Page 21 - Veicoli storici
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               D     VISITA E PROVA (COLLAUDO)

               D1  PROCEDURE DI VISITA E PROVA PER VEICOLI DI INTERESSE
                    STORICO COLLEZIONISTICO
                    (301) Emanuele Biagetti
                   I veicoli non conformi ad un tipo omologato sono soggetti all’accertamento dei
               dati di identifi cazione e dei requisiti di idoneità alla circolazione mediante visita
               e prova (cosiddetto “collaudo”) presso gli UMC o i CPA.
                   L’accertamento tecnico è indispensabile per:
               • verifi care i dati di identifi cazione;
               • verifi care la rispondenza del veicolo alle prescrizioni tecniche e alle caratteri-
                 stiche costruttive e funzionali previste dal CDS ed eventualmente dalle vigenti
                 norme UE, tenuto conto delle specifi che deroghe di cui godono alcuni veicoli che
                 possono essere non considerati di prima immatricolazione.
                   L’approvazione in unico esemplare dei veicoli soggetti a visita e prova eff ettuata ai
               sensi dell’art. 75 CDS assorbe, di norma, anche gli obblighi relativi alla revisione pe-
               riodica di cui all’art. 80 CDS (v. DM 19.5.2017, prot. n. 214). La complessità della vi-
               sita o l’anzianità di veicoli non omologati può richiedere l’intervento dei CPA; tuttavia,
               in molti casi, sia per la semplicità dell’accertamento sia per la frequenza con la quale
               esso viene richiesto, è consentita l’eff ettuazione della visita e prova presso gli UMC.
                   I casi più ricorrenti riguardano l’immissione in circolazione di:
               •  veicoli alienati dalle Forze armate, da Ministeri, da enti per i quali lo stesso ente
                 cedente consente lavori di ripristino;
               •  veicoli acquistati in aste pubbliche;
               •  veicoli di interesse storico e collezionistico radiati dal PRA, non muniti di
                 regolari documenti di circolazione nazionali e/o dismessi dalla circolazione,
                 di origine sconosciuta, nuovi mai immatricolati.
                   Per espressa previsione del CDS sono comunque soggetti a visita e prova an-
               che se di tipo omologato i veicoli:
               •  da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone o a
                 servizio di piazza;
               •  adibiti al servizio di linea per trasporto di persone;
               •  di tipo omologato, privi di carrozzeria come gli autotelai o telai per rimorchi o se-
                 mirimorchi.
                   Alcune categorie di veicoli provenienti dall’estero (cosiddetti veicoli di importa-
               zione parallela) sono soggetti a visita e prova prima dell’immatricolazione (v. § C2).
                   Le procedure di immatricolazione e iscrizione al PRA dei veicoli non omologati,
               soggetti a visita e prova sono analoghe a quelle relative ai veicoli omologati (v. § C1).
               D1.1    Veicoli ceduti dal ministero della difesa o da altri enti o acquistati in
                       aste giudiziarie o provenienti da massa fallimentare
                   La reimmatricolazione dei veicoli ceduti da parte del Ministero della difesa o
               di altri enti consiste nell’immatricolazione con targa civile di veicoli che circolavano
               con targa militare o dell’ente di appartenenza (v. § C1).
                   L’operazione è subordinata a:
               • presentazione del dispaccio militare di cessione del veicolo redatto dall’auto-
                 rità che lo ha alienato;
               •  esito favorevole della visita e prova (collaudo) eff ettuata presso l’UMC.
                   Per tali veicoli, che non sono considerati propriamente di “prima immatricolazio-
               ne”, sono consentite esplicite deroghe alle prescrizioni delle direttive della UE


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