Page 16 - Velocità e dispositivi di controllo
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B         Moderazione della velocità




              ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di di-
              sordine per la circolazione.
                 Con il termine disordine si vuole indicare una situazione di turbamento dell’or-
              dine pubblico e per gli altri utenti della strada (50).
                 Con questa regola, il Codice non intende imporre una limitazione, rigida o elasti-
              ca, della velocità ma fi ssare il principio che il conducente, nella discrezionale scelta
              della velocità, deve tenere conto delle esigenze superiori di sicurezza e fl uidità della
              circolazione; la velocità non deve essere (51):
              •  troppo alta, in quanto ciò crea pericolo o è causa di disordine,
              •  troppo bassa, perchè questo comporta intralcio al normale svolgimento della cir-
                colazione.
                 Entro questi limiti la velocità è scelta in modo discrezionale dal conducente pur-
              ché adeguata alle circostanze concrete.
                 L’obbligo di tenere una velocità adeguata vale in ogni caso (anche se non sono
              presenti speciali limitazioni), in quanto il conducente deve avere sempre e comunque

                   contingenti, e anche “particolarmente moderata” in alcuni tratti di strada (a visuale non libera, nelle
                   curve, nelle forti discese, nelle ore notturne, nell’attraversamento degli abitati, ecc.). Sia pure con ri-
                   ferimento alle corrispondenti norme del Codice abrogato, v. Cass. pen., sez. IV, 22.3.1991 n. 3225;
                   sez. IV, 27.4.1991 n. 4745. In tal senso, più recente, v. Cass. pen., sez. IV, 24.6.2016, n. 26481 e
                   25.2.2015, n. 8526.
               (50)  Infatti, una velocità eccessiva, creando negli altri utenti il timore fondato di incidenti, può indurre rea-
                   zioni inconsulte e sconsiderate con possibile scompiglio e turbamento della circolazione. Valga, ad
                   es., il caso del pedone che nell’attraversare la strada si avvede dell’arrivo di un veicolo che marcia a
                   velocità elevata; nel timore di essere investito è indotto ad attraversare rapidamente e senza guar-
                   dare, o a tornare indietro, provocando turbativa al normale svolgimento della circolazione.
               (51)  Il precetto posto dal comma 3 dell’art. 141 è stato oggetto di sindacato di costituzionalità poiché, si
                   aff ermava, la sua generica formulazione era causa di indeterminatezza del contenuto. La Corte co-
                   stituzionale, tuttavia, ha stabilito che “la norma, lungi dall’essere priva di criteri indicativi della con-
                   dotta alla quale è tenuto l’utente della strada, presenta invece un contenuto suffi  cientemente deter-
                   minato, giacché l’obbligo di adeguare la velocità alla situazione contingente, sebbene si atteggi in
                   modo elastico, risulta tuttavia percepibile chiaramente dal conducente proprio in base ad elementi
                   e circostanze di fatto tratti dalla comune esperienza della circolazione stradale e che ne circoscrivo-
                   no i margini di applicazione” (ordinanza 31.5.2005, n. 218). La censura di costituzionalità era stata
                   mossa perché, secondo il giudice remittente, la disposizione dell’art. 141 CDS subordinerebbe l’ac-
                   certamento dell’infrazione “alla mera valutazione soggettiva del verbalizzante, senza alcun para-
                   metro legale di riferimento circa la valutazione del comportamento di guida tenuto dal conducente”,
                   così da confi gurarsi come norma “a trama aperta”, indeterminata quanto al presupposto della pre-
                   tesa sanzionatoria, giacché questo prescinderebbe dall’esistenza di una segnaletica stradale. Tale
                   previsione contrasterebbe con l’art. 24, c. 2, della Costituzione, comprimendo oltremodo il diritto di
                   difesa per l’impossibilità del ricorrente di fornire prova contraria in suo favore e, segnatamente, di
                   superare “la presunzione di legittimità” ed il valore probatorio del verbale di accertamento dichia-
                   rando o facendo dichiarare da testimoni che la sua condotta era in eff etti congrua (aver adeguata-
                   mente regolato la velocità). La Corte costituzionale, per superare la censura di legittimità costitu-
                   zionale, peraltro, ha precisato che l’organo di polizia stradale che contesta questa violazione deve
                   dettagliare in modo particolareggiato la condotta tenuta dal conducente e che, in ogni caso, la sua
                   valutazione relativa alla velocità non è assistita da fede privilegiata e può essere quindi messa in di-
                   scussione nel corso del giudizio sulla legittimità del verbale. La fede privilegiata, infatti, non si esten-
                   de in ogni caso - secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza ordinaria - alla verità so-
                   stanziale delle dichiarazioni del verbalizzante, ovvero alla fondatezza dei suoi meri apprezzamenti
                   e valutazioni. La giurisprudenza di merito (es. giudice di pace di Frosinone, sentenza 17.5.2005, n.
                   565), sulla base di questo presupposto, ritiene che, nel giudizio di opposizione per una violazione di
                   questa norma, sul ricorrente graverebbe solo l’onere di dimostrare la sussistenza delle ragioni che
                   formano oggetto del ricorso mentre all’organo di polizia che ha accertato l’illecito competerebbe l’o-
                   nere di provarne in modo certo la sussistenza. Pertanto, se l’amministrazione opposta non riesce
                   a provare la responsabilità dell’opponente, l’opposizione potrebbe essere accolta. In tal senso v.
                   Cass. civ., sez. II, 26.9.2008, n. 24159, secondo cui non basta riportare nel verbale che il conducen-
                   te teneva una velocità pericolosa rispetto alle condizioni dei luoghi, occorre aggiungere gli elementi
                   oggettivi di riscontro a tale contestazione.


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