Page 12 - Velocità e dispositivi di controllo
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A         Evoluzione della disciplina giuridica della velocità:
                    cenni storici


              •  RD 15.11.1868 n. 4697 (7),
              •  RD 10.3.1881 n. 124 (8),
              •  RD 13.4.1890 n. 6843 (9),
              •  RD 16.12.1897 n. 540 (10),
              •  RD 28.7.1901 n. 416 (11),
              •  RD 8.1.1905 n. 24 (12),
              •  RD 29.7.1909 n. 710 (13),
              •  legge 30.6.1912 n. 739.

              A1.1  Disciplina della velocità nel RD 15.11.1868 n. 4697
                 Nel primo Regolamento per la disciplina della circolazione stradale, approvato
              con RD 15.11.1868 n. 4697, la velocità è normata agli artt. 48 e 64. All’art. 48 era
              stabilito, per i conduttori di bestie da tiro e da soma, il divieto di spingerli a corsa
              troppo rapida e imposto l’obbligo di rallentare ed anche fermarsi quando riuscisse

              diffi cile l’incrocio con altre vetture o bestie, oppure la strada fosse ingombrata da pe-

              doni che diffi cilmente potessero scansarsi. L’art. 64 si rivolgeva invece ai macchini-
              sti delle locomotive, prescrivendo loro di rallentare la corsa nelle traverse dei luoghi
              abitati, in caso di ingombro sulla strada, negli incroci e ogni qualvolta l’avvicinarsi
              della locomotiva potesse spaventare i cavalli o gli altri animali.

                (7)  Si tratta di un regio decreto a fi rma del Re d’Italia, Vittorio Emanuele II, con cui si approvava il pri-
                   mo regolamento sulla circolazione stradale, più volte citato, cioè un Regolamento di Polizia Stra-
                   dale per garantire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio.
                (8)  Si tratta di un regio decreto a fi rma dell’allora Re d’Italia, Umberto I, che riforma, sostituendolo, il pri-
                   mo regolamento del 1868, nella parte riguardante la conservazione delle strade e nelle disposizioni
                   relative alla libertà e sicurezza della circolazione. La parte relativa alla circolazione delle locomotive
                   resterà, invece, ancora in vigore fi no al 1890, allorquando viene approvato il RD 13.4.1890 n. 6843.
                (9)  Un regio decreto, a fi rma del Re Umberto I, di approvazione del regolamento, suddiviso in quattro
                   Titoli, per la circolazione sulle strade ordinarie di locomotive stradali mosse dal vapore o da altra
                   forza fi sica.
               (10)  Con questo regio decreto, con il quale si approva il regolamento per la circolazione dei velocipe-
                   di, si interviene per la prima volta su tutto il territorio nazionale a regolare la circolazione di una
                   categoria di veicoli, i velocipedi, già diff usa sulle strade, circolazione che fi no a quel momento era
                   stata disciplinata da una molteplicità di Regolamenti di Polizia Urbana.
               (11)  Con il regio decreto n. 416/1901 si approva per la prima volta un Regolamento per la circolazio-
                   ne degli automobili (con tale termine allora si intendeva non solo le autovetture ma tutti i veicoli a
                   trazione meccanica destinati a circolare senza guida di rotaie sulle strade ordinarie), cioè di una
                   categoria di veicoli destinata a divenire presto la componente più importante della circolazione. In
                   verità, con RD 20.1.1901 n. 28 era stato precedentemente approvato un altro Regolamento per la
                   circolazione degli automobili, che però non era entrato in vigore perché aveva suscitato critiche,
                   rimostranze che indussero il governo all’elaborazione di un nuovo testo, approvato per l’appunto
                   con il RD 28.7.1901 n. 416. Questa vicenda è probabilmente la prima dimostrazione della diffi  col-
                   tà a disciplinare una materia che, come in seguito sarà ampiamente dimostrato, incide su rilevanti
                   interessi economici e sociali.
               (12)  La necessità di un coordinamento delle disposizioni contenute in testi diversi portò all’approvazione di
                   un nuovo Regolamento di polizia stradale, con il RD 8.1.1905 n. 24, che sostituì tutti i Regolamenti già
                   vigenti ad eccezione di quello riguardante la circolazione dei velocipedi che fu mantenuto in vigore.
               (13)  Il regio decreto 29.7.1909 n. 710, approva il Regolamento per i veicoli a trazione meccanica sen-
                   za guida di rotaia, mentre la legge 30.6.1912 n. 739, concerne la circolazione degli automobili.
                   Inizia con tali provvedimenti un lungo periodo durante il quale, con l’incremento della motorizza-
                   zione, la circolazione di tali veicoli assume sempre più importanza. I primi dati raccolti dall’Istituto
                   centrale di statistica, risalenti al 1914, ci dicono che in quegli anni erano in circolazione nel no-
                   stro Paese 18.705 motoveicoli e 23.924 automobili; dopo una fl essione nel periodo bellico (1914-
                   1918) nel 1921 risalirono a 30.353 motoveicoli e 57.586 autoveicoli. Giustifi cata appare pertanto
                   la specifi ca attenzione posta dal legislatore alla circolazione dei suddetti veicoli, che, oltre al RD
                   n. 710/1909 e alla legge n. 739/1912, portò all’emanazione dei seguenti ulteriori testi integrativi e
                   modifi cativi: RD 2.7.1914 n. 811; RD 31.10.1915 n. 1716; RD 18.11.1921 n. 1682; RD 20.9.1922
                   n. 1455; e infi ne il RD 20.9.1922 n. 1453.


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