ipotizzarsi una sua respon-
sabilità, anche a titolo di concorso con altri conducenti. Vi è, infatti, una necessaria integrazione tra
limiti fi ssi (art. 142) e limiti elastici (art. 141), con la tendenziale prevalenza dei secondi sui primi,
in tutti i casi in cui le circostanze lo richiedano. Questo principio è confermato anche dall’espressa
disposizione del CDS che all’art. 142, c. 5, CDS aff erma “in tutti i casi nei quali sono fi ssati limiti di
velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall’art. 141”.”. Anche in giurisprudenza, sia di merito che
di legittimità, il principio è ampiamente condiviso: ad es., per la Corte di Cassazione la violazione
dell’art. 141, c. 3, CDS (norma che impone l’obbligo di tenere la c.d. “velocità prudenziale”) può es-
sere contestata anche in assenza di traffi co, con ciò ribadendo il principio secondo cui l’art. 141
CDS confi gura un illecito amministrativo di pericolo che può sussistere a prescindere dall’intensità
del traffi co e dal fatto che il conducente stia rispettando o meno lo specifi co limite di velocità vigente
sul tratto interessato (Corte di cassazione, sez. II civile - 24 gennaio 2013 n. 1742).
(117) Il principio è stato introdotto nel comma 1, art. 142 CDS, per eff etto del DLG n. 9/2002. Infatti, co-
erentemente con i criteri direttivi della legge delega, il DLG n. 9/2002 ha riservato una maggiore
attenzione alla regolamentazione dei limiti di velocità. Il comma 1, art. 142, CDS, è stato intera-
mente rivisitato per modulare diversamente i limiti massimi di velocità. Nell’esame di questa nor-
ma, merita particolare attenzione il principio secondo cui la velocità massima dei veicoli non può
superare i limiti predefi niti “... ai fi ni della sicurezza della circolazione e della tutela della vita uma-
na ...” Si tratta di una modifi ca importante che consente di riaff ermare che il principio informatore
dell’intera materia deve essere sempre la salvaguardia della vita umana e che, perciò, ogni limite
di velocità va commisurato ad esigenze correlate alla sicurezza delle persone.
(118) V. comma 1 art. 142 CDS.
(119) Questi limiti, come viene dichiarato espressamente, hanno per fi nalità la sicurezza della circola-
zione e la tutela della vita umana. Le statistiche di molti anni individuano infatti nell’elevata veloci-
tà la causa prima o la concausa della maggior parte degli incidenti stradali. Tale fi nalità comporta
l’assoluta tassatività e rigidità dei limiti stessi che non possono essere, perciò, modifi cati dagli enti
proprietari delle strade se non in senso limitativo.
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