Page 15 - Velocità e dispositivi di controllo
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               B  MODERAZIONE DELLA VELOCITÀ
                   (0511) Giandomenico Protospataro

                   Durante la marcia, il conducente di un veicolo (o di un animale) deve avere
               sempre la piena e assoluta padronanza del proprio mezzo. La velocità deve essere,
               perciò, costantemente adeguata alle caratteristiche del veicolo (stato, massa, ecc.)

               e alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffi co nonché allo stato
               psicofi sico del conducente.
                   In alcune situazioni di limitata visibilità (curve, intersezioni, pioggia, foschia, pol-
               vere, ore notturne, ecc.) o in presenza di particolari condizioni ambientali (presenza
               di pedoni o bambini, forti discese, presenza di case lungo la strada) la velocità deve
               essere particolarmente moderata.
                   In altre situazioni di maggior pericolo (pedoni o animali sulla strada, incrocio
               malagevole, abbagliamento, ecc.), inoltre, il conducente deve rallentare e, se ne-
               cessario, arrestarsi.
                   La velocità deve, comunque, essere regolata per non essere eccessivamente bas-
               sa ed evitare intralcio alla circolazione. Sono assolutamente vietate le gare in velocità.

               B1  ADEGUAMENTO DELLA VELOCITÀ
                   Il fondamentale obbligo di comportamento in materia di velocità  (46) è che il
               conducente deve avere in ogni istante di marcia la piena e assoluta padronanza
               del mezzo (47) che conduce; presupposto indispensabile per adempiere a questo
               obbligo è tenere una velocità sempre adeguata alle concrete circostanze di tempo,
               luogo, traffi  co, ecc. (48).

               B1.1 Velocità adeguata: principi generali
                   Il conducente ha l’obbligo di regolare (49) la velocità del veicolo al fi ne di evitare


                (46)  L’obbligo è sancito dall’art. 141 CDS. Le disposizioni relative alla velocità che i conducenti devono
                    tenere sulle strade pubbliche sono contenute, tuttavia, in due norme del Codice: nell’art. 141 che
                    fi ssa limiti elastici di velocità e cioè che valuta la velocità sotto un profi lo strettamente qualitativo
                    e che corrisponde, con i dovuti adeguamenti, all’art. 102 del Codice abrogato e nell’art. 142 che
                    invece, prevedendo limiti fi ssi di velocità, la regolamenta sotto un profi lo “quantitativo”. L’esame
                    della prima norma, richiede necessariamente una ripartizione logica della trattazione evidenzian-
                    do ed analizzando separatamente i tre diversi obblighi che impone al conducente: l’obbligo di re-
                    golare la sua velocità, che è da attuare in tutti i casi; quello di moderarla particolarmente in deter-
                    minate circostanze; ed infi ne l’obbligo di rallentare e all’occorrenza arrestarsi in casi estremi. La
                    modifi ca del comma 9, art. 141, operata dal DLG n. 9/2002, con rinvio all’art. 9 ter CDS, ha intro-
                    dotto il nuovo reato di gareggiare in velocità con veicoli a motore.
                (47)  Va qui precisato che i conducenti di cui trattasi non sono solo quelli di auto e motoveicoli ma (c.
                    7) anche quelli di velocipedi e di animali da tiro, da soma e da sella.
                (48)  L’esame di questo ultimo obbligo, sancito dal comma 1, art. 141 CDS, può essere distinto in due
                    momenti: analisi della prescrizione imposta dalla norma ed esame dei fattori di cui devono tenere
                    conto i conducenti ai fi ni dell’esatto adempimento dell’obbligo.
                (49)  In tal modo esordisce l’art. 141, c. 1, CDS. La norma costituisce un’applicazione specifi ca dell’art.
                    140 CDS; in quanto impone di tenere una condotta (regolazione della velocità) tale da non costi-
                    tuire pericolo o intralcio, così come già prevede l’art. 140, ma non si rivolge a tutti gli “utenti della
                    strada” bensì, per ovvi motivi, ai soli conducenti di veicoli e di animali e aggiunge l’ulteriore limita-
                    zione di non costituire causa di disordine. Il Codice usa l’espressione “regolare” la velocità in modo
                    linguisticamente improprio. Infatti, regolare signifi ca “variare in più o in meno” mentre in tale circo-
                    stanza quello che il conducente deve fare è “adeguare” la propria condotta alle circostanze”. È ap-
                    punto alle circostanze di fatto che va riferito l’apprezzamento di velocità eccessiva, indipendente-
                    mente dalla velocità oggettiva tenuta dal veicolo (Cass. civ. sez. III, 1.6.1994 n. 5305; Cass. pen.,
                    sez. IV, 15.1.2015, n. 1825). L’art. 141 non esige tanto il rispetto di un particolare limite di velocità
                    (che è considerato invece nell’art. 142) bensì l’adozione di una velocità adeguata alle condizioni


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