Page 22 - Veicoli storici
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D Visita e prova (collaudo)
via via recepite nell’ordinamento nazionale ed entrate in vigore ai fi ni della prima
immissione in circolazione; le deroghe riguardano gli obblighi in materia di anco-
raggi di cinture di sicurezza, di norme antinquinamento atmosferico e acustico, di
frenatura e altre.
Pertanto, tali veicoli, ai fi ni della reimmatricolazione, devono essere equiparati
a veicoli già immatricolati con targa civile e possono essere immessi nuovamen-
te in circolazione, indipendentemente dalla loro anzianità, purché rispondenti alla
normativa tecnica in vigore al momento della loro prima immissione in circolazione
avvenuta presso il ministero o presso l’ente di provenienza.
La reimmatricolazione con targa civile di autobus da destinare al trasporto
collettivo di persone provenienti dal Ministero della difesa o da enti ad esso
assimilati è subordinata anche al superamento di specifi che prove per gli autobus
di prima immatricolazione provenienti dall’estero. La visita e prova di tali veicoli è di
esclusiva competenza dei CPA.
Per quanto attiene la visita e prova dei veicoli acquistati in aste giudiziarie o
provenienti da massa fallimentare (già immatricolati in Italia o in altro Paese della
UE) valgono le stesse considerazioni generali valide per veicoli ceduti da parte del
Ministero della difesa o di altri enti (v. § C1).
I veicoli ceduti dalle Forze armate e dagli enti assimilati circolanti in Italia, ai
sensi dell’art. 138 CDS, per poter essere oggetto di trasformazione (ad es. modi-
fi ca del passo e/o aggiunta di un asse) devono essere preventivamente approvati
dall’UMC e sono soggetti al rilascio di un certifi cato di approvazione anche quale
autotelaio se privo di carrozzeria.
D1.1.1 Caratteristiche tecniche dei veicoli provenienti da ministeri o enti
L’accertamento tecnico di idoneità alla circolazione dei veicoli provenienti da
ministeri o enti è necessario per:
• verifi care che i veicoli possiedano ancora le caratteristiche tecniche ed i requisiti
necessari per la circolazione su strada, poiché, generalmente, vengono ceduti
come “fuori uso” dal Ministero o dall’ente cedente, che tuttavia ne ammette la
possibilità di riparazione, ripristino o ricostruzione;
• rilevare le caratteristiche tecniche del veicolo indispensabili per la compilazione
della carta di circolazione / DU: di norma, è suffi ciente rilevare le caratteristiche
generali nonché il tipo di motore installato e i dati della targhetta del costruttore
sulla quale quasi sempre è annotato anche il codice alfanumerico di omologazio-
ne del veicolo che consente di risalire ai dati caratteristici dell’esemplare sottopo-
sto a visita.
In sede di visita e prova è rilevante anche l’acquisizione della dichiarazione
dell’offi cina di autoriparazione che ha eseguito eventuali lavori di riparazione o
ripristino; con tale dichiarazione l’offi cina attesta l’entità e la regolare esecuzione
degli interventi nonché lo stato di effi cienza degli organi meccanici e del veicolo in
generale.
Ancorché si consideri valida quale data di “prima immissione in circolazione”
quella avvenuta presso le forze armate o l’ente di provenienza, il veicolo, fatte sal-
ve le specifi che esenzioni, deve essere adeguato alle disposizioni divenute ob-
bligatorie per determinate categorie di veicoli (compresi quelli in circolazione)
relative, ad esempio, all’installazione delle cinture di sicurezza su veicoli predispo-
sti fi n dall’origine con appositi ancoraggi (v. § E19), all’installazione dello specchio
retrovisore esterno (v. § E14), all’installazione della barra paraincastro posteriore
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