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A EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA
VELOCITÀ: CENNI STORICI
(0510) Giuseppe Franco
La disciplina della velocità dei veicoli costituisce un dato costante di tutti i testi
normativi dell’ordinamento statuale italiano, a partire dal primo Regolamento per
la disciplina della circolazione stradale, approvato con RD 15.11.1868 n. 4697 (1).
La produzione normativa relativa alla circolazione stradale dell’ordinamento giu-
ridico italiano sorto nel 1861, e con essa quella riguardante la velocità, può essere
suddivisa in sei periodi, più o meno grandi:
• il periodo che va dal 1868 al 1923 (2), durante il quale i testi regolamentari e
legislativi succedutisi, ben otto (3), dettarono una disciplina settoriale e non
organica (per i velocipedi, per le automobili, ecc.);
• dal 1923 al 1928, periodo di vigenza del primo Codice della strada (RD
31.12.1923 n. 3043), rimasto in vita appena cinque anni;
• dal 1928 al 1933, periodo di vigenza del secondo Codice della strada (RD
2.12.1928 n. 3179), anch’esso sostituito dopo soli cinque anni;
• dal 1933 al 1959, 26 anni durante i quali fu in vigore il terzo Codice della strada
(RD 8.12.1933 n. 1740) (4);
• dal 1959 al 1992, periodo di vigenza del quarto Codice (DPR 15.6.1959 n. 393)
(5);
• dal 1992 ad oggi, un lungo periodo durante il quale il quinto Codice della stra-
da (DLG 30.4.1992 n. 285), ancora in vigore, è stato segnato da un processo di
riforma quasi continuo (6).
A1 DISCIPLINA SETTORIALE DAL 1868 AL 1923
Nel lungo periodo che va dal 1868 al 1923, cioè dall’approvazione del primo
Regolamento sulla circolazione stradale (RD 15.11.1868 n. 4697) che, nell’abroga-
re tutti i Regolamenti generali in vigore nelle diverse province, di fatto realizzò l’uni-
fi cazione del paese anche sotto il profi lo della circolazione stradale, all’emanazione
del RD 31.12.1923 n. 3043, che per la sua organicità viene defi nito il primo Codice
della strada, furono emanati otto testi normativi, i quali dettarono una disciplina
settoriale, via via che lo sviluppo della circolazione e dei mezzi di trasporto ne impo-
neva la regolamentazione. In ordine cronologico, essi furono:
(1) Agli artt. 48 e 64 era, difatti, stabilito, sia per i conduttori di bestie da tiro e da soma e delle loco-
motive mosse dal vapore, il divieto di spingerli a corsa troppo rapida ed imposto l’obbligo di ral-
lentare la velocità ed anche fermarsi quando riuscisse diffi cile l’incrocio con altre vetture o bestie
da soma, ovvero la strada fosse ingombrata da pedoni che diffi cilmente potessero scansarsi. Le
due norme riassumevano principi che oggi troviamo aff ermati nell’art. 141 CDS.
(2) Cioè dall’approvazione del primo regolamento sulla circolazione stradale (RD 15.11.1868 n.
4697) all’emanazione del RD 31.12.1923 n. 3043, che per la sua organicità viene defi nito il pri-
mo Codice della strada. Convenzionalmente defi niremo pertanto il secondo, il terzo, il quarto e il
quinto Codice della strada quelli che seguiranno, fi no all’attuale.
(3) Con esclusione dei provvedimenti integrativi e modifi cativi.
(4) Durante questi 26 anni il testo subì numerose modifi che.
(5) Il quarto Codice della strada, con i suoi 33 anni di vigenza, è ancora oggi il Codice più longevo.
Esso per la prima volta ha dedicato un intero Titolo (il VI) all’uomo, quale agente della circolazio-
ne, divenuto ben presto il principale protagonista della circolazione stradale.
(6) Le continue modifi che scaturiscono dalla necessità di adeguare il Codice ai profondi mutamenti
(sociali, economici, politici ma anche culturali) che hanno caratterizzato e caratterizzano il nostro
tempo, nonché per adeguarlo alle crescenti esigenze di prevenzione, di sicurezza e alla legisla-
zione comunitaria.
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