Page 22 - Veicoli storici
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D         Visita e prova (collaudo)




              via via recepite nell’ordinamento nazionale ed entrate in vigore ai fi ni della prima
              immissione in circolazione; le deroghe riguardano gli obblighi in materia di anco-
              raggi di cinture di sicurezza, di norme antinquinamento atmosferico e acustico, di
              frenatura e altre.
                 Pertanto, tali veicoli, ai fi ni della reimmatricolazione, devono essere equiparati
              a veicoli già immatricolati con targa civile e possono essere immessi nuovamen-
              te in circolazione, indipendentemente dalla loro anzianità, purché rispondenti alla
              normativa tecnica in vigore al momento della loro prima immissione in circolazione
              avvenuta presso il ministero o presso l’ente di provenienza.
                 La reimmatricolazione con targa civile di autobus da destinare al trasporto
              collettivo di persone provenienti dal Ministero della difesa o da enti ad esso
              assimilati è subordinata anche al superamento di specifi che prove per gli autobus
              di prima immatricolazione provenienti dall’estero. La visita e prova di tali veicoli è di
              esclusiva competenza dei CPA.
                 Per quanto attiene la visita e prova dei veicoli acquistati in aste giudiziarie o
              provenienti da massa fallimentare (già immatricolati in Italia o in altro Paese della
              UE) valgono le stesse considerazioni generali valide per veicoli ceduti da parte del
              Ministero della difesa o di altri enti (v. § C1).
                 I veicoli ceduti dalle Forze armate e dagli enti assimilati circolanti in Italia, ai
              sensi dell’art. 138 CDS, per poter essere oggetto di trasformazione (ad es. modi-
              fi ca del passo e/o aggiunta di un asse) devono essere preventivamente approvati
              dall’UMC e sono soggetti al rilascio di un certifi cato di approvazione anche quale
              autotelaio se privo di carrozzeria.

              D1.1.1  Caratteristiche tecniche dei veicoli provenienti da ministeri o enti
                 L’accertamento tecnico di idoneità alla circolazione dei veicoli provenienti da
              ministeri o enti è necessario per:
              • verifi care che i veicoli possiedano ancora le caratteristiche tecniche ed i requisiti
                necessari per la circolazione su strada, poiché, generalmente, vengono ceduti
                come “fuori uso” dal Ministero o dall’ente cedente, che tuttavia ne ammette la
                possibilità di riparazione, ripristino o ricostruzione;
              •  rilevare le caratteristiche tecniche del veicolo indispensabili per la compilazione
                della carta di circolazione / DU: di norma, è suffi ciente rilevare le caratteristiche

                generali nonché il tipo di motore installato e i dati della targhetta del costruttore
                sulla quale quasi sempre è annotato anche il codice alfanumerico di omologazio-
                ne del veicolo che consente di risalire ai dati caratteristici dell’esemplare sottopo-
                sto a visita.
                 In sede di visita e prova è rilevante anche l’acquisizione della dichiarazione
              dell’offi  cina di autoriparazione che ha eseguito eventuali lavori di riparazione o
              ripristino; con tale dichiarazione l’offi cina attesta l’entità e la regolare esecuzione


              degli interventi nonché lo stato di effi cienza degli organi meccanici e del veicolo in
              generale.
                 Ancorché si consideri valida quale data di “prima immissione in circolazione”
              quella avvenuta presso le forze armate o l’ente di provenienza, il veicolo, fatte sal-
              ve le specifi che esenzioni, deve essere adeguato alle disposizioni divenute ob-
              bligatorie per determinate categorie di veicoli (compresi quelli in circolazione)
              relative, ad esempio, all’installazione delle cinture di sicurezza su veicoli predispo-
              sti fi n dall’origine con appositi ancoraggi (v. § E19), all’installazione dello specchio
              retrovisore esterno (v. § E14), all’installazione della barra paraincastro posteriore





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