Page 15 - Velocità e dispositivi di controllo
P. 15
B
B MODERAZIONE DELLA VELOCITÀ
(0511) Giandomenico Protospataro
Durante la marcia, il conducente di un veicolo (o di un animale) deve avere
sempre la piena e assoluta padronanza del proprio mezzo. La velocità deve essere,
perciò, costantemente adeguata alle caratteristiche del veicolo (stato, massa, ecc.)
e alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffi co nonché allo stato
psicofi sico del conducente.
In alcune situazioni di limitata visibilità (curve, intersezioni, pioggia, foschia, pol-
vere, ore notturne, ecc.) o in presenza di particolari condizioni ambientali (presenza
di pedoni o bambini, forti discese, presenza di case lungo la strada) la velocità deve
essere particolarmente moderata.
In altre situazioni di maggior pericolo (pedoni o animali sulla strada, incrocio
malagevole, abbagliamento, ecc.), inoltre, il conducente deve rallentare e, se ne-
cessario, arrestarsi.
La velocità deve, comunque, essere regolata per non essere eccessivamente bas-
sa ed evitare intralcio alla circolazione. Sono assolutamente vietate le gare in velocità.
B1 ADEGUAMENTO DELLA VELOCITÀ
Il fondamentale obbligo di comportamento in materia di velocità (46) è che il
conducente deve avere in ogni istante di marcia la piena e assoluta padronanza
del mezzo (47) che conduce; presupposto indispensabile per adempiere a questo
obbligo è tenere una velocità sempre adeguata alle concrete circostanze di tempo,
luogo, traffi co, ecc. (48).
B1.1 Velocità adeguata: principi generali
Il conducente ha l’obbligo di regolare (49) la velocità del veicolo al fi ne di evitare
(46) L’obbligo è sancito dall’art. 141 CDS. Le disposizioni relative alla velocità che i conducenti devono
tenere sulle strade pubbliche sono contenute, tuttavia, in due norme del Codice: nell’art. 141 che
fi ssa limiti elastici di velocità e cioè che valuta la velocità sotto un profi lo strettamente qualitativo
e che corrisponde, con i dovuti adeguamenti, all’art. 102 del Codice abrogato e nell’art. 142 che
invece, prevedendo limiti fi ssi di velocità, la regolamenta sotto un profi lo “quantitativo”. L’esame
della prima norma, richiede necessariamente una ripartizione logica della trattazione evidenzian-
do ed analizzando separatamente i tre diversi obblighi che impone al conducente: l’obbligo di re-
golare la sua velocità, che è da attuare in tutti i casi; quello di moderarla particolarmente in deter-
minate circostanze; ed infi ne l’obbligo di rallentare e all’occorrenza arrestarsi in casi estremi. La
modifi ca del comma 9, art. 141, operata dal DLG n. 9/2002, con rinvio all’art. 9 ter CDS, ha intro-
dotto il nuovo reato di gareggiare in velocità con veicoli a motore.
(47) Va qui precisato che i conducenti di cui trattasi non sono solo quelli di auto e motoveicoli ma (c.
7) anche quelli di velocipedi e di animali da tiro, da soma e da sella.
(48) L’esame di questo ultimo obbligo, sancito dal comma 1, art. 141 CDS, può essere distinto in due
momenti: analisi della prescrizione imposta dalla norma ed esame dei fattori di cui devono tenere
conto i conducenti ai fi ni dell’esatto adempimento dell’obbligo.
(49) In tal modo esordisce l’art. 141, c. 1, CDS. La norma costituisce un’applicazione specifi ca dell’art.
140 CDS; in quanto impone di tenere una condotta (regolazione della velocità) tale da non costi-
tuire pericolo o intralcio, così come già prevede l’art. 140, ma non si rivolge a tutti gli “utenti della
strada” bensì, per ovvi motivi, ai soli conducenti di veicoli e di animali e aggiunge l’ulteriore limita-
zione di non costituire causa di disordine. Il Codice usa l’espressione “regolare” la velocità in modo
linguisticamente improprio. Infatti, regolare signifi ca “variare in più o in meno” mentre in tale circo-
stanza quello che il conducente deve fare è “adeguare” la propria condotta alle circostanze”. È ap-
punto alle circostanze di fatto che va riferito l’apprezzamento di velocità eccessiva, indipendente-
mente dalla velocità oggettiva tenuta dal veicolo (Cass. civ. sez. III, 1.6.1994 n. 5305; Cass. pen.,
sez. IV, 15.1.2015, n. 1825). L’art. 141 non esige tanto il rispetto di un particolare limite di velocità
(che è considerato invece nell’art. 142) bensì l’adozione di una velocità adeguata alle condizioni
23