Page 19 - Velocità e dispositivi di controllo
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C LIMITI DI VELOCITÀ
(0512) Giandomenico Protospataro
I conducenti hanno l’obbligo di marciare senza superare i limiti di velocità loro
imposti in funzione della categoria a cui appartiene il veicolo o delle caratteristiche
o della segnaletica presente sulla strada che percorrono (v. § C3.1).
In caso di precipitazioni atmosferiche, sulle autostrade e sulle strade extraurba-
ne principali, i limiti massimi di velocità sono ridotti di 20 km/h.
C1 LIMITI FISSI DI VELOCITÀ
Il CDS (110) individua, quattro diversi tipi di limiti fi ssi (111) di velocità (112):
• limiti di velocità per categoria di strada (113),
• limiti per categoria di veicolo (v. § C3.1),
• limiti localizzati imposti dagli enti proprietari,
• limiti per neopatentati (114).
Se esiste una limitazione imposta da un segnale stradale, l’obbligo di adeguarsi
al limite di velocità ha inizio nel punto stesso in cui è posto il medesimo; pertanto, il
conducente deve cominciare a rallentare appena lo avvista in modo che, una volta
superato, il veicolo si sia già conformato alla velocità prescritta (115).
Per la misurazione della velocità da parte degli organi di polizia stradale ven-
gono oggi usati vari tipi di misuratori di velocità, comunemente ed impropriamente
chiamati tutti “autovelox” (dal nome commerciale di uno dei primi apparecchi), e al
valore rilevato è applicata la riduzione del 5% con un minimo di 5 km/h (v. § D).
Naturalmente, la presenza di un limite fi sso di velocità non esclude che il con-
ducente sia obbligato a tenere una velocità più bassa adeguata alle circostanze del
caso concreto (116).
(110) Le norme relative ai limiti velocità che i conducenti devono rispettare sulle strade pubbliche sono
contenute nell’art. 142 CDS (limiti fi ssi di velocità) che corrisponde, con i dovuti adeguamenti,
all’art. 103 del Codice abrogato. Rispetto alla precedente normativa non vi sono sostanziali va-
riazioni per i limiti generali (per strade) mentre rilevanti modifi che si rinvengono per i limiti di cate-
goria di veicolo. Rispetto all’art. 103 del Codice abrogato, l’art. 142 CDS presenta una disciplina
più completa e ordinata e, soprattutto, individua legislativamente i limiti massimi per categorie di
veicoli, da osservare anche in assenza di specifi ca segnaletica stradale, prima contenuti nelle di-
rettive dell’allora Ministro dei lavori pubblici.
(111) L’art. 142 CDS, che si interessa della velocità dei veicoli in senso quantitativo, impone ai condu-
centi il rispetto di “limiti fi ssi” di velocità, cioè l’obbligo di non superare una determinata velocità
fi ssata numericamente in un valore. In tal senso i limiti fi ssi sono distinti dai limiti elastici (v. § B)
proprio perché essi indicano un valore numerico della velocità massima da tenere, mentre i limiti
elastici lasciano un margine di discrezionalità nella scelta della velocità.
(112) Nell’analisi delle disposizioni normative sui limiti fi ssi di velocità è opportuno trattare separata-
mente i valori fi ssati per le varie strade ed i valori che valgono solo per alcune categorie di veicoli,
anche in assenza di segnaletica limitante la velocità.
(113) Come già ricordato, il vecchio Codice lasciava imprecisati i limiti di velocità fuori dei centri abitati (la no-
zione di “centro abitato” è data dall’art. 3 CDS: “Centro abitato è un insieme di edifi ci delimitato lungo le
vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fi ne .....”) affi dandone la defi nizione agli enti proprietari
delle strade, mentre il CDS stabilisce in maniera precisa i limiti massimi per tutte le strade.
(114) Limiti di velocità per categoria di utente sono previsti dall’art. 117, c. 2, CDS, secondo il quale,
per i tre anni successivi alla data del conseguimento delle patenti di categoria A2, A, B1, B, non
è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le stra-
de extraurbane principali (v. § C6). Il rispetto di questi limiti è esteso dall’art. 115, c. 1 quinquies,
CDS, anche alla guida accompagnata dei diciassettenni autorizzati. La violazione di questi limiti,
tuttavia, non è oggetto delle sanzioni per eccesso di velocità di cui all’art. 142 ma delle specifi che
sanzioni di cui all’art. 117, c. 5, CDS.
(115) In tal senso si esprime anche la giurisprudenza della Cassazione: Cass. pen., 7.11.1967 in Mass.
pen., 1968, p. 855, m. 1293.
(116) Così, ad es., non può dirsi in regola un conducente che attraversi una intersezione urbana alla ve-
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