Page 23 - Velocità e dispositivi di controllo
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D APPROVAZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI
PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ
(0513) Giandomenico Protospataro - Giuseppe Franco
Sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente
approvate.
Le apparecchiature destinate al controllo dell’osservanza dei limiti di velocità
devono essere:
• costruite in modo da fi ssare la velocità del veicolo in un dato momento, in manie-
ra chiara e accertabile, assicurando altresì la riservatezza dell’utente;
• approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
• concepite con incertezza di misura (la cosiddetta “tolleranza strumentale”), ai fi ni
dell’approvazione, non superiore al 5%.
Periodicamente, inoltre, ogni esemplare dei dispositivi approvati, e ogni sistema
per il controllo della velocità media, deve essere sottoposto a verifi che di funziona-
lità e di taratura con cadenza almeno annuale (138).
D1 CHIAREZZA E ACCERTABILITÀ DEI RISULTATI DELLO STRUMENTO
La velocità tenuta dal veicolo oggetto della misurazione con apparecchi di controllo
deve essere fi ssata in modo chiaro, cioè comprensibile, preciso, e accertabile, cioè
verifi cabile, constatabile in primis da parte dell’agente, tenuto poi a certifi care, con la
redazione del verbale di accertamento, di aver constatato, visualizzato, verifi cato, at-
traverso la lettura del display dello strumento, proprio quella velocità che la sua azione
umana ha associato a quel determinato veicolo (139). L’agente accertatore, infatti, as-
socia alle sue conoscenze tecniche nella determinazione della velocità dei veicoli le
risultanze oggettive della strumentazione elettronica di cui si serve in quel momento.
Pertanto, chiarezza e accertabilità non signifi cano che la validità dell’accerta-
mento dipende dalla circostanza che lo strumento sia in grado di documentare, at-
traverso fotografi e o riprese video, l’infrazione rilevata (140) . La fotografi a o la ripre-
(138) A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la validità dei certifi cati di taratura ha su-
bito continue modifi che e proroghe,.
(139) Se poi l’art. 345, c. 1, regolamento CDS prevede che l’apparecchiatura debba essere in grado
di fi ssare “la velocità del veicolo in un dato momento”, non signifi ca che la velocità rilevata deb-
ba rimanere fi ssata all’infi nito. Infatti, il signifi cato di “momento” è: “brevissimo spazio di tempo;
istante, attimo; talvolta indica più specifi camente un periodo di tempo, pur breve; anche, l’inizio o
il termine nel tempo di un’azione”. Anche il verbo fi ssare non indica esclusivamente il fi ssaggio di
un’immagine su di una fotografi a o di una cosa per un tempo illimitato, potendosi riferire ad avve-
nimenti momentanei come il fi ssare con lo sguardo il sole o la luna o una persona o una cosa o la
velocità di un determinato veicolo in quel momento, in quel brevissimo spazio di tempo, in quell’i-
stante in cui è stato inquadrato ed “agganciato” dall’apparecchiatura di rilevamento (Telelaser, Ve-
lomatic o Autovelox), purché, richiede la norma, ciò avvenga “in modo chiaro e accertabile”.
(140) Particolare scalpore aveva suscitato la decisione del Tribunale di Padova del 27.4.2000 (Tribuna-
le di Padova, sezione II civile, giudice Roberto Beghini, sentenza n. 196/2000, cron. 891, depo-
sitata il 12.7.2000) che ha dichiarato la nullità del verbale di accertamento della violazione all’art.
142, c. 9, CDS (redatto dalla Polizia Stradale di Rovigo) e del decreto del prefetto di Padova con
cui era stata disposta la sospensione della patente di guida, ritenendo illegittimo (e disapplicabi-
le ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 20.3.1865 n. 2248, allegato E) il decreto del Ministero dei
lavori pubblici 8.9.1997, n. 4199, di omologazione del “TELESAR LT1 20-20”, utilizzato per l’ac-
certamento, sul presupposto che l’apparecchio non consentirebbe di individuare in modo accer-
tabile, ovvero verifi cabile oggettivamente, il veicolo al quale si riferisce la velocità visualizzata sul
display. Le argomentazioni della sentenza, che analizza con puntualità giuridica le modalità di
funzionamento del Telelaser (desunte anche dalle deposizioni dei verbalizzanti), non si soff erma-
no adeguatamente sulle caratteristiche tecniche dello strumento e non tengono conto dell’attività
umana legata all’accertamento della violazione.
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